Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6942 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33801/2018 proposto da:

Terminal Mosole S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba

Tortolini n. 29, presso lo studio dell’avvocato Marsano Valeria, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tommaseo Ponzetta

Alessandro;

– ricorrente –

contro

Veritas S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo De Carolis n. 34/b,

presso lo studio dell’avvocato Cecconi Maurizio, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Pasqualin Andrea;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.r.l. Terminal Mosole impugna, con atto affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 727 del 05/04/2018, che, quale giudice di appello avverso sentenza del Giudice di Pace, ha accolto l’impugnazione della Veritas S.p.a. con riferimento al recupero dell’IVA sulla Tassa di Igiene Ambientale 1, cosiddetta TIA1, pari ad oltre quattromilaseicento Euro, affermando che alla S.r.l. Terminal Mosole, che comunque aveva usufruito della detrazione dell’IVA, non competesse il rimborso di quanto corrisposto a tale titolo nei confronti della Veritas S.p.a., in quanto non vi era stato pagamento effettivo e, in ogni caso, la detta ultima società non avrebbe comunque potuto ripetere l’importo dall’Amministrazione finanziaria.

Resiste con controricorso Veritas S.p.a..

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

La Veritas S.p.a. ha, nell’imminenza dell’adunanza camerale, depositato memoria, nel termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso afferma violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 33 e comunque della normativa concernente la detrazione dell’IVA, nonchè dell’art. 2697 c.c..

Il secondo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il primo motivo è fondato.

In tema di IVA, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21351 del 06/10/2020, non massimata, la cui motivazione è qui, di seguito, pressochè integralmente riportata, salve le modifiche derivanti dalla diversità della fattispecie concreta ivi scrutinata) che: ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e in conformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonchè con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poichè è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicchè, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 015536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass. n. 04874 17/02/2019 Cass. n. 01642 24/01/2020);

stante quanto sopra, non rileva che l’Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) il pagamento indebito dev’essere come visto “neutralizzato” in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l’IVA sulla c.d. TIA1 non è dovuta trattandosi di tributo (Sez. U., n. 08822 del 10/04/2018; cfr. anche, in motivazione, Sez. U., nn. 08631 e n. 08632 07/05/2020), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio, sicchè la pretesa restitutoria è stata illegittimamente ritenuta infondata;

è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l’osservazione non è dirimente, poichè, come appena visto, l’erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicchè non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento.

Il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente, però isolato, di Cass. n. 12927 del 11/02/2020 (richiamata a proprio favore dalla Veritas S.p.a. nelle note depositate), secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all’esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni.

Il diverso opinamento, di recente emerso, deve ritenersi superato e non sussistono quindi, ragioni per la rimessione della causa alla pubblica udienza, come richiesto dalla Veritas S.p.a. poichè in ogni caso, il rito introdotto nel 2016 garantisce ampiamente il dispiegarsi del contraddittorio e restando, comunque, del tutto discrezionale la rimessione alla pubblica udienza, dato che alla Corte è riservata un’amplissima discrezionalità nella scelta del rito da applicare (Sez. U., n. 14434 del 05/06/2018, non massimata sul punto), stante l’equipollenza, ai fini della tutela del contraddittorio, delle due modalità disegnate dalla riforma di cui del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), entrambe conformi alla Costituzione e alla Carta EDU.

Il secondo motivo di ricorso, concernente la compensazione delle spese di lite, è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata ed essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che nel deciderla si atterà a quanto in questa sede statuito e al quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Conformemente al recente enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U., n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198-04), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di lite di questa fase di legittimità al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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