Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6939 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27451/2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio

dell’avvocato SALEMI Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ARCIPRETE DANIELA, D’ANGELO INNOCENZO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., B.B., BE.BR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONIFACIO Giovanni con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1320/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Quarta Sezione Civile, emessa il 16/06/2004; depositata il

05/08/2004; R.G.N. 1437/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. conveniva, davanti al tribunale di Treviso, Z.P., e B.D., B. e Br.

chiedendone la condanna al pagamento della spesa che aveva sostenuto per la ristrutturazione dell’immobile ad uso diverso dall’abitazione allo stesso locato da B.P., al quale era succeduto, nel rapporto di locazione, M.G., dante causa, iure ereditario, dei convenuti.

Questi ultimi si costituivano eccependo l’incompetenza per materia del giudice adito e, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 24.10.2001, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 5.8.2004, rigettava l’appello proposto dal B.G..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso B.D., Br. e B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 999 c.c..

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia ed in merito alla mancata considerazione di una prova vertente su un fatto decisivo.

I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

L’assetto degli interessi in essere fra le parti in causa risulta dalla convenzione conclusa in data 13.7.1995, denominata “convenzione e preliminare di vendita” oggetto di esame da parte della sentenza impugnata conclusa fra Br., B. e B.D. e Z.P. (quali eredi di B.P.) e F., A., M. e F.L. (quali eredi di M. G.); con la partecipazione dell’attuale ricorrente B. G..

Rileva, sul punto, la Corte di merito che, da tale documento, si desume che il M. era l'”originario locatore ed apparente usufruttuario dello stesso” e che “era noto e comune alle predette parti, che l’assetto proprietario del bene oggetto della locazione non corrispondeva all’apparenza, l’acquisto della proprietà dello stesso da parte del dante causa degli odierni appellati (eredi B.) avendo dissimulato quello effettivo del M.”.

Ed aggiunge – precisazione non di poco rilievo – che ” Soprattutto, con il medesimo atto, le parti convennero che i canoni di locazione maturati nel periodo ricompreso tra il mese di ottobre dell’anno 1989 ed il 1992, al pari di quelli maturati successivamente, spettassero agli eredi del M., effettivi proprietari del bene, con ciò, per un verso accertando che nel rapporto scaturente dal contratto di locazione erano succeduti gli eredi del M. e per altro verso statuendo che con questi ultimi detto rapporto dovesse proseguire”.

La conclusione, cui perviene la Corte di merito è corretta, posto che, alla data del 13.7.1995, con la partecipazione alla detta convenzione, il B.G. non poteva più affermare di non essere a conoscenza degli effettivi rapporti fra le parti B. – M., avendo alla stessa partecipato.

La circostanza che fino a tale data – come afferma il ricorrente e costituisce motivo del presente ricorso – egli non fosse a conoscenza di tali rapporti, è allora priva di rilievo; e ciò per due ordini di ragioni.

La prima è che la richiesta avanzata dal B.G., di rifusione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile in oggetto, pur riferendosi i lavori ad epoca precedente alla convenzione, fu inoltrata soltanto successivamente (la data della domanda è quella del 25.2.1999) alla data della convenzione summenzionata, che acquista il valore di un negozio di accertamento.

A tale data egli, quindi, era a conoscenza degli effettivi rapporti intercorrenti fra le parti, in base ai quali gli effettivi proprietari e locatori dell’immobile erano gli eredi M., ed agli stessi avrebbe dovuto inoltrare la richiesta.

La seconda, conseguenza logica della prima, è che, per le medesime ragioni, se è vero che locatore di un immobile è colui che ne ha la disponibilità – indipendentemente dalla titolarità – è altrettanto vero che, nella specie, alla data della convenzione, titolari e locatori risultavano essere le stesse persone, vale a dire gli eredi M., e non gli eredi B..

In questo senso la Corte di merito ha inteso il concetto di “titolarità del rapporto scaturito dal contratto di locazione, come indicato in sentenza”.

A tali conclusivi rilievi deve, peraltro, aggiungersi un’ulteriore circostanza, evidenziata dai resistenti nel controricorso, e non contestata, secondo la quale, nella convenzione citata, gli eredi B. riconoscevano ” il pieno diritto dei signori F. sull’immobile, nonchè azienda commerciale di panificazione nello stesso esistente” chiarendo, altresì, che “l’immobile e la connessa attività di panificazione spettavano ai signori F. in virtù di successione dell’avv. M.G., figlio del sig. Gi.Ma. fu G.B., effettivo originario titolare dello stesso bene in seguito alla controdichiarazione 12 aprile 1939 del fittizio acquirente sig. B.P.”; e riconoscendo altresì – come sottolineato anche in sentenza – che ” il canone di locazione dovuto dal conduttore sig. B.G. in virtù del contratto da quest’ultimo stipulato in data 6 luglio 1988 con l’avv. M.G. spetta di diritto agli effettivi proprietari del bene, sig.ri F.F., F.A., F.F., F.M., F.L. sia per il periodo che va dall’ottobre 1980 al maggio 1992 che successivamente”.

Circostanza che avalla le conclusioni raggiunte sulla conoscenza, da parte del B., degli effettivi rapporti fra le parti.

La Corte di merito, pertanto, evidenziando le circostanze surriferite e basandosi sulle stesse – logicamente e congruamente argomentate – non è incorsa, nè nelle violazioni, nè nel difetto motivazionale lamentati.

Con il terzo motivo di denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e circa l’ammissione dei relativi mezzi istruttori.

Il terzo motivo – che ha come oggetto il rimborso per i lavori eseguiti dall’odierno ricorrente durante il rapporto locativo – resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in precedenza.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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