Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6939 del 11/03/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 11/03/2019), n.6939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9288-2015 proposto da:

R.F.D., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLETTA CERVIA;

– ricorrenti –

contro

NUOVO PIGNONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo

studio dell’avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LAPO GUADALUPI, ROBERTO CALABRESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/06/2014 R.G.N. 179/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE ALLIEGRO per delega Avvocati LAPO GUADALUPI,

ROBERTO CALABRESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 240 del 2014, ha respinto gli appelli riuniti proposti da R.D.F., + ALTRI OMESSI tese solo al risarcimento del danno non patrimoniale – morale ed esistenziale – loro derivato dalla esposizione lavorativa ad amianto e che avevano accolto le sole domande di risarcimento del danno biologico, proposte con separati ricorsi poi riuniti, da B.I., M.G. e da L.A.R., rigettando comunque le domande dai medesimi proposte per ottenere il risarcimento del danno esistenziale, diverso rispetto da quello morale liquidato mediante la personalizzazione del risarcimento del danno biologico. Quanto a quest’ultimo ex dipendente, poi, il risarcimento era stato limitato al 50% del totale in considerazione del limitato apporto causale riferibile alla s.p.a. Nuovo Pignone rispetto alle altre concause lavorative precedenti.

2. La Corte territoriale, dopo aver puntualizzato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il danno esistenziale va distinto da quello morale stante la diversità e specificità del pregiudizio realizzato nelle due ipotesi, ha condiviso con il primo giudice il convincimento relativo all’assenza di prova dell’effettiva sussistenza di tale posta di danno.

3. In particolare, ciò valeva sia quanto alle domande proposte da R.F.D., + ALTRI OMESSI (che avevano agito per ottenere il risarcimento del solo danno morale e/o esistenziale), che per le domande proposte da L.R.A. (che aveva agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo sia del danno biologico che morale e/o assistenziale), oltre che per B.I. e M.G. (che avevano chiesto ed ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico ma non di quello morale e/o esistenziale).

4. La Corte ha, in sintesi, ritenuto che: a) doveva escludersi la sussistenza di danno morale da reato (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.) in ragione del definitivo accertamento della mancanza di lesione della integrità psicofisica dei ricorrenti pur essendo integrata la condotta colposa della datrice di lavoro che aveva violato le regole precauzionali di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 4, 19 e 21 e, quindi, l’art. 2087 c.c.; b) i ricorrenti si erano limitati a dedurre la sofferenza e, quindi, il danno morale, facendoli derivare tanto dalla consapevolezza di avere lavorato in un ambiente nocivo che dalla malattia e dalla morte dei colleghi di lavoro, ma tale sofferenza, neanche in via di mera allegazione, era stata affermata come concretamente generatrice di effettiva compromissione dei beni primari della persona per cui il danno morale era stato prospettato erroneamente come inevitabile conseguenza della mera violazione del disposto dell’art. 2087 c.c.; c) analogamente, quanto alle domande di risarcimento del danno esistenziale, difettavano le necessarie allegazioni, oltre che le prove, dell’effettivo sconvolgimento delle normali abitudini di vita e della perdita di concentrazione e svogliatezza lamentata nei ricorsi, risultando tardive le ulteriori richieste di ammissione delle prove della soggezione ad esami clinici e continui controlli; d) il danno morale rivendicato non poteva riconoscersi neanche in relazione alle domande dei ricorrenti che si erano visti riconoscere la natura tecnopatica della malattia denunciata in quanto il giudice aveva applicato nella liquidazione del danno biologico comprendendovi anche una ulteriore percentuale a titolo di danno morale pari ad una maggiorazione del 10%, mentre, restando non coperto il solo danno esistenziale, andavano estese anche nei loro confronti le medesime osservazioni comuni agli altri ricorrenti; e) quanto alla posizione di L.A.R., in conformità con la sentenza del primo giudice doveva ritenersi che le attività lavorative pregresse, distese nell’arco di un ventennio e presso datori di lavoro diversi, inducevano a ritenere – come aveva ritenuto la c.t.u. – che l’apporto causale più significativo fosse da riconnettere alle attività pregresse con la conseguenza che il danno patito doveva essere risarcito dalla Nuova Pignone s.p.a. nei limiti riconosciuti dal primo giudice; f) era, inoltre, infondata la richiesta di condanna della Nuova Pignone s.p.a. per l’intero in applicazione dell’art. 1299 c.c. trattandosi di apporti causali del tutto autonomi e non vi era alcuna prova o adeguata probabilità che l’apporto causale di ciascun datore di lavoro potesse essere apprezzato in modo unitario.

5. R.D.F., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, il primo riferito al solo L., al quale ha opposto difese la società NUOVO PIGNONE s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Con il primo motivo di ricorso, relativo alla posizione solo di L.A., si denuncia la violazione dell’art. 2087 e 1299 c.c. e art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la rilevanza causale esclusiva dell’esposizione all’amianto e ad analoghi fattori, avvenuta anche presso altri datori di lavoro, può al massimo comportare una coobbligazione solidale rispetto alla quale ciascun obbligato è tenuto per l’intero, salva l’azione di regresso, e non certo la apodittica ripartizione del danno biologico causato al L. tra la Nuovo Pignone s.p.a. ed altri datori di lavoro nella misura del 50%. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la sentenza d’appello ha reiterato l’errore del primo giudice che aveva condiviso sul punto il parere del consulente tecnico d’ufficio, pur difettando la prova dell’esposizione e delle condizioni di lavoro relative ai periodi presso datori di lavoro diversi da Nuova Pignone s.p.a.

Inoltre, secondo il ricorrente, non può ritenersi nuova domanda la mera sollecitazione rivolta al giudice di tenere in considerazione che la condanna della sola Nuova Pignone s.p.a., in presenza di una responsabilità solidale, non avrebbe impedito una successiva azione di regresso da parte della stessa società nei riguardi di altri debitori.

2. La sentenza impugnata, nel rigettare il motivo d’appello proposto sul punto, ha posto a fondamento della scelta di frazionare l’obbligo risarcitorio derivante dalla lesione della salute del lavoratore sulla considerazione che dalla relazione di c.t.u. era emerso che l’entità dell’apporto concausale dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze di Nuovo Pignone s.p.a. dovesse ritenersi nettamente inferiore all’apporto derivante dai periodi precedenti, svolti a decorrere dal 1942 in ambienti lavorativi caratterizzati da significative esposizione ad amianto. A parere della sentenza, inoltre, l’esito del frazionamento, non impugnato dalla società, era stato ingiustificatamente favorevole per il ricorrente.

2. Con il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, viene dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087 c.c., del D.P.R n. 27 del 2009, art. 5 e del D.P.R n. 181 del 2009, art. 1.

La censura investe la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale.

Con il motivo si assume che la sentenza impugnata, nel ritenere omessa la allegazione di specifici elementi oggettivi da cui ricavare il peggioramento della propria vita e generici e comunque irrilevanti i capitoli di prova, non ha considerato che: a) le allegazioni contenute in ricorso erano puntuali e concludenti (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero periodo lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del proprio vivere;b) la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in prostrazione fisica e morale sia per chi non aveva ancora contratto malattia correlata all’esposizione all’amianto che per M., L. e B. che avevano avuto riconosciuto il danno biologico per aver contratto tale malattia); c) la c.t.u. ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE s.p.a. avevano operato in un ambiente altamente inquinato; d) la condotta del datore di lavoro aveva prodotto una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 3,4,32,38 e 41 Cost. ovvero dall’insieme delle norme che tutelavano la personalità non solo fisica ma anche morale del lavoratore; le allegazioni dimostravano il danno attraverso presunzioni semplici; e) la Corte di merito nel rilevare la mancata allegazione di una malattia psichica aveva operato una indebita sovrapposizione tra danno biologico e danni morale ed esistenziale ritenendo la mancanza di prova del danno morale e del danno esistenziale per la mancata allegazione di circostanze obiettive, dotate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche del danno.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che la accertata esistenza di concause nella determinazione dell’unico evento dannoso per il lavoratore, consistente nella comparsa di macchie pleuriche, imponga la necessità di operare, a prescindere dalla presenza nel giudizio degli altri soggetti autori delle condotte causative del danno, una sorta di ripartizione dell’obbligazione risarcitoria a carico della Nuovo Pignone s.p.a. che il primo giudice ha stimato nella misura del 50%.

Tale soluzione non è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di natura giuridica e struttura solidale dell’obbligazione risarcitoria derivante dalla lesione del diritto alla salute del lavoratore in ipotesi di concorso di cause nella determinazione del danno.

3.2. E’ noto che la tradizionale affermazione secondo cui i tratti distintivi della solidarietà sono costituiti dall’unicità della fonte da cui scaturisce il vincolo soggettivamente complesso e dall’identità di prestazione non esaurisce la complessità delle situazioni riconducibili alle obbligazioni solidali ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate”. (Cass. 4.3.93 n. 2605; Cass. n. 814 del 1997; Cass. n. 3596 del 1997; Cass. n. 15930 del 2002; Cass. n. 13071 del 2004;n. 27713 del 2005; n. 15687 del 2013).

3.3. In particolare, in materia di infortuni e malattie professionali, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 8372 del 9 aprile 2014) ha pure precisato, ulteriormente affinando l’aspetto della legge di causalità che caratterizza l’origine dell’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti diversi intercorsi rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbano essere considerati corresponsabili in solido e ciò non necessariamente sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 c.c. dettata per la responsabilità extracontrattuale – come pure è stato sostenuto in dottrina – ma soprattutto perchè sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un evento dannoso è imputabile a più persone come è accaduto nel caso di specie – al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di causalità, soltanto il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, e cioè che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in maniera efficiente, alla determinazione dello stesso (vedi in tali sensi già Cass. n. 23918 del 9 novembre 2006, Cass. n. 18939 del 2007 cui adde Cass. n. 7618 del 2010; Cass. n. 7404 del 2012).

4. Alla stregua di quanto sinora detto, nella fattispecie in esame, non è possibile scindere, nei riguardi del danneggiato, la responsabilità dei singoli concorrenti nella determinazione dell’unico evento dannoso per cui la sentenza impugnata deve essere cassata quanto al presente motivo con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che esaminerà il motivo d’appello proposto da L.A. applicando il principio di diritto secondo cui: “Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire”.

5. Il secondo motivo, relativo a tutti i ricorrenti, è infondato.

6. Le questioni poste con il secondo motivo sono state già esaminate da questa Corte di cassazione sia con la sentenza n. 27324 del 17 novembre 2017 che dalle più recenti ordinanze nn. 32663, 31784, 31785, 31786, 31787, 31788, 31789, 31789, 31790 e 31791 del A018.

Tali precedenti, a cui si intende dare continuità, hanno respinto analoghi ricorsi proposti da altri numerosi lavoratori della società odierna contro ricorrente, sulla base delle seguenti osservazioni:

a) le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 n. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno – evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa; inoltre, si è osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo;

b) riguardo ai mezzi di prova del danno, le Sezioni Unite hanno precisato che mentre per il danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento medico legale, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, però, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.).

c) nel caso di specie, la Corte territoriale non ha negato la rilevanza, ai fini della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi;

d) il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni, appare, pertanto, corretto in punto di diritto; tra le possibili circostanze indizianti, la cui allegazione ha ritenuto carente, la sentenza impugnata ha effettivamente indicato, come il ricorrente lamenta, le malattie psicosomatiche – che hanno autonoma valenza di danno risarcibile per violazione dell’art. 32 Cost.piuttosto che rilievo indiziante – ma trattasi di un richiamo meramente esemplificativo e contenuto in un passaggio della motivazione (pagina 7, terzo capoverso) in cui la Corte di merito in premessa ha correttamente ribadito il principio della risarcibilità del danno morale soggettivo anche in mancanza di una lesione della integrità psicofisica;

e) la decisione risulta, dunque, corretta e fondata in punto di diritto, mentre, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova ed il mancato raggiungimento della prova è impugnabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero con la allegazione di un fatto specifico non esaminato nella sentenza impugnata;

f) nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio di genericità delle allegazioni, conformemente reso nei due gradi di merito tanto in ordine al danno morale che quanto al danno esistenziale, resta non più contestabile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

8. In definitiva, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto, rinvia alla corte d’appello di Genova in diversa composizione cui demanda la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2019

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