Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6942 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7830/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

OLEIFICIO LA MACINA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

in subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sei avvisi di accertamento redatti sulla base delle risultanze di un verbale di constatazione della G.d.F., l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari rideterminò, con metodo induttivo, i redditi della società Oleificio La Macina s.r.l. relativi agli esercizi dal 1986 al 1991 compresi.

In relazione a quattro annualità tra quelle anzidette, e segnatamente in relazione agli esercizi 1986, 1987, 1988 e 1990, il medesimo ufficio contestò, con ulteriori quattro avvisi di accertamento, pure la mancata effettuazione di ritenuta d’acconto sui maggiori utili presuntivamente distribuiti ai due soci.

I dieci avvisi furono impugnati dalla società, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Bari.

L’impugnante sostenne (a) che l’incompletezza delle scritture contabili, posta a base del metodo induttivo, era dovuta a un furto denunciato ai carabinieri di Bari il 12.5.1992; (b) che i dati di bilancio erano veridici; (c) che non erano state precisate, nel verbale di constatazione, le singole fatture ritenute relative a operazioni inesistenti.

La commissione tributaria provinciale, con sentenza 14.2.2001, riuniti i ricorsi, lì dichiarò inammissibili. Su gravame della società, la commissione tributaria regionale delle Puglie, con sentenza 25.1.2005, in parziale accoglimento, (a) rideterminò in misura minore rispetto all’accertato i maggiori redditi d’impresa per gli anni 1986, 1990 e 1991, e confermò la congruità dei valori dichiarati per gli anni 1987, 1988 e 1989; (b) dispose che le imposte (Irpeg e Ilor) dovute in relazione alle annualità rettificate, fossero commisurate agli importi dei redditi come sopra accertati, e le sanzioni applicate nel minimo edittale; (c) annullò gli avvisi di accertamento relativi alla ritenuta d’acconto sugli utili presuntivamente distribuiti.

Onde motivare il suo convincimento, la commissione, per quanto ancora rileva, assunse che, ferma la legittimità dell’impiegato metodo induttivo di ricostruzione del reddito d’impresa, il procedimento medesimo dovesse essere, nell’esito, meno oneroso per la società. In tal guisa sostenne che la percentuale di reddività del 10%, in concreto applicata dagli accertatori, fosse in verità troppo alta, considerati i risultati di reddito elevato che ne sarebbero conseguiti, anche in relazione alla situazione economica che, nel 1998, aveva portato alla dichiarazione di fallimento; e la ridusse quindi, più prudentemente, al 2%. Alla stregua dei riferiti criteri, rideterminò quindi induttivamente i redditi e constatò la non congruità di quelli dichiarati per i soli anni 1986, 1990 e 1991, in relazione ai quali, peraltro, ritenne doversi computare la relativa sanzione nel minimo edittale, in considerazione delle medesime circostanze sopra rappresentante – del furto dei documenti e del sopravvenuto fallimento – ai fini della fissazione della percentuale di reddività al 2%, anzichè al 10%.

Infine motivò l’annullamento degli avvisi relativi alla mancata effettuazione di ritenuta d’acconto sui presunti maggiori utili, in ragione: (1) della correlata inesistenza di maggiori utili per gli anni 1987 e 1988; (2) della minore consistenza degli utili presunti quanto ai restanti esercizi sopra rettificati; (3) in ogni caso del divieto di doppia presunzione, non potendosi desumere l’automatica distribuzione di utili a loro volta presunti; (4) della mancanza di prove, a onere dell’ufficio finanziario, della reale distribuzione di utili ai fini del presupposto della tassazione.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre l’agenzia delle entrate con due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione finanziaria censura la sentenza per vizio di motivazione e per violazione di norme di diritto.

In particolare, la motivazione è denunciata come insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5) sul punto decisivo della rideterminazione al 2% della percentuale di reddività, in quanto:

(a) effettuata in funzione del risultato, con conseguente inversione dei termini logici del problema; (b) avvalorata con una sopravvenuta situazione di dissesto intervenuta a distanza di sette anni; (c) attestata in percentuale tale da giustificare un reddito addirittura inferiore al dichiarato per gli anni 1987-1989.

La violazione di legge, in associazione al vizio di motivazione, è denunciata con riguardo all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 1 e dell’art. 2727 c.c., e segg., in ordine all’annullamento degli avvisi relativi alle ritenute d’acconto sui dividendi, attesa la errata affermazione di inesistenza di maggiori utili presunti e di non presumibilità di questi in seno a società del tipo di quella in considerazione.

I motivi vanno esaminati separatamente.

2. – In ordine al primo, osserva la Corte che, in tema di imposte sui redditi, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, una volta ritenuta in senso legittimante l’accertamento induttivo del reddito imponibile – così come qui riconosciuto dal giudice di merito -, consente di rideterminare altresì in termini presuntivi e prudenziali la percentuale di reddività sui ricavi. Detta percentuale attiene infatti alla determinazione dell’utile netto di gestione.

Il punto controverso, che viene in questione, concerne la metodica di rideterminazione di codesta percentuale.

Ora, anche prescindendo dalla considerazione che non risulta, dalla impugnata sentenza, che la percentuale medesima, così come determinata dall’amministrazione finanziaria, sia stata specificamente contrastata dalla società nel ricorso avverso gli avvisi di accertamento, resta il fatto che la motivazione, con la quale la commissione regionale è giunta alla decisione di rettificarla, non appare sorretta da base legale.

Essa, invero, risulta incentrata su un’affermazione assertoria, quale quella di doversi stabilire la ridetta percentuale – nella misura del 2% – in funzione della ritenuta necessità di raggiungere un risultato prefissato, alla luce di una inunotivata valutazione di maggiore “attendibilità” di tale risultato rispetto a quello conseguibile altrimenti.

L’apoditticità della valutazione è di tutta evidenza, non emergendo, dalla motivazione, gli elementi di giudizio atti a sorreggerla; sicchè, in definitiva, il percorso argomentativo seguito dalla commissione regionale si rivela esso stesso incongruente giustappunto in quanto si risolve nella inversione logica dei termini del problema, inidonea a giustificare il razionale fondamento della decisione.

Va aggiunto che la stessa motivazione del giudice tributario circa la fissazione della percentuale nell’indicata specifica misura del 2% non si sottrae alla censura. Le circostanze tenute presenti al riguardo sono espressamente rinvenibili nel denunciato furto di documenti e nel fallimento sopravvenuto a distanza di sette anni (1998) dall’ultimo degli esercizi qui considerati (1991); ma devesi convenire con l’amministrazione ricorrente che l’influenza di tali circostanze sul tema indagato non risulta in sentenza minimamente spiegata, nè la stessa appare autoevidente in termini di logica.

Non può non ravvisarsi, d’altronde, un’intrinseca contraddizione rispetto al fatto – dalla stessa commissione accertato – di essere stati comunque dichiarati, dalla società, negli anni 1987, 1988 e 1989, redditi superiori a quelli rapportabili alla ridetta percentuale di redditività. Consegue l’accoglimento del primo motivo.

3. – Egualmente fondato è il secondo.

La sentenza impugnata sorregge con tre argomenti la decisione di annullamento degli avvisi relativi alla mancata effettuazione di ritenuta d’acconto sugli utili di esercizio.

I primi due, derivando dalla prioritaria affermazione di conferma dei redditi dichiarati per gli anni 1987 e 1988 e di determinazione di minori redditi rispetto all’accertato per gli anni 1986 e 1990, cadono per effetto del vizio della decisione riscontrato quanto alla premessa.

Il terzo, supponendo, alla luce del divieto di presunzioni di secondo grado, l’illegittimità della presunzione di avvenuta distribuzione di utili, laddove vi sia stata ricostruzione del reddito della società su base induttiva, e ritenendo dunque necessaria la prova, a onere dell’amministrazione finanziaria, di una reale distribuzione degli utili ai soci, è sotto tutti i punti di vista errato.

Afferma l’impugnata sentenza che la società resistente ebbe a caratterizzarsi per la presenza di due soli soci. Ebbene per costante insegnamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e nel caso di società a ristretta base capitalistica, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori utili non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. A tal fine, non si reputa sufficiente la eventuale mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (per tutte Cass. 2009/9519; Cass. 2007/20851; Cass. 2003/16885).

Egualmente consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’affermazione circa la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati (come invece sostenuto dall’impugnata sentenza), sebbene dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione.

Consegue che, ai fini del ragionamento presuntivo, rilevano proprio i due elementi qui dalla commissione riconosciuti come esistenti, vale a dire la ristretta base sociale – cioè il fatto noto al fondo della presunzione – e un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (e v.

pure Cass. 2003/7564; Cass. 2002/4695).

4. – In conclusione quindi la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato con riferimento al punto decisivo del calcolo della percentuale di reddività, e risulta affetta da un error in iudicando in iure con riguardo ai fondamenti della valutazione fornita circa la questione delle ritenute sui dividendi.

Va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della medesima commissione territoriale, la quale – uniformandosi ai principi testè esposti – provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale delle Puglie anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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