Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6941 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15751-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VISCOMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PICARONE;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE

CENTER), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9163/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2015 R.G.N. 9528/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.G. convenne in giudizio la Shared Service Center e chiese di essere reintegrato nelle mansioni di analista informatico oltre che la condanna della convenuta al risarcimento del danno professionale, esistenziale, morale e biologico in relazione al demansionamento subito.

1.1. Espose il ricorrente di essere stato lasciato inoperoso dall’agosto del 2003 per circa 56 mesi durante i quali, per circa due mesi, gli erano state attribuite mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento che, comunque, lo impegnavano per non più di 3-4 giorni al mese.

1.2. Dedusse che già in precedenza, con riguardo al periodo 1996/2003, aveva denunciato di essere stato demansionato dalla allora Finsiel s.p.a. e che, con sentenza del Tribunale di Roma n. 940 del 2006, passata in giudicato, la società era stata condannata a restituirlo alle mansioni spettanti ed a risarcire il danno da demansionamento.

1.3. Evidenziò che, ciononostante, la datrice di lavoro gli erogò le somme dovute ma non lo assegnò alle mansioni spettanti e che dunque il demansionamento si era protratto dal 2003 e fino al 2008 sebbene la sentenza facesse stato anche nei confronti della Shared Service s.r.l., poi Telecom Italia Information Tecnology s.r.l., cessionaria del ramo Corporation Solutions di Finsiel s.p.a..

2. Il Tribunale di Roma respinse le domande di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e di risarcimento del danno esistenziale mentre accolse la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalità e biologico patito dal lavoratore a causa del protratto demansionamento.

3. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, ha corretto l’errore materiale in cui era incorsa la sentenza di primo grado chiarendo che il demansionamento si era protratto dal 2003 al 2008. Ha poi rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla professionalità evidenziando che le allegazioni del ricorrente erano generiche sia con riguardo alla quantità e qualità dell’esperienza lavorativa precedente che con riferimento all’esito finale della dequalificazione anche in relazione alle occasioni di lavoro più favorevoli perse nel periodo in contestazione.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.G. articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso Telecom Italia Information Tecnology s.r.l., già Shared Service Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto, nella memoria di costituzione in primo grado non vi era alcun riferimento alla carenza espositiva del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. poichè ci si doleva della mancanza di allegazione probatoria e non, come dedotto in appello, della mancanza di specifiche allegazioni in fatto.

6. La censura è infondata.

6.1. Dall’esame degli atti, autorizzato dalla natura della censura, si evince che la società aveva esattamente contestato l’insussistenza di specifiche allegazioni in fatto utili a dimostrare l’esistenza del danno alla professionalità e dunque la Corte legittimamente ha verificato se erano stati dedotti argomenti in fatto (contenuto delle mansioni spettanti e di quelle in concreto attribuite) che consentissero al giudice di procedere nell’istruttoria.

7. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 115 c.c., comma 2, artt. 1218,1223,2103,2697,2727 e 2729 c.c., non può essere accolto.

7.1. Va rammentato che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. del 03/01/2019 n. 21, 26/02/2009n. 4652 e di recente Cass. 23/07/2019 n. 19923) ma pur sempre, come si è detto, sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e perciò incensurabili in sede di legittimità la verifica dell’esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, che ne è onerato, da cui poi desumere l’esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entità anche in via equitativa.

7.2. Orbene la Corte territoriale ha esattamente applicato tali principi e con valutazione di fatto in questa sede incensurabile ha escluso di potere desumere dai fatti allegati il danno reclamato e la sua ricostruzione, che non viola nessuna delle disposizioni richiamate in tema di prova, non può essere qui censurata.

8. Neppure l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed all’art. 132 c.p.c., n. 4 la motivazione apparente e perplessa della sentenza con omesso esame di fatto decisivo può essere accolto atteso che nel ricorso non viene neppure indicato quale sia il fatto decisivo il cui esame la Corte abbia trascurato.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA