Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6943 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28180/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PERRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.S., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese temendo di essere ucciso da alcuni componenti di un gruppo della malavita nigeriana di cui egli faceva parte.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e “mancata” applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 32, comma 3 TUI e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell’art. 3 della Cedu.

1.1. Assume al riguardo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto insussistenti le esigenze di carattere umanitario, riferendosi al quadro generale del paese di provenienza ed omettendo di considerare il disastro umanitario ivi esistente, con particolare riferimento allo sproporzionato uso della forza, alla violazione dei diritti primari come quelli relativi ad un’alimentazione sufficiente, all’accesso ai beni comuni quali l’acqua, i servizi igienico sanitari e l’abitazione, tutti negati nel paese di origine.

1.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, con violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

1.3. La censura proposta, infatti, si limita ad enunciare genericamente le disfunzioni riscontrabili in Nigeria, senza alcuna precisa collocazione geografica o storica rispetto alla narrazione dei fatti dedotti: inoltre, le argomentazioni spese sono alternativamente riferite, nonostante la rubrica dedicata al diniego della protezione umanitaria, sia a tale fattispecie che alla protezione sussidiaria della quale, peraltro non vengono allegati neanche i presupposti riconducibili alla norma che la disciplina.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e “mancata” applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5; artt. 5 e 7, in relazione all’art. 5, comma 6 ed art. 19 TUI, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

2.1. Assume, riepilogando il contenuto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che la Corte territoriale aveva espresso una valutazione personale del racconto narrato, senza rendere una compiuta motivazione in ordine alle ragioni per cui lo avevano ritenuto irrilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria. Lamenta inoltre che non era stata attivata alcuna indagine sulle condizioni del paese di origine, con adempimento del dovere di cooperazione istruttoria mediante acquisizione delle fonti informative aggiornate, come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Inoltre, lamenta che il racconto era stato ritenuto poco credibile e che non era stato considerato che il paese di origine era caratterizzato da un’intensa attività criminale e da faide locali, circostanze queste rilevanti per il riconoscimento della protezione umanitaria invocata.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. In primo luogo, la censura è confusamente riferita sia alla protezione sussidiaria che a quella umanitaria, con palese difetto di specificità oltre che di autosufficienza.

2.4. In secondo luogo, manca del tutto un coerente riferimento alla statuizione della Corte territoriale che risulta costituzionalmente sufficiente e che ha evidenziato, aderendo alla statuizione del Tribunale, tutte le contraddizioni riscontrate (cfr. pag. 9 primo e secondo cpv della sentenza impugnata) ed ha correttamente acquisto informazioni sul paese di origine, richiamando COI aggiornate ed attendibili (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), in piena osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.5. La censura, pertanto, prospetta un malcelato tentativo di ottenere una rivalutazione delle questioni di fatto già esaminate richiedendo, in sostanza, un inammissibile terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019).

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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