Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6942 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6942 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorsi.) 27064-2014 proposto da:
COMUNE DI BORDANO, in persona del Sindaci) e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato _ARTURO
CANCRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIETRO MUSSATO, giusta procura in calce al ricorso;
.ricorrente contro
I,A SOCIETA’ AGRICOLA IL SALET s.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI
NIANGILI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO BALDON, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 307/2014 della CORTE D’APPI-11L0 di
TRIESTE, depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Luca NICOLETTI per delega dell’Avvocato Arturo

udito l’Avvocato Lorenzo PROSPERI iN,L1NGILI che si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E stata depositata la seguente relazione.
«i. La Società agricola il Saler convenne in giudizio, davanti al

Tribunale di Tolmezzo, Sezione specializzata agraria, il Comune di
Bordano e — sulla premessa di essere affimiaria di alcuni terreni di
proprietà del convenuto — chiese che fosse riconosciuta la validità del
suo recesso dal contratto, con determinazione della data di cessazione,
e che venisse stabilito l’ammontare dell’indennità ad essa attrice
spettante, alla data di cessazione del contratto, per le migliorie
effettuate sui terreni oggetto dell’affitto.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, rilevando che non
potevano essere riconosciute le migliorie successive all’anno 2002.
11 Tribunale, istruita la causa con prova documentale e con l’ausilio di
una c.t.u, accolse la domanda e condannò il Comune di Bordano al
pagamento della somma di curo 30.000, con interessi e rivalutazione,
nonché al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte della Società
agricola il Salet e la Corte d’appello di Trieste, Sezione specializzata
agraria, con sentenza del 31 luglio 2014, in parziale riforma di quella
del Tribunale, ha condannando il Comune appellato al pagamento
della maggiore somma di euro 302.467,50, nonché alla rifusione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ric, 2014 n. 27064 sez. M3 – uct. 10-02-2016
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CANCRINI ex art. 14 L.247/12 che si riporta;

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di ‘Trieste ricorre il Com -une
di Bordano con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Società agricola il Salet.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,

5. Il primo ed unico morivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e a 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli arn. 16 e 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal
verbale redatto davanti all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Udine in data 16 maggio 2002.
5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di
fondamento.
L’d invero, va innanzitutto rilevato che le prospettate censure peccano
di genericità, poiché non individuano con la necessaria precisione quali
sarebbero gli errori addebitabili alla sentenza in esame. Le presunte
violazioni di legge contengono censure almeno in parte nuove; non
risulta né dalla sentenza impugnata né dal testo del ricorso, infatti, che
sia stata fatta valere in sede di merito l’irregolarità della procedura
davanti all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Udine, cosi Come
non risulta che sia mai stato eccepito il fatto che le migliorie apportate
dalla società affitruaria non fossero state né autorizzate né condivise.
Deve darsi per pacifica, al contrario, la circostanza che il Comune
ricorrente abbia ammesso fin dal primo grado che una qualche somma
spettasse alla Società agricola il Salet, tanto che la sentenza del
Tribunale — che aveva riconosciuto la minore somma di euro 30.000 —
non è stata fatta oggetto di appello incidentale da parte del Comune.

Ric. 2014 n. 27064 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte, d’altra parte, il
principio secondo cui il diritto dell’affittuario all’ottenimento
dell’indennizzo per i miglioramenti spetta a condizione che essi siano
stati eseguiti o previa autorizzazione dell’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura o con il consenso del concedente, consenso che può

24 maggio 2011, n. 11369, e 28 settembre 2011, n. 19789). Sicché la
mancanza di contestazione, in sede di merito, sull’ai, debeatur induce a
ritenere pacifica l’esistenza del consenso del concedente alle migliorie,
che peraltro la Corte d’appello ha ricondotto all’attività ordinaria di
razionale coltivazione del fondo.
Inammissibile è, infine, la censura di vizio di motivazione, avendo ad
oggetto la valutazione di un documento che la Corte d’appello ha
tenuto presente e comunque valutato.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta
relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni,
precisando che le osservazioni critiche contenute nella citata memoria
non valgono a superare il contenuto della relazione, risolvendosi in
parte nella ripetizione di argomenti gitit proposti e, quanto al resto, nel
tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito
esame del merito, tanto più che è dallo stesso contenuto del ricorso
che emergono le carenze indicate nella relazione condivisa dal
Collegio.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Ric. 2014 n. 27064 sez. M3 – ud. 10-02-2016

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essere anche tacito (v., tra le altre, le sentenze 18 marzo 2008, n. 7278,

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comina -1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 8.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali cd accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione.

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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