Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6943 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6943 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 27610-2014 proposto da:
LIVA LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TA_GLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI
PIERRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO VITTOR,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
G-ENERALI ITALIA Spa,, già INA ASSITALIA Spa, a mezzo della
propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.p.A., in persona dei procuratori speciali,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,
presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e

B3+

Data pubblicazione: 08/04/2016

difesa dall’avvocato STEFANO PETRONIO, giusta procura in calce
al controricorso;
– controriconrnte nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 158/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata 1’1/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Stefano OTTI, per delega dell’Avvocato Stefano
PETRONIO, che si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Luca Uva convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine,
Sezione distaccata di Palmanova, Sergio Amadio e l’INA Assitalia
s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei
danni conseguenti all’incidente stradale nel quale egli, alla guida del
proprio motociclo, aveva asseritamente perso il controllo del mezzo a
causa di un’incauta manovra di parcheggio da parte dell’_Amadio,
finendo nell’opposta corsia di marcia e andando ad urtare contro un
altro autoveicolo in sosta.
Si costituirono entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento
delle spese di giudizio.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte
dell’attore soccombente e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza
Ric. 2014 n. 27610 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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ANIADIO SERGIO;

del 1 ° aprile 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia
di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori
spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Luca Liva, con atto affidato a
due motivi.

Sergio Amadio non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 c 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
2054 cod. civ.; il secondo lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5.1. I motivi, quando non inammissibili, sono comunque privi di
fondamento.
5.2. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema
di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei
veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le

Ric. 2014 n. 27610 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028,
e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica
dell’incidente, evidenziando che la presunzione di cui all’art. 2054,
secondo comma, cod. civ., non poteva trovare applicazione, non

Corte di merito ha anche riconosciuto che vi era una contraddizione
tra la deposizione resa dal teste Sedran al Tribunale e quella resa dal
medesimo nel diverso giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della
sanzione amministrativa elevata a carico del Liva. In tal modo è
pervenuta alla conclusione che l’unico dato certo della causa era
costituito dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del
motociclista, con il conseguente urto contro una vettura ferma, diversa
da quella condotta dall’Amadio; mentre non era risultato che l’Amadio
avesse compiuto una manovra idonea a far perdere al Liva il controllo
della propria moto.
5.3. A fronte di tale considerazioni, la censura del primo motivo si
risolve nella riproposizione della propria versione dei fatti, sulla base di
una diversa valutazione della suindicata deposizione testimoniale; in tal
modo sollecitando questa Corte ad un nuovo e non consentito esame
del merito.
Quanto al secondo motivo — anche volendo trascurare la ragione di
inammissibilità conseguente al fatto di aver posto una censura di vizio
di motivazione sotto la rubrica del n. 4) dell’art. 360, primo comma,
cod. proc. civ. — esso è comunque inammissibile, perché la Corte
d’appello ha, sia pure indirettamente, valutato la manovra
asseritamente compiuta dall’Amadio, sicché la censura si infrange
contro i limiti fissati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni
Unite di questa Corte in tema di vizio di motivazione.
Ric. 2014 n. 27610 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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essendosi verificato, nella specie, uno scontro tra veicoli. Oltre a ciò, la

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta
relazione, insistendo per raccoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni,
precisando che le osservazioni critiche contenute nella citata memoria
non valgono a superare il contenuto della relazione, risolvendosi in
parte nella ripetizione di argomenti già proposti e, quanto al resto, nel
tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito
esame del merito.
2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.800, di
cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2014 n. 27610 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3, il 10 febbraio 2016.

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