Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6941 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.17/03/2017), n. 6941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21207/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
L.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Romanelli
Grimaldi, elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n.
107 presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, per procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 186/31/11 depositata il 27 giugno 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito l’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi per il controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In accoglimento dell’appello di L.A. e in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Commissione Tributaria Regionale della Campania annullava l’avviso di accertamento emesso nei di lui confronti per recupero IRAP e IVA sull’anno d’imposta 2003, recupero conseguente alla qualificazione di plurime cessioni immobiliari come attività d’impresa in società di fatto.
Il giudice d’appello negava la sussistenza dell’attività d’impresa in società di fatto, assumendo che L.A. e la coniuge S.A. non avevano svolto opere edilizie, ma si erano limitati a vendere alcuni immobili ricevuti in permuta dal terzo costruttore ( V. s.r.l.) a fronte della cessione del suolo edificatorio.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.
L.A. resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, essendo stati pretermessi i soci, i quali pure avevano separatamente impugnato i rispettivi avvisi di accertamento, nei loro confronti emessi anche per redditi di partecipazione.
1.1. Il motivo è fondato.
La controversia sull’esistenza di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, in quanto la struttura unitaria del rapporto giuridico implica che la decisione sia utile solo se resa nei confronti di tutti i titolari (Cass. 25 giugno 2014, n. 14387, Rv. 631535).
1.2. Non è possibile la riunione sanante in fase di legittimità (secondo il modello inaugurato da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830, Rv. 611765), essendo incontestato quanto dedotto dall’Agenzia delle Entrate (pag. 9-10 di ricorso), cioè che una parte del contenzioso (quella sui redditi di partecipazione dei soci) è stata rimessa in primo grado ai fini d’integrazione del contraddittorio dallo stesso giudice d’appello.
2. Attesa la priorità logica del motivo sull’error in procedendo, restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, concernenti il fondo delle questioni (legittimità dell’accertamento induttivo puro e impiego delle presunzioni supersemplici, natura abituale e societaria dell’attività).
3. La violazione della necessità del litisconsorzio vizia l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3.
4. Il giudice di rinvio disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci – prospettati in thesi -, svolgerà un nuovo esame di merito e regolerà le spese processuali.
PQM
Accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017