Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26044/2006 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE BUFALINO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato PETRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSI Lucio Modesto Maria, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 26449/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA PRODUTTORI BUFALINO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 30163/2006 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE BUFALINO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 12, presso lo

studio dell’avvocato PETRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSI LUCIO MODESTO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

uditi per i nn. r.g. 26044/06 e 26449/06 + 30163/06 ricorrenti, gli

Avvocati ROSSI e D’ASCIA, che hanno chiesto l’accoglimento del

principale, rigetto dell’incidentale;

udito per il n. r.g. 26449/06 + 30163/06 resistente, l’Avvocato

ROSSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il n.r.g. 26044/06 rigetto in

subordine accoglimento per quanto di ragione, per il n.r.g. 26449/06

+ 30163/06 accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’Agenzia delle Entrate di Caserta notificava alla Cooperativa Produttori Latte Bufalino atto di accertamento con il quale si recuperavano a tassazione redditi ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1996, a fronte di ricavi non contabilizzati ed operazioni inesistenti.

Impugnava l’atto la Cooperativa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sostenendone la illegittimità e la infondatezza. La Commissione accoglieva parzialmente il ricorso.

Appellava l’Ufficio in via principale e la contribuente in via incidentale, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 112 in data 16-3-1995 accoglieva parzialmente i gravami delle parti e rideterminava d’ufficio il reddito imponibile della Cooperativa per l’anno 1996.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Cooperativa nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate, con due motivi. Il ricorso è rubricato al n. 26044/06 R.G..

In questo, gli enti intimati non svolgono attività difensiva.

La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, contro la stessa sentenza.

Nel procedimento, iscritto al n. 26449 RG, resiste con controricorso la Cooperativa e formula ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Nel procedimento iscritto al n. 260/44/06 RG, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Caserta della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex piurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva relativa al ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’ente intimato.

Con il primo motivo nello stesso procedimento la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., ed insufficiente ed illogica motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Osserva che la Commissione, dopo avere accolto l’appello incidentale della contribuente e rigettato quello dell’Ufficio, in relazione alla decisione di primo grado fondata sui rilievi contenuti nell’atto di accertamento, in luogo di decidere in conseguenza delle argomentazioni espresse al riguardo, procedeva ad una ricostruzione del reddito imponibile del 1996 secondo criteri che prescindevano dell’accertamento, inserendo anche una voce “azzeramento della rimanenze iniziali per mancata tenuta del libro degli inventari” mai menzionata da alcuna delle parti con violazione del principio di cui all’art. 112 cit..

Con il secondo motivo la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 51 e 52, art. 2425 c.c., art. 112 c.p.c., ed insufficiente motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la ricostruzione del reddito come operata dal giudice di appello era errata e non conforme alla normativa civilistica in proposito.

Il primo motivo è fondato.

Il giudice di appello, dopo avere espresso il proprio convincimento sulla fondatezza ed infondatezza dei motivi di gravame delle parti avverso la sentenza di primo grado, anzichè decidere di conseguenza, si è sostituito ex officio alla Agenzia delle Entrate ed ha ricostruito il reddito imponibile dell’anno in contestazione sulla base di criteri diversi da quelli considerati in atto di accertamento e valutati in primo grado giungendo a conclusioni proprie, avulse ed indipendenti dalle tesi esposte dalle parti in causa.

Si tratta di una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in quanto se è vero che il giudice tributario è giudice del rapporto e non solo dell’atto impugnato, e parimenti vero che detto potere trova un limite nell’ambito della controversia e della ragioni esposte dalle parti, e non può estendersi ad una nuova ricostruzione del rapporto che da queste prescinde, sostituendo la propria valutazione a quella espressa dall’Ufficio accertatore.

Il secondo motivo rimane assorbito.

Nel procedimento iscritto al n. 26449/RG la Agenzia, con il primo motivo, deduce assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che la rettifica della imposizione fiscale era fondata sull’assunto che alcune fatture contabilizzate dalla Cooperativa, emessa dalla Azienda Zootecnica Bufalina di Gargiulo Bruno, erano ad avviso dell’Ufficio soggettivamente inesistenti.

La Commissione aveva ritenuto insussistente tale presupposto fattuale annullando sul punto l’avviso sulla base della semplice constatazione che era intervenuto un giudicato penale di assoluzione per lo stesso fatto nei confronti del G., senza alcuna ulteriore motivazione, in violazione del principio di autonomia e non interferenza tra il procedimento penale e quello tributario, dovendosi invece ritenere che il giudicato penale non esplica rilievo nel processo tributario.

Con il secondo motivo sostiene la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.) e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 145, 15, e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che, sulla base del principio di cui sopra, i fatti presi in considerazione dal giudice penale e ritenuti non concludenti non perdevano il valore presuntivo loro attribuito nel giudizio tributano.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la Commissione, dopo avere riconosciuto la legittimità del criterio valutativo seguito dall’Ufficio, ne aveva adottato uno proprio del tutto diverso.

Il primo motivo è fondato. In effetti il giudice di appello si è limitato a recepire pedissequamente l’esito del procedimento penale, attribuendogli in sostanza valore di giudicato.

Tale modo di procedere è illegittimo, in quanto è ius receptum che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, in quanto nel secondo vigono principi diversi in materia di prova. Per cui l’esistenza di una sentenza penale di assoluzione relativa ai medesimi fatti valutati nel processo tributario può essere considerata come elemento utile al convincimento del giudice, nell’ambito tuttavia di una autonoma valutazione a cui è questi è tenuto, non potendo limitarsi a recepire passivamente l’esito del procedimento penale.

Risulta anche fondato il secondo motivo, sulla base del medesimo principio di autonomia dei giudizi sopra affermato.

Il terzo motivo rimane assorbito.

Nel ricorso incidentale condizionato la Cooperativa deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, osservando che il motivo su cui si fondava l’accertamento induttivo, ovvero la irregolarità della contabilità aziendale, non era stato rilevato nell’atto impositivo, ma solo in appello, per cui il Giudice di detto grado avrebbe dovuto dichiararne la tardività e la irrilevanza.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non avendo documentato nè prodotto l’atto di accertamento da cui dovrebbe desumersi la mancanza di contestazione lamentata.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; nel procedimento n. 26044 RG dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero; accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti della Agenzia, assorbito il secondo; nel procedimento n. 26449 RG accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo; rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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