Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6939 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6939 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 7365-2011 proposto da:
COMUZZO STEFANO CMZSFN64A16F205N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VI DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MARCHETTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FARACE CARMINE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE m persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– contraricorre.nte –

Data pubblicazione: 25/03/2014

avverso la sentenza n. 4/32/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 13.1.2010, depositata il 29.1.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 07365 sez. MT – ud. 05-03-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
oggetto: Irap agente commercio
R.G. 7365/2011
RICORRENTE: Stefano Comuzzo

Il sig. Stefano Comuzzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia 4 /32/10 del giorno 11 marzo 2010, che rigettava l’appello
affermando la soggezione ad IRAP del contribuente per gli anni 2001-2005.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso deve essere accolto.
In adesione alla sentenza n. 12110 del 26 maggio 2009 delle Sezioni Unite, secondo cui n tema di
IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera
c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l’esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all’art.
art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del
1998, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata
Il Collegio ha condiviso la relazione.

p.q.m.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del
presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta civile il 5 marzo 2014

Il president

latore

RESISTENTE: Agenzia delle entrate

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