Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6942 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1170-2014 proposto da:

A.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AGRI 3, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO MORMINO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO MIRANTI, SANTO

MESSINEO;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ E DEI

TRASPORTI DELLA REGIONE SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1435/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2013 R.G.N. 2784/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.con sentenza in data 6-12 giugno 2013 n. 1435 la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, revocava i decreti ingiuntivi emessi in favore dagli odierni ricorrenti – dipendenti della REGIONE SICILIA assegnati all’U.R.E.G.A (UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI) – per il pagamento della retribuzione accessoria.

2.La Corte territoriale esponeva in fatto:

-che l’art. 88, comma 6, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (in prosieguo: CCRL) 2002-2005 disponeva che le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale in servizio (tra l’altro) presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali fossero determinate dalla contrattazione integrativa e che fino alla stipula dell’accordo integrativo il salario accessorio sarebbe stato erogato secondo i criteri “sino a tutt’oggi applicati”.

– che con Delib. 6 aprile 2006, n. 178 la Giunta regionale – rilevato che la disposizione transitoria non era applicabile al personale U.R.E.G.A., in quanto ufficio di nuova istituzione – stabiliva di corrispondere a tale personale il 17% della retribuzione accessoria prevista per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.

3.Riteneva la illegittimità di tale Delib. osservando che la disciplina del trattamento economico era riservata dal regolamento dell’U.R.E.G.A. e dal D.Lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva (come chiarito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 189/2007), principio che si poneva come limite alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia in materia di regime degli enti locali (art. 14, lett. o dello Statuto di autonomia speciale).

4.Restavano assorbite le altre questioni, tra le quali quella della intervenuta sottoscrizione o meno dell’accordo decentrato di cui all’art. 88, comma 6, CCRL.

5.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i dipendenti in epigrafe indicati, articolato in tre motivi, cui l’ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ non ha opposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria ed atto di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali (regionali) di lavoro in relazione all’art. 88, comma 6, CCRL 2002/2005 ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 ter.

2.Hanno censurato la sentenza per avere affermato essere carente una norma contrattuale sul trattamento accessorio mentre tale norma era rappresentata dall’art. 88, comma 6, CCRL 2002-2005 per il comparto non dirigenziale della Regione Sicilia, che disciplinava anche il periodo transitorio decorrente fino alla stipula dell’accordo integrativo, ancorchè con criteri non applicabili all’U.R.E.G.A., ufficio di recente costituzione.

3. Hanno dedotto che la Delib. giunta regionale n. 178 del 2006 era stata adottata in via provvisoria allo scopo previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 ter.

4.A tenore della norma citata l’amministrazione interessata, in via provvisoria, qualora non si fosse raggiunto l’accordo per la stipula di un contratto collettivo integrativo, al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, poteva provvedere sulle materie oggetto di mancato accordo con atti unilaterali, soggetti alle procedure di controllo previste dall’art. 40 bis, per il periodo decorrente fino alla successiva sottoscrizione.

5.La Delib. di Giunta non solo non toccava le competenze della contrattazione collettiva ma evitava una disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di dipendenti previste dall’art. 88, comma 6, CCRL 2002-2005.

6.Il motivo è inammissibile.

7.La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che la denuncia diretta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale mentre l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione. Detto principio trova applicazione anche ai contratti stipulati dalle province e dalle regioni a statuto speciale (Cassazione civile sez. lav., 05/01/2018, n. 156 relativa ad una fattispecie in cui veniva denunciato il vizio di erronea interpretazione del contratto collettivo regionale della regione Sardegna; Cass. 18.4.2016 n. 7671, che ha escluso l’applicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3 al C.C.R.L. per il personale con qualifica dirigenziale della Regione Sardegna; Cass. 2.3.2009 n. 5025; Cass. 25.11.2005 n. 24865, che ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata per i contratti nazionali dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 ai contratti stipulati dalle province e dalle regioni a statuto speciale).

8.Peraltro la sentenza impugnata non ha affermato, contrariamente a quanto si assume con la censura, che la disposizione del contratto collettivo regionale non fosse applicabile al personale dell’U.R.E.G.A. ma, piuttosto, ha ritenuto decisiva la mancanza del potere unilaterale della pubblica amministrazione di determinare trattamenti economici accessori; invero il CCRL, per quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, rinviava ad un successivo contratto integrativo, non intervenuto, la determinazione di modalità, criteri e termini di utilizzazione del Fondo regionale per il trattamento accessorio.

9.Neppure è invocabile ratione temporis del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, il comma 3 ter inserito nel testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54, comma 1 (e successivamente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 11, comma 1) in quanto la Delib. oggetto di causa è stata adottata della Giunta regionale in epoca anteriore alla entrata in vigore del comma aggiunto (in data 6 aprile 2006).

10.Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 2 e 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza o del procedimento.

11.Hanno esposto che la sentenza impugnata era stata redatta copiando il testo di una sentenza resa dalla medesima Corte territoriale nell’anno 2011 (sentenza n. 1117/11), relativa ad altro dipendente. 12.La Corte territoriale, tuttavia, pur ribadendo le medesime conclusioni, aveva espunto dal percorso logico il presupposto essenziale di quella sentenza, che partiva dall’assunto che l’art. 88, comma 6, del CCRL non si riferisse al personale dell’U.R.E.G.A..

13.Il motivo è inammissibile.

14.La anomalia motivazionale che costituisce violazione di legge si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

15.La motivazione resa in conformità ad altri precedenti non è sussumibile tra le ipotesi di inesistenza della motivazione laddove,come nella fattispecie di causa, il percorso logico e le ragioni della decisione siano obiettivamente comprensibili.

16.Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

16.Hanno esposto che l’Assessorato regionale nei propri scritti difensivi non aveva contestato la legittimità e l’operatività della delibera di giunta regionale n. 178/2006 ma si era limitato a dedurre la stipula di accordi successivi, nei fatti, invece, non intervenuti.

17.Il motivo è sovrapponibile alle censure appena esaminate nella parte in cui deduce il vizio di assenza della motivazione.

18.Quanto alla deduzione del vizio di motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – il motivo è inammissibile.

19.1 ricorrenti non riportano specificamente il contenuto degli atti difensivi della amministrazione dai quali sarebbe emersa la mancata contestazione della validità della Delib. Giunta regionale n. 178 del 2006 nè illustrano le ragioni di decisività del fatto pretesamente non esaminato rispetto al regime di rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto su cui la parte attrice fonda il proprio diritto (art. 1421 c.c. in combinazione con l’art. 1324 cod. civ.).

20.Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile. 21.Nulla per le spese, per la mancata costituzione della amministrazione intimata.

22.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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