Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 694 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/01/2010), n.694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MEDIAMARKET s.p.a., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Digione n. 1, presso lo

studio dell’avv. Albanese Roberto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Albertini Giovanni giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PASINETTI s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato

in Bergamo, Via Verdi n. 2, presso lo studio dell’avv. Mazzoleni

Massimo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1065/04 del Tribunale di Bergamo in data 29

marzo 2004, pubblicata il 31 marzo 2004;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. RUSSO Libertino Alberto che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 gennaio 2002 P.U., quale amministratore della Pasinetti s.r.l., deduceva di aver riscontrato dagli estratti conto bancari un illecito uso della carta di credito (CartaSi) intestata alla societa’ Pasinetti s.r.l.; di avere pertanto provveduto, immediatamente, a sporgere denuncia di furto alla Questura di Bergamo e a richiedere il blocco della Carta alla Servizi Interbancari S.p.a.; di avere, dopo alcune verifiche, accertato che in data (OMISSIS) era stato effettuato un acquisto con la carta di credito citata presso il negozio MediaWorld di (OMISSIS) per un importo di Euro 1.794,31 con “evidente” falsificazione della firma; conveniva quindi in giudizio la Mediamarket s.p.a. per sentirla condannare, previo accertamento della (presunta) responsabilita’ per colpa, avendo omesso i dovuti controlli in ordine all'(asserito) illecito utilizzo della predetta Carta di Credito, al pagamento della somma di Euro 1.794,31, oltre interessi e rivalutazione.

Costituendosi in giudizio, la Mediamarket s.p.a. chiedeva il rigetto della domanda svolta dall’attrice nei propri confronti in quanto infondata, chiedendo altresi’ di accertare la responsabilita’ della stessa nella causazione del lamentato danno che avrebbe potuto essere evitato se l’ing. P. avesse usato l’ordinaria diligenza.

Con sentenza pronunciata il 7 marzo 2003 il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dalla Societa’ attrice e condannava la Mediamarket s.p.a. al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 1.704,31, oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite.

Con sentenza del 31 marzo 2004 il Tribunale di Bergamo rigettava l’appello e compensava le spese.

Propone ricorso per Cassazione la Mediamarket s.p.a. con tre motivi.

La Pasinetti s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1227 c.c.) e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l’assenza di colpa da parte della titolare della carta di credito, mentre essa era venuto meno all’obbligo di custodire con diligenza la stessa, provvedendo al blocco non appena fosse venuta a conoscenza dello smarrimento ovvero della sottrazione; ne’ sarebbe coerente la affermazione che sarebbe spettato al debitore (nella specie l’esercente odierno ricorrente) dare la prova della colpa, desumibile dalla data in cui la titolare si sarebbe resa conto di non avere piu’ la disponibilita’ della carta.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioe’ sull’obbligo di custodia della carta di credito, secondo quanto specificamente previsto dal contratto di utilizzazione della carta stessa.

I primi due motivi vanno trattati in unico contesto, in quanto connessi: sul punto, la sentenza impugnata da’ atto che il richiamo all’art. 1227 c.c. deve essere inteso con riguardo non gia’ al comma 2, ma al 1, posto che la diligenza richiesta alla titolare (di custodire della carta, ad evitare l’illecito uso da parte di terzi non legittimati) coincide con l’assenza di colpa da parte della stessa. Ne consegue, sempre secondo il giudici dell’appello, che l’unico responsabile del danno (ossia dell’uso illegittimo della carta) potrebbe essere la stessa titolare, nel caso in cui, omettendo di dare tempestiva comunicazione al gestore della carta della perdita della stessa, ne avrebbe reso possibile l’illecito utilizzo. Manca pero’, nella specie, la prova del comportamento colposo della titolare, non risultando ne’ il giorno in cui sarebbe avvenuta la sottrazione della carta (ovvero lo smarrimento), ne’ quello in cui la titolare se ne sarebbe avveduta, ne’ quello in cui questa avviso’ il gestore di aver perduto la disponibilita’ della carta.

In tale situazione, non puo’ essere seguita la tesi della ricorrente, che individua comunque un comportamento inadempiente della titolare Pasinetti s.r.l., nell’assoluta assenza di qualsiasi elemento sul punto, posto che comunque essa sarebbe venuta meno all’obbligo di conservare la carta con la dovuta diligenza: secondo i principi generali in tema di affidamento, la colpa non puo’1 essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca. Si deve rilevare che il preteso inadempimento della Pasinetti s.r.l. all’obbligo di custodia sarebbe configurabile eventualmente nei riguardi del gestore della carta e cioe’ dei Servizi Interbancari, che non e’ parte nel presente giudizio e non gia’ nei confronti dell’esercente presso il quale avvenne l’illecita transazione, la Mediamarket s.p.a.; spettava quindi a questa, dare la prova del comportamento colposo della titolare, in quanto si verteva in tema di responsabilita’ extracontrattuale.

I motivi sono quindi infondati.

Con il terzo motivo si denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla responsabilita’ dell’esercente convenzionato: il titolare non fu in grado di fornire alcun elemento utile a rilevare la difformita’ della firma risultante sulla carta di credito con quella che fu rilasciata dell’utilizzatore.

La censura si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica: la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimita’ demandato a questa Corte: secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il giudice di legittimita’ non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. (Cass. SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, i giudici del merito hanno invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della evidente difformita’ della firma apposta dall’utilizzatore della carta rispetto a quella del titolare.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese, poiche’ la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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