Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6940 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6940 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26915-2014 proposto da:
PIERI ANDREA GIACINTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

N111,ANO ASSICURAZIONI S.P.A., VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A., NIOBILVIY S.R.L., F.11i PAOLINI ULIZIO
VITIORI O;
– intimati –

avverso la sentenza n. 949/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata 11 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
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-7E

Data pubblicazione: 08/04/2016

udito l’Avvocato ALFONS() GUIDI, che si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
stata depositata la seguente relazione.

«1. Andrea Giacinto Pieri convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
L’Aquila, la Fratelli Paolini s.a.s., Vittorio Ulizio e la Milano

conducente ed assicuratore di un autocarro — chiedendo che fossero
condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente
stradale nel (ìuale egli, alla guida di una vettura Smart di proprietà della
Mobility s.r.1,, mentre si accingeva al sorpasso dell’autocarro, era stato
ostacolato dal medesimo che aveva intrapreso una manovra di svolta a
sinistra. A seguito di ciò, egli aveva perso il controllo della propria
vettura, finendo fuori strada e riportando gravissime lesioni.
Si costituì la sola compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto della
domanda, mentre rimasero contumaci la Fratelli Paolini s.a.s. e Vittorio
Ulizio.
11 Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento
delle spese di lite.
2. Cori altro atto di citazione la Mobility s.r.l. convenne in giudizio,
davanti al Tribunale di Pescara, Andrea Giacinto Pieri e, sulla premessa
di aver concesso in comodato la vettura Smart risultata distrutta a
seguito del menzionato incidente, chiese che il convenuto fosse
condannato al relativo risarcimento dei danni.
Si costituì in giudizio il Pie ti, chiedendo il rigetto della domanda e di
essere autorizzato a chiamare in causa le parti dell’altro giudizio e la
s.p.a. Vittoria Assicurazioni,
Il Tribunale, espletata l’istruttoria, accolse in parte la domanda della
società attrice, rigettando tutte le richieste avanzate dal Pieri contro i
terzi chiamati in causa.
Ric. 2014 n. 26915
-2-

sei. M3 – ud. 10-02-2016

Assicurazioni s.p.a. — nelle rispettive qualità di proprietario,

3. Nei confronti di entrambe le sentenze è stato proposto appello da
parte del Pieri e la Corte d’appello di L’Aquila, riuniti i giudizi, con
sentenza del 10 ottobre 2013, ha respinto tutti e due gli appelli,
confermando le pronunce di primo grado e condannando l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di secondo grado.

Giacinto Pieri, con atto affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ., contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo; il secondo lamenta, in riferimento all’art.
360, primo conima, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 154 del codice della strada; il terzo lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 2054, primo comma, del codice civile.
5.1. I motivi appaiono in parte inammissibili e in parte infondati.
5.2. 1 A costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema
di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei
veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
Ric. 2014 n. 26915 sez. M3 – ud, 10-02-016
-3-

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ricorre Andrea

correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le
altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028,
e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico la Corte d’appello, con sentenza bene argomentata e
priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente,

dell’odierno ricorrente. Questi, secondo la ricostruzione operata in
sentenza, si era accinto ad un sorpasso a velocità eccessiva ed in
prossimità di un dosso e, avendo avvistato l’autocarro che, pur in
procinto di svoltare a sinistra, aveva arrestato la propria marcia, aveva
perso il controllo del mezzo, finendo per proprio conto contro il
guard-rail «senza essere assolutamente urtato dall’autocarro».
La sentenza in esame, poi, ha anche discusso le testimonianze, dando
ragione della loro attendibilità e spiegando perché la deposizione dcl
teste Cucchiella non poteva ritenersi attendibile, in tal modo
attribuendo positivamente la colpa, il che dà ragione anche della
mancata applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, primo
comma, cod. civ. invocata nel terzo motivo di ricorso.
5.3. A fronte di tale decisione, le censure di vizio di motivazione di cui
al primo motivo sono inammissibili alla luce dei criteri di cui alla
sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte,
avendo ad oggetto elementi di prova che la Corte d’appello ha
comunque positivamente valutato; mentre le altre censure sono
chiaramente finalizzate ad ottenere in questa sede una nuova e non
consentita valutazione di merito. evidente, tra l’altro, che nessuna
violazione dell’art. 154 cod. strada è prospettabile, giacché la sanzione
amministrativa elevata a carico del conducente dell’autocarro a quel
titolo risulta essere stata annullata, sicché nessuna intrinseca
contraddizione è ravvisabile nell’impugnata sentenza.
Rie. 2014 n. 26915 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-4-

evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva

6. Si ritiene., pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta
relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni,
precisando che le osservazioni critiche contenute nella citata memoria
non valgono a superare il contenuto della relazione, risolvendosi in
parte nella ripetizione di argomenti già proposti e, quanto al resto, nel
tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito
esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 febbraio 2016.

ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti

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