Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6939 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19967/2020
sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanza n. r.g. 3074/2020 del
17/7/2020, nel procedimento vertente tra:
J.I. da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA
MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di FIRENZE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – J.I. riassumeva innanzi al Tribunale di Roma il procedimento giurisdizionale introdotto avanti al Tribunale di Firenze dopo che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno aveva disposto il suo trasferimento in Germania.
Il Tribunale toscano aveva dichiarato l’incompetenza territoriale prestando osservanza a una giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale l’unico giudice territorialmente competente a decidere D.L. n. 13 del 2017 ex art. 4, comma 2 bis, sarebbe il Tribunale di Roma.
Quest’ultimo, tuttavia, rilevava che ove il ricorrente si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio alla data del deposito del ricorso giurisdizionale non deve considerarsi territorialmente competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bensì la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato: ciò a norma del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3. Osservava, richiamando giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, che una tale lettura della disciplina era maggiormente rispondente alla lettera della norma e più rispettosa delle esigenze difensive assicurate all’interessato dall’art. 24 Cost.. Il Tribunale di Roma, pertanto, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.
2. – Il pubblico ministerro ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Firenze.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’istanza di regolamento è fondata.
La questione posta dal Tribunale di Roma attiene all’individuazione della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale che sia competente nel caso di controversia D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 4, comma 3 bis – avente ad oggetto la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del reg. (UE) n. 604/2013 – di cui sia parte lo straniero che si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione o che infine sia trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 14.
Sul punto, occorre dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in base a una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, è necessario “tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″ (Cass. 28 novembre 2019, n. 31127; in senso conforme: Cass. 18 giugno 2020, n. 11873; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23108).
2. – Va quindi affermata la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, avanti al quale le parti devono essere rimesse.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale, avanti al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021