Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6941 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16654/2007 proposto da:

P.D. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), P.

A. (OMISSIS), PA.AN. (OMISSIS),

P.E. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), N.M.A.H., S.

L. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Adriano,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMERINI

FRANCESCO con delega a margine del ricorso, per le Signore S.

L., P.M. E P.V. sempre rappresentate

e difese dagli avvocati ROSSI ADRIANO e CAMERINI FRANCESCO con

procura speciale del Notaio Dott. Giancarlo Gatti in Bressanone il

23/05/2007 Repertorio N. 341.409;

– ricorrenti –

contro

O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PICCOLOMINI 34, presso lo studio dell’avvocato ONOFRI Luigi, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONSOLO CLAUDIO con

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PA.AU., PA.VI., P.C., P.

R. o R., PA.RO., N.E., N.

L., N.A., C.A.; p.a.,

P.B., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 760/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Agraria, emessa il 17/10/2006, depositata il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ADRIANO ROSSI;

uditi gli Avvocati LUIGI ONOFRI e CLAUDIO CONSOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso perchè non completa integrazione del contraddittorio; nel

merito rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.L. adiva con due distinti ricorsi la sezione specializzata agraria del tribunale de l’Aquila e, premesso che il suo dante causa, O.V., aveva concesso in affitto a P.P., al., O., Er., Pa.

(tutti deceduti fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) ad eccezione dell’ultimo) un fondo rustico in agro di (OMISSIS), e che gli eredi degli affittuari non rivestivano la qualità richiesta dal L. n. 203 del 1982, art. 49, per succedere nel rapporto, non avevano corrisposto il canone, avevano menomato l’integrità del fondo, frazionandolo in orticelli, chiedeva la condanna dei convenuti al rilascio del fondo, previa, occorrendo, dichiarazione di risoluzione del contratto.

Pa.Au., C., R. rimanevano contumaci; si costituivano Pa.Pa., Ma., Do., G., Cl., Vi., E., A., che contestavano l’esistenza del rapporto di affitto e chiedevano in via riconvenzionale la declaratoria dell’avvenuto acquisto del fondo per usucapione.

La sezione adita riuniva i procedimenti e dichiarava risolto il rapporto, condannando “i resistenti” al rilascio del fondo.

Pa.Ma. e D., eredi di Pa.Pa., P. E., A., Do., G., Cl., Na.Lo. proponevano gravame che la sezione specializzata agraria della corte di appello de L’Aquila rigettava con sentenza resa il 27.4.1999.

Secondo la Corte di appello non rivestono la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di risoluzione dell’affitto e rilascio del fondo gli eredi degli originari affittuari, che non contestino la pretesa di rilascio nè detengano il fondo; solo la parte, che, rivestendo la qualità di litisconsorte necessario, non venga evocata in giudizio, ha interesse a dedurre la violazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, mentre l’ O. aveva fornito prova adeguata del rapporto di affitto mediante la credibile deposizione del teste Mi., le controparti non avevano dimostrato l’avvenuto acquisto del fondo per usucapione, all’uopo non valendo le lettere prodotte nè il frazionamento del terreno e l’intestazione catastale delle particelle ottenute, che non implicano interversione del possesso.

Secondo i giudici di appello, i P. avevano escluso di rivestire la qualità di coltivatore diretto che costituisce il presupposto dell’invocata usucapione decennale allorquando hanno dedotto di non essere subentrati nell’affitto proprio per difetto della qualità; uno dei ricorsi era stato notificato alla N. ed in questa situazione il fatto che i giudici di primo grado non avessero indicato il nome della parte anzidetta concretava solo errore materiale emendabile con la procedura della correzione.

Pa.Ma., G., E., D., Do., A., Cl., Na.Lo. proponevano ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi; l’ O. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale hanno resistito i P. e la N..

Le parti provvedevano all’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.R. disposta con una prima ordinanza di questa Corte del 28.11.2001.

Con sentenza n. 203 del 2003 questa Corte così decideva: “In contrasto con quanto ritenuto dai giudici di appello e sostenuto con il ricorso incidentale va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale persino il giudice di legittimità può rilevare di ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, sempre che non si sia formato giudicato ed il difetto risulti dagli atti e documenti acquisiti nel giudizio di merito (ex plurimis Cass. 22.6.1995 n. 708; Cass. 20.12.1994 n. 10968), ed il divieto di prove nuove in appello nelle cause soggette al rito del lavoro riguarda le prove costituende e non quelle costituite (Cass. 22.7.1999 n. 7919).

Ne consegue che è applicabile la giurisprudenza di questa stessa Corte, secondo la quale nella controversia promessa dal concedente per ottenere la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato da più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, ed il rilascio del fondo, che ne forma oggetto, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale, non potendo la risoluzione essere utilmente pronunciata che nei confronti di tutte le parti dell’unico contratto (Cass. 6.8.1997 n. 7283; Cass. 20.12.1988 n. 6949).

Nella specie, precisava questa Corte, P.A.M., Ro., F. – tutti eredi di Pa.Er. originario affittuario del fondo assieme a P.P., a., O., Pa. – non erano stati evocati in giudizio, rimanendone estranei, ed in questa situazione occorreva riconoscere che fondatamente si lamentava che non era stata accolta l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, non senza rilevare che, attesa la contestazione dell’autenticità della lettera, proveniente da P.A.M. e Ro., neppure si poneva la questione se l’avere essi dichiarato di non essere interessati al fondo potesse comportare il venire meno della loro qualità di litisconsorti.

La decisione n. 203 del 19 gennaio 2003 di questa Corte così concludeva:

“La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado;

rinvia la causa alla sezione specializzata agraria del tribunale di L’Aquila; compensa le spese del giudizio di cassazione e degli altri gradi del giudizio”.

La causa era riassunta dinanzi al Tribunale dell’Aquila, che con sentenza 16 febbraio 2005 (nella contumacia di Pa.Vi., R. (o R.), Au., C., A.M., Ro., Na.Lo., N.E., N.L. e N. A., dichiarava risolto il contratto agrario intercorso tra O.V. e P.O., Er., P., a. e Pa. e condannava i convenuti a rilasciare in favore dell’ O. i terreni in questione, compensando le spese del giudizio.

La decisione di primo grado era confermata in sede di appello con sentenza del 17 ottobre 2006-13 dicembre 2006 della Corte d’Appello di L’Aquila.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione D., A., I., Al., An., E., P.G., N.M.A.H. (quale erede di Pa.Ma.), S.L., P.M., P. V..

O.L. ha resistito con controricorso.

Con ordinanza 23 gennaio 2009, questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, su conforme richiesta del Procuratore Generale, per la notifica del ricorso agli eredi di C.A. e per la rinnovazione della notifica a P.C., e, ove non effettuata, a P.R., nonchè agli eredi di Pa.Ma., dando termine di giorni sessanta dalla udienza.

Le parti hanno proceduto al deposito di note di udienza e memorie illustrative.

Osserva il Collegio:

I ricorrenti hanno provveduto in parte agli incombenti disposti, depositando copia della notificazioni effettuate e dell’atto di integrazione del contraddittorio notificato solo ad alcune delle parti.

Mancano, infatti, le cartoline di ricevimento dell’atto di integrazione del contraddittorio disposto alla udienza del 16 dicembre 2008 riguardanti B. e a., figlie di Pa.Ma..

Inoltre, non è stato provveduto alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, come disposto da questa Corte con ordinanza 23 gennaio 2009, nei confronti di tutti gli eredi di C.A., deceduto il (OMISSIS) (sono indicati, infatti, come eredi nel verbale di pubblicazione del testamento olografo del “de cuius” oltre a C.G., nei confronti del quale è stata curata unicamente la notificazione dell’atto: Ci.

A., C.F., C.M., S.A. R., R.A., Ci.An., C.P., C.N. e Ci.Gi.).

In tale situazione, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (Cass. 26889 del 2008 cfr. Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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