Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6941 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13365/2007 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE BUFALINO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato PETRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSI Lucio Modesto Maria, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Caserta notificava alla Cooperativa Produttori Latte Bufalino a.r.l. avviso di rettifica con il quale contestava la indebita detrazione di IVA addebitata in via di rivalsa per la annualità 1995 in dipendenza di fatture ritenute soggettivamente fittizie.

L’avviso era impugnato dalla Cooperativa per infondatezza innanzi alla Commissione Tributaria di Caserta, che rigettava il ricorso.

Appellava la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 26/46/06 in data 17-1-06, depositata in data 14-3-06 respingeva il gravame confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, con quattro motivi.

L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 2909 c.c., giudicato esterno.

Premesso che l’addebito dell’Ufficio concerneva la asserita fittizietà soggettiva delle fatture relative alla vendita alla Cooperativa di latte prodotta da capi di bestiame bufalino da parte del socio ed allevatore G.B.; che l’assunto si fondava sul fatto che solo in data 23-1-1999 la azienda zootecnica del G. aveva istituito il registro di carico e scarico dei capi bufalini, da cui si evinceva che anteriormente a tale data non disponeva di bestiame, quindi non poteva vender latte; che la sentenza si fonda su tale considerazione, con affermazione, come fatto decisivo della non possidenza da parte del G. di capi di bestiame nel 1996; che la contestazione dell’Ufficio ha dato luogo ad identiche controversie, fondate sugli stessi presupposti, relative agli anni 1995, 1996, 1997; che la controversia relativa al 1997 si è conclusa con la sentenza n. 156/41/05, in data 20-5-2005, passata in giudicato, favorevole alla contribuente, nella quale si afferma, quale presupposto della decisione, che sulla base di dati documentali era dimostrato che il G. già a far tempo dal 1994 aveva la disponibilità di animali produttori di latte ed era in grado di cedere alla cooperativa la quantità di latte oggetto di accertamento; che detta sentenza era passata in giudicato; che di conseguenza era accertato con forza di giudicato che nel 1995, anno oggetto della presente controversia, il G. disponeva di capi di bestiame e poteva vendere latte, venendo così meno il presupposto della decisione impugnata.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa motivazione della sentenza per non avere tenuto conto, quale elemento di prova, della sentenza penale in data 26-4-2004 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che assolvendo il G. dal reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, aveva parimenti affermato che il predetto possedeva animai da latte ed era legittimato a venderlo.

Con il terzo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e difetto di motivazione, in quanto dopo avere dato atto che la Cooperativa aveva prodotto documenti a sostegno della propria tesi aveva poi negato che la stessa avesse fornito alcuna prova al riguardo, omettendo la disamina degli atti prodotti dalla parte.

Con il quarto assume violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ed omessa motivazione della sentenza sul rilievo, non considerato dal giudice di appello, che gli acquisti fatturati erano effettivi e non vi era prova della conoscenza da parte della Cooperativa di eventuali irregolarità formali relative alla azienda del G..

La eccezione di giudicato esterno è fondata.

Occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale (v. per tutte Cass., n. 9512 del 2009) secondo il quale “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (quali le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. Inoltre, l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”.

Poichè quindi è documentalmente provato, tramite la produzione della sentenza in oggetto munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, che è definitivamente accertato che il G. nel 1995, anno di riferimento, possedeva bestiame da latte, l’unico presupposto su cui si fonda la sentenza per affermare la inesistenza soggettiva delle fatture contestate viene meno.

Conseguentemente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei successivi.

La sentenza deve essere cassata, e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Atteso che la soluzione della controversia dipende dalla applicazione di un giudicato successivamente intervenuto, si ritiene di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti;

cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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