Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6941 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6941 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26998-2014 proposto da:
INGLESE PIERA.NGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA NIAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MAINETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA FENOGLIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI s.p.a,, BERNABEI SERGIO, TAURONE
LUIG !NO;
– intimati avverso la sentenza n. 1995/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 25/03/2014;

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Data pubblicazione: 08/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCHSCO N1ARIA CIRILLO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. stata depositata la seguente relazione.
«1. Pierangelo Inglese convenne in giudizio, davanti al Tribunale di

previdenza, assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. — nelle rispettive
qualità di conducente, proprietario ed assicuratore del veicolo —
chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di un
sinistro stradale nel quale egli era stato investito mentre stava
procedendo ad un attraversamento stradale sulle strisce pedonali.
Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, eccependo di
avere già corrisposto la somma di curo 85.000, ritenuta satisfattiva, e
chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il Tribunale, istruita la causa con produzione di documenti e
svolgimento di una c.t.u., pervenne alla conclusione che la somma già
ricevuta dall’attore, rivalutata nel momento della decisione, fosse
superiore a quella effettivamente spettante; rigettò quindi la domanda e
condannò l’Inglese al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello dì Roma, con sentenza del 25 marzo 2014, in riforma della
pronuncia di primo grado, ha riconosciuto all’appellante l’ulteriore
risarcimento nella misura di curo 3.190, compensando le spese del
giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Pierangelo
Inglese con atto affidato ad un solo morivo.
Luigino Taurone, Sergio Bernabei e la Compagnia italiana di
previdenza, assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. non hanno svolto
attività difensiva in questa sede.
Ric. 2014 n. 26998 sez. M3 – ud. t0-02-2016
-2-

Roma, Luiginc.) Taurone, Sergio Bernabei e la Compagnia italiana di

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare fondato.
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento
all’art. 360 primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa

impugnata compensato le spese del giudizio di appello mantenendo
ferma la condanna a quelle del giudizio di primo grado.
5.1. Il motivo è fondato.
La sentenza di primo grado, infatti, ha condannato l’Inglese al
pagamento delle spese in considerazione dell’integrale rigetto della sua
domanda; mentre quella di appello ha accolto il gravame ed ha
riconosciuto al danneggiato il diritto ad un ulteriore risarcimento, sia
pure nella contenuta somma suindicata. Nel fare questo, però, la Corte
romana — con una pronuncia non chiara, in quanto in motivazione fa
riferimento alla compensazione delle spese senza nulla aggiungere,
mentre in dispositivo stabilisce la compensazione delle sole spese del
grado — ha dimostrato di non tenere nella giusta considerazione il
principio per cui la decisione sulle spese non si fraziona secondo l’esito
delle varie fasi, ma va compiuta unitariamente finale della lite
(ordinanza 13 marzo 2013, n. 6369).
Nella specie, l’Inglese è risultato globalmente vincitore, anche se la sua
pretesa è stata accolta in misura ridotta, per cui non poteva essere
condannato al pagamento delle spese, neppure in relazione al solo
primo grado. La Corte d’appello, invece, compensando le sole spese di
quel grado, ha mantenuto intatta la condanna alle spese pronunciata
dal Tribunale in relazione al giudizio di primo grado; condanna che
non poteva essere pronunciata in considerazione dell’esito finale del
giudizio. Ciò determina la fondatezza dell’odierno ricorso, a
Ric. 2014 n. 26998 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-3-

applicazione dell’art. 92 cod, proc. civ., per avere la sentenza

prescindere dall’esito della procedura di correzione che il ricorrente
sostiene di aver avviato davanti alla Corte d’appello di Roma.
6. Si ritiene pertanto che il ricorso sia da trattare in camera di consiglio
per essere accolto».

MOTIVI DELLA DECISIONE

,1 seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni,
anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata non è
chiara quanto al suo effettivo decisimi in punto di spese del giudizio di
primo grado e che il ricorso contiene chiaramente, anche se non in
modo esplicito, la censura relativa all’omissione compiuta sul punto
dalla Corte d’appello.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in
relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, compensando integralmente le
spese dell’intero giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e,
decidendo nel merito, compensa integralmente le spese dell’intero
giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 10 febbraio 2016.
Il Presidente

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

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