Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 694 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 13/01/2011), n.694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

M.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Parioli n. 43, presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Cicognani Antonio giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 70/38/06, depositata il 21 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

settembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’Avvocato dello Stato Guida Maria Letizia per i ricorrenti;

udito l’avv. D’Ayala Valva Francesco per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso del Ministero ed il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle

entrate.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, per quanto qui rileva, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 1999, a carico di M.M.L. per complessivi Euro 739.723,28, oltre sanzioni ed interessi, e basato sulla configurazione della contribuente quale imprenditore commerciale individuale, in relazione al contratto stipulato in data (OMISSIS) con la s.p.a. Cave San Bartolo ed avente ad oggetto la vendita del materiale estraibile lapideo e non lapideo contenuto nella cava di proprietà della M. sita nel Comune di (OMISSIS).

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che il detto contratto andasse qualificato come una vendita di genere del materiale da estrarre, ai sensi dell’art. 1378 c.c., e che, pertanto, nella condotta della contribuente non fosse ravvisabile alcun esercizio di attività imprenditoriale.

2. La M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione, la quale spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrate, essendo stato il giudizio promosso dalla contribuente in epoca successiva alla data in cui sono divenute operative le Agenzie fiscali (1 gennaio 2001) (Cass., Sez. un., nn. 3116 e 3118 del 2006).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, in considerazione dell’epoca in cui il predetto principio si è consolidato.

2.1. Ancora in via preliminare, va esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

In particolare, si deduce che, con ordinanze nn. 23206, 23368 e 23369 del 2008, questa Corte, nell’ambito di controversie tra la s.p.a.

Cave San Bartolo e l’Agenzia delle entrate aventi ad oggetto avvisi di accertamento derivati dal medesimo contratto stipulato nel luglio 1995 tra la detta società e la M., sopra menzionato, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dall’Agenzia, con conseguente passaggio in giudicato delle relative sentenze di appello, con le quali tale contratto era stato qualificato come vendita di genere del materiale lapideo da estrarre, ai sensi dell’art. 1378 c.c., con esclusione della qualità di imprenditore commerciale della venditrice M..

2.2. L’eccezione deve essere disattesa.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso che dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., Sez. un., n. 9631 del 1996), il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinali limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2) (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 250 del 1996, 5320 del 2003, 5381 e 11677 del 2005, 7523 del 2007).

Nella specie, la controricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con l’amministrazione finanziaria, rispetto a quello intercorrente tra questa e la società Cave San Bartolo, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra queste ultime non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio.

3.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 2, lett. b) (già art. 51)”, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo escluso la configurabilità come redditi d’impresa dei ricavi conseguiti dalla M. e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: “se ai fini della configurabilità di reddito di impresa da sfruttamento di cave, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 2 lett. b t.u.i.r., sia o meno rilevante che il contribuente organizzi l’attività di sfruttamento in modo tale che la stessa risulti effettuata materialmente e formalmente da altro soggetto, ma sia esclusivamente il contribuente stesso, titolare di rilevanti poteri di controllo, a percepirne i ricavi e, per contro, a non sopportarne alcun costo”.

3.2. Il motivo è fondato.

Per l’art. 820 c.c. “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbierè (comma 1); “finchè non avviene la separazione”, poi (comma 2), “i frutti formano parte della cosa”, anche se “si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura”.

I contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di cave, come da tempo chiarito (Cass. n. 9785 del 1995), possono assumere configurazioni giuridiche diverse, a seconda dell’intenzione dei contraenti; in essi, infatti, è ravvisabile:

(a) una vendita immobiliare (a sua volta distinguibile – Cass. n. 3750 del 1999 – in vendita immobiliare della cava nel suo complesso, ovvero del solo sottosuolo interessato dal giacimento rimanendo il soprasuolo ed il restante sottosuolo in proprietà del venditore), quando il negozio abbia ad oggetto il giacimento nella sua complessiva stratificazione intesa in unità di superficie e di volume e ne sia previsto il completo trasferimento per un prezzo commisurato al volume dell’intera cava;

(b) una vendita mobiliare, se le parti abbiano invece considerato il prodotto dell’estrazione, ragguagliato a peso o a misura;

(c) un contratto riconducibile nello schema dell’affitto, quando l’intenzione dei contraenti sia invece finalizzata allo scopo di consentire il godimento (sfruttamento) temporaneo del bene secondo la sua destinazione (Cass. nn. 4090 del 1982, 4646 del 1989) (sull’inquadramento nello schema dell’affitto del contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava, cfr., altresì, Cass. nn. 4503 del 2001, 24371 del 2006, 250 del 2008): il legislatore, infatti, come visto, annovera espressamente i “prodotti delle cave” (al pari di quelli delle miniere e delle torbiere) tra i frutti naturali (art. 820 c.c., comma 1) e considera quindi la cava (non diversamente dalla miniera e dalla torbiera) alla stregua di una cosa produttiva, la cui esistenza costituisce il necessario presupposto per la stipulazione di un contratto di affitto (art. 1615 c.c.).

3.3. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (applicabile nella specie ratione temporis, poi art. 55, secondo la numerazione introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) – dopo aver previsto (comma 1) che “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali”, con l’ulteriore specificazione che “per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. e delle attività indicate all’art. 29, comma 2, lett. b) e c) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa” -, tenuto conto della caratteristica dei beni, al comma 2 dispone che “sono inoltre considerati redditi di impresa… b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne”.

L’avverbio “inoltre” univocamente conferisce alla disposizione un valore aggiuntivo a (nonchè specificativo di) quella generale del comma 1 per cui alla stessa può attribuirsi solo il senso di una qualificazione ex lege, quali “redditi di impresa”, di tutti i “redditi” comunque “derivanti” (non già dall’alienazione e/o compressione del diritto reale di proprietà ma solo) “dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne”.

La correlazione tra la peculiarità della previsione – additiva, come tutte le ulteriori fattispecie considerate nelle lett. a) e c) del medesimo comma 2, di quella generale del comma precedente – ed i principi in tema di contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di cave sopra richiamati impone, quindi, di considerare come “redditi di impresa” tutti quelli ricavati dal proprietario della cava in conseguenza e per effetto dell’attività di sfruttamento (indipendentemente dal soggetto che materialmente esegua l’attività stessa), in tutte le ipotesi in cui non si trasferisce a terzi il diritto di proprietà della cava ovvero non si costituisce sulla stessa un diritto reale di godimento, perchè solo tale interpretazione consente di attribuire un senso logico concreto alla previsione: non essendo, infatti, dubitabile che l’attività di sfruttamento della cava costituisca, per il soggetto che la svolge materialmente (nel caso, la s.p.a. Cave San Bartolo), “esercizio di imprese commerciali” ex art. 2195 c.c. – e, quindi, che i redditi dalla stessa ricavati da tale soggetto rientrino nella previsione del comma 1 della norma tributaria -, la disposizione del comma 2 non può che riguardare la qualificazione fiscale ex lege, anch’essa quale redditi d’impresa, della controprestazione contrattuale ricevuta dal proprietario della cava per il trasferimento a terzi (non già del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sul bene ma) della sola attività di sfruttamento del bene fruttifero.

Le esposte considerazioni sono sufficienti a dare risposta positiva allo specifico quesito – posto dalla ricorrente – concernente la configurabilità come “reddito d’impresa”, ai sensi della citata disposizione del TUIR, dei ricavi conseguiti dalla contribuente.

4. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la “insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si rivela inammissibile per la mancanza di una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009); peraltro, la censura contiene ripetuti richiami ad atti e deduzioni dei precedenti gradi di merito, senza riportarne, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto testuale.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate (nei termini sopra precisati) e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio enunciato al par. 3.3., oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA