Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6939 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35607/2018 r.g. proposto da:

H.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonio Barone, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Avellino, alla via Tranquillino Benigni n. 10.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata il

30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. H.P., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2018, reiettiva del gravame dal medesimo proposto contro l’ordinanza del 16 novembre 2016, resa dal tribunale di quella stessa città, che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 o di quella cd. umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, la corte partenopea: i) ha dato atto che la decisione di primo grado aveva rilevato, alla stregua delle fonti internazionali, che la regione di origine dell’appellante (la parte sud della Nigeria) era sostanzialmente in pace, o, comunque, non caratterizzata da particolari difficoltà, tali da giustificare le misure richieste e nuovamente invocate in appello; ha affermato che “i motivi di appello si risolvono nella contestazione del diniego della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale…”, e che “l’appellante (…) si limita a mere deduzioni di principio e a massime giurisprudenziali, ma non contesta la sostanza della motivazione di prime cure, vale a dire la mancanza di effettivo pericolo nella zona di origine del Paese (le problematiche richiamate si riferiscono ad altre aree); d’altronde anche le dichiarazioni rese sono estremamente generiche e non riconducono ad alcuno dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale…”.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 – del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 27, comma 1-bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non avere il tribunale e la corte di merito adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario per una conoscenza adeguata della situazione socio-politico-economica e delle disposizioni legislative e regolamentari del Paese di provenienza del richiedente protezione;

II) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7, 8 e 11 – D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

III) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, con riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

IV) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, quanto al mancato riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

3. Tali motivi sono esaminabili congiuntamente perchè tutti caratterizzati dalla medesima ragione di inammissibilità.

3.1. Rileva, invero, il Collegio che l’odierno ricorso si rivela, in primo luogo, assolutamente carente con riguardo a quanto sancito, in relazione a quello che doveva esserne il suo contenuto, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

3.1.1. Esso, infatti, in violazione della disposizione suddetta, non espone minimamente le ragioni per le quali il tribunale, con l’ordinanza del 16.11.2016, aveva respinto il ricorso promosso, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 da H.P. contro il diniego opposto dalla competente commissione territoriale alla sua domanda di riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale, riportando solo le argomentazioni (inattendibilità del racconto del richiedente protezione; insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); insussistenza, in caso di rimpatrio, di rischio di danno grave ex art. 14, lett. c), medesimo D.Lgs., in quanto in Nigeria non si registra una situazione di violenza indiscriminata) poste da detta commissione a fondamento di tale sua decisione.

3.1.2. Nemmeno sono riportate, poi, anche sinteticamente, le censure formulate in appello, nè le stesse si rinvengono nella sentenza oggi impugnata, la quale, sul punto, riferisce esclusivamente quanto si è precedentemente esposto al p. 1.1.. Ciò impedisce a questa Corte perfino di valutare l’eventuale inammissibilità, o novità, di doglianze tardivamente, o per la prima volta, prospettate in questa sede.

3.2. In ogni caso, per quanto è dato comprendere dalla motivazione rinvenibile nell’impugnata sentenza della corte partenopea, l’appellante si sarebbe limitato, innanzi a quest’ultima, “a mere deduzioni di principio e a massime giurisprudenziali”, senza, però, contestare “la sostanza della motivazione di prime cure, vale a dire la mancanza di effettivo pericolo nella zona di origine del Paese (le problematiche richiamate si riferiscono ad altre aree)”. D’altronde, ha aggiunto la medesima corte “anche le dichiarazioni rese sono estremamente generiche e non riconducono ad alcuno dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale…”.

3.3. Appare, allora, palese che tutti i motivi in esame, per come concretamente argomentati, non si confrontano con le appena riportate rationes decidendi della pronuncia impugnata, ragionevolmente ravvisabili nel difetto di specificità dei motivi di gravame rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, in violazione, dunque, dell’art. 342 c.p.c., nonchè nella inattendibilità del racconto del richiedente sostanzialmente ritenuta (oltre che dalla commissione territoriale) anche dalla corte distrettuale.

3.4. Occorre, pertanto, ricordare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, qui nemmeno prospettato), il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e, come tale, è inammissibile in subiecta materia (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. 3340/2019).

3.4.1. Ove, peraltro, le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nemmeno occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che (ipotesi qui neppure allegata) la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, e l’insussistenza di un siffatto dovere di cooperazione istruttorio, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, certamente investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) del medesimo decreto, le già descritte carenza di autosufficienza dell’odierno ricorso e mancanza di specificità dei motivi di gravame (quest’ultima qui, come si è visto, nemmeno adeguatamente censurata), rendono ultronea ogni ulteriore considerazione. Inoltre, l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016).

3.2. I motivi oggi formulati si traducono, invece, sostanzialmente, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia ed in una richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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