Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6944 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6944 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28400-2014 proposto da:
PROD & PAN S.R.L., in persona dell’Amministratore unico pro
tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI
1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE NRNCA BITTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GRATANI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
TES.DES. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PERANTONI, giusta
delega a margine 1‹:1

COrittOriCOLit);

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n, 1224/2013 del TRIBUNALE di SASSARI,
depositata il 31/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camern di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Daniele MANCA BITTI, per delega dell’Avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«i. La società TE& DES., in liquidazione, convenne in giudizio,
davanti al Tribunale di Sassari, la società PROD & PAN, chiedendo
che fosse annullato, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., il contratto di
locazione stipulato dalla società attrice, allora rappresentata dal
precedente amministratore, con la società convenuta, siccome
concluso in evidente conflitto di interessi tra il rappresentante e il
rappresentato.
Si costituì la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 31 luglio 2013, accolse la domanda, sul
rilievo che il contratto di locazione era stato stipulato per un canone
irrisorio rispetto a quello di mercato, con una durata insolita (dodici
anni) e con rinnovo automatico alla scadenza; aggiunse il giudicante
che quel contratto, assieme ad altri coevi, era stato concluso tra i
rappresentanti delle due società che erano fra loro parenti, poco prima
che venisse dichiarato il fallimento di altre due società delle quali la
TES. DES. faceva parte.
2. Contro la sentenza del Tribunale è stato proposto appello dalla
società PROD & PAN e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione
distaccata di Sassari, con ordinanza del 26 settembre 2014 emessa ai
sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., ha dichiarato l’inammissibilità

Ric. 2014 n. 28400 sez. M3 ud. 10-02-2016
-2-

Massimo GRATANI, che si riporta.

dell’appello ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di essere
accolto.
3. La PROD & PAN s.r.l. ricorre davanti a questa Corte, con atto
affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza di primo grado
pronunciata dal Tribunale di Sassari.

liquidatore.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
5. Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., violazione
dell’art. 1444, secondo comma, cod. civ., degli artt. 113, primo comma,
e 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio.
5.1. Va innanzitutto rilevato che l’odierno ricorso è rispettoso dei
criteri già indicati da questa Corte con la recente ordinanza 15 maggio
2014, n. 10722, circa il contenuto formale del ricorso per cassazione
quando lo stesso sia diretto, secondo lo schema dell’art. 348-ter cod.
proc. civ., avverso la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è tuttavia ugualmente
inammissibile in quanto pone all’esame di questa Corte un unico
profilo — ossia quello della presunta convalida, ai sensi dell’art. 1444,
secondo comma, cod. civ., del contratto annullato per conflitto di
interessi — profilo che non risulta essere stato mai posto al Tribunale
nel giudizio di primo grado. Di tale aspetto non c’è traccia nella
sentenza del Tribunale di Sassari, né negli atti di primo grado per
quanto portati a conoscenza di questa Corte nel rispetto delle regole in
tema di autosufficienza del ricorso. Né, d’altra parte, la sentenza di
Ric. 2014 n. 28400 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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Resiste con controricorso la s.r.l. TES. DES., in persona del

primo grado è stata impugnata in termini di omessa pronuncia, ai sensi
dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver affrontato la questione della
presunta convalida.

Il problema della convalida, invece, è stato posto alla Corte d’appello
di Cagliari la quale l’ha scrutinato (e respinto) nella propria ordinanza

impugnazioni delineato dagli arti. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. è
costruito sull’esistenza di una sola pronuncia di merito pieno, mentre
quella di appello è limitata alla sommaria delibazione
dell’inammissibilità del gravame (v. ancora l’ordinanza n. 10722 del
2014, nonché l’ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940), il ricorso per
cassazione si rivolge, per insuperabile dettato legislativo, nei confronti
della sentenza di primo grado; ne consegue che non è ipotizzabile che
venga posto alla Corte di cassazione un motivo di ricorso che affronta
una questione del tutto nuova rispetto a quelle oggetto della sentenza
di primo grado impugnata, ancorché sulla medesima si sia pronunciato
il giudice di appello nell’ordinanza di inammissibilità del gravame.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con
le seguenti precisazioni e correzioni.
Alla luce dei principi enunciati della recente sentenza 2 febbraio 2016,
n. 1914, delle Sezioni Unite di questa Corte, l’ordinanza di
inammissibilità emessa dalla corte d’appello ai sensi degli arti. 348-bis e
348-ter cod. proc. civ. è autonomamente impugnabile, alle condizioni
Ric. 2014 n. 28400 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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di inammissibilità dell’appello. Tuttavia, poiché il particolare sistema di

ivi specificate; ma nel caso in esame non si pone un problema di limiti
al ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, in quanto il
provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Cagliari non è stato
affatto impugnato in questa sede nella quale la ricorrente ha censurato
soltanto la sentenza del Tribunale di Sassari.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi curo 10.200, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 febbraio 2016.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

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