Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6943 del 23/03/2010
Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32159/2005 proposto da:
ASSITALIA SPA (OMISSIS) in persona dell’Avvocato F.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso
lo studio dell’avvocato ADRAGNA Nicola, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BOCCIA CARNI SRL (OMISSIS);
– intimata –
sul ricorso 3482/2006 proposto da:
BOCCIA CARNI SRL in persona del legale rappresentante Amministratore
Unico B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1,
presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e
difesa dagli avvocati SCHIONA ADRIANO, CICCARELLI SERGIO giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
ASSITALIA SpA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. in persona
dell’avvocato F.M., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 870/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 22/6/2004, depositata il 03/11/2004, R.G.N. 62/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA; udito l’Avvocato SERGIO CICCARELLI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso previa riunione, per l’accoglimento 1^
motivo ricorso principale, assorbito 2^, rigetto ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21.7.92 la s.r.l. Boccia Carni, premesso che il (OMISSIS) e l'(OMISSIS) erano state commesse due rapine a mezzi di sua proprietà con conseguente sottrazione dei relativi carichi di carne bovina, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la s.p.a. Assitalia per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguito a dette rapine in forza di polizza contro furto e rapina stipulata con la stessa.
La convenuta eccepiva in via preliminare l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice in quanto non più proprietaria delle carni rapinate e contestava nel merito il quantum.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e, proposto appello dalla soccombente Boccia Carni, con sentenza depositata il 3.11.04, la Corte d’appello de L’Aquila, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’Assitalia al risarcimento del danno a favore dell’appellante nella misura di Euro 14.119,82 in relazione alla prima rapina, confermando la prescrizione del diritto per la seconda rapina.
Avverso tale sentenza l’Assitalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la Boccia Carni ha resistito con controricorso, con cui ha proposto a sua volta ricorso incidentale, con un solo motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..
A) Ricorso principale.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2952, 2943 e 1219 c.c., contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1891 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo.
In via di priorità logico-giuridica va preliminarmente esaminato il secondo motivo, che va accolto.
Ed invero, la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Boccia Carni, sollevata dall’odierna ricorrente, limitandosi a rilevare sul punto che “erroneamente il GOA ha configurato, nella specie, l’ipotesi, di cui all’art. 1891 c.c., dell’assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta”.
Tale motivazione risulta, quanto meno, insufficiente, se non addirittura omessa, essendo evidente che la Corte di merito non ha affatto spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto erronea la configurazione nel caso di specie, da parte del primo giudice, di una ipotesi di assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c..
In particolare, si rileva che la Corte di merito ha omesso qualsiasi analisi della polizza assicurativa, pur ritualmente acquisita agli atti di causa e la cui collocazione tra quest’ultimi è stata puntualmente indicata in ricorso dalla ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza: disamina che, invero, sarebbe stata ovviamente decisiva al fine di stabilire l’esatta natura del rapporto assicurativo in corso tra le parti.
L’accoglimento di questo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del primo motivo.
B) Ricorso incidentale.
L’unico motivo, con cui la resistente lamenta la violazione degli artt. 2952, 2943 e 1219 c.c., resta assorbito anch’esso per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
C) In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa dinanzi alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010