Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6944 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7864-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE.

– ricorrente –

contro

D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APRICALE

31, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO VITOLO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CARLO CORSINOVI.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 27/02/2013 R.G.N. 2085/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Firenze, con la pronuncia n. 226 pubblicata il 27.2.2013, ha accolto, dopo avere riunito i relativi ricorsi, le opposizioni proposte da D.N.G. avverso le n. 13 cartelle esattoriali, riguardanti gli anni dal 2008 al 2011, per l’omesso pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in conseguenza della sua qualità di socio della snc “Argenteria D.N. di N.G. e C.” snc, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo e non dovute le somme richieste.

2. Ha rilevato il primo giudice che, dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali raccolte, era emerso che dall’1.1.2005 l’attività della società era limitata alla gestione della locazione dell’unico immobile di proprietà gravato da mutuo ipotecario (ove veniva svolta l’attività artigianale) e al pagamento delle rate di mutuo con i proventi della locazione; era emerso, altresì, che il ricorrente era pensionato mentre, relativamente alle altre due socie, era risultato che una non svolgeva attività lavorativa mentre l’altra era dipendente per conto terzi, sottolineando che l’INPS non aveva svolto alcun accertamento che contrastava con i suddetti dati di fatto e che mancavano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione Commercianti ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

3. Proposta impugnazione da parte dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione del Crediti INPS – SCCI spa, la Corte di appello di Firenze, con ordinanza resa ex art. 348 bis c.p.c. all’udienza del 14.1.2014, ha dichiarato inammissibile il gravame.

4. L’INPS, sempre in proprio e nella qualità sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di prime cure, come confermata dalla Corte di appello, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso D.N.G..

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

6. L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2249 e 2251 e ss. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto i giudici del merito che non sussisteva la prova che la sopra citata società svolgesse attività commerciale, in quanto aveva come oggetto il godimento degli immobili, e per non avere reputato che il D.N.G. non partecipasse alla gestione societaria in modo abituale e prevalente, essendo un pensionato. Evidenza l’Istituto che l’originario ricorrente non aveva chiesto di provare, come avrebbe dovuto, che l’attività svolta dalla società non fosse di natura commerciale e che vi fosse una concorde volontà dei soci a porre in essere un negozio diverso da quello societario, destinato a rimanere occulti, da quale rilevare che la società non avesse natura commerciale. Inoltre, rappresenta che la qualifica di socio di una snc faceva presumere che l’attività di gestione della società era stata svolta, per gli anni di cui è causa, necessariamente dall’intimato.

2. Preliminarmente, in continuità con quanto già espresso da questa Corte di legittimità (Cass. n. 26440 del 2018; Cass. n. 21324 del 2019), occorre chiarire che non osta alla trattazione del ricorso con rito camerale la circostanza che nell’ordinanza interlocutoria pronunciata dalla sesta sezione lavoro della Corte, mediante la quale si è disposta la trattazione del giudizio innanzi alla sezione quarta della Corte, si legge che la causa era stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza posto che) all’epoca, non era prevista la possibilità della trattazione camerale innanzi alla quarta sezione.

3. Tuttavia, nel riassegnare la causa, il Presidente della sezione ha ritenuto sussistere i presupposti di legge perchè la trattazione del giudizio dovesse avvenire in adunanza camerale, dando continuità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre tenere conto del disposto testuale dell’art. 375 c.p.c., u.c., che prescrive la mera “opportunità” della trattazione in pubblica udienza dei ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti (cfr. Cass. n. 8869 del 2017), e non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica cause che presentino le evidenti caratteristiche (Cass. n. 4678 del 2019).

4. Nel caso di specie, le questioni oggetto di esame non presentano più il carattere della novità o della particolare rilevanza, in considerazione della materia trattata che ha già formato oggetto di plurime pronunce.

5. Il ricorso può essere, pertanto, trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio delle parti su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso.

6. Ciò premesso, il ricorso non è fondato.

7. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

8. E’ stato accertato che la “Argenteria D.N. di D.N.G. & C. snc” di cui il controricorrente è socio, unitamente alle figlie, non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla mera gestione della locazione dell’unico immobile di proprietà, gravata da mutuo ipotecario (immobile nel quale veniva svolta l’attività artigianale) e al pagamento delle rate del mutuo con i proventi della locazione.

9. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di una attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.

10. Inoltre, la Corte territoriale ha anche acclarato che il controricorrente era pensionato, mentre una socia ( D.N.R.) non svolgeva attività lavorative, mentre l’altra ( D.N.V.) lavorava come dipendente per conto terzi.

11. Giova precisare che, in materia, l’onere della prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all’interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell’attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall’obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).

12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell’attività di socio di società, essi sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell’impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).

13. Gli indici fattuali indicati dall’Inps per desumere lo svolgimento di una attività di lavoro – ed essenzialmente consistenti in una volontà dei soci a porre in essere un negozio diverso da quello societario come formalizzato, la qualifica di socio di una snc e il minimo impegno personale dei soci nella organizzazione aziendale – sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

14. Non essendo, pertanto, stato provato in concreto lo svolgimento di compiti, da parte del D.N., tali da consentire la verifica, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza, come sopra indicati, il ricorso dell’Inps deve essere rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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