Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CATAUDELLA

ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VITALE CONCETTA ROSARIA, VINCENZO MARICONDA con delega al margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE MILANO, in persona del Dott. d.D.S.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA,42, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANOVI REMO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO MILANO, C.M.,

D.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Prima

Sezione Civile, emessa il 18/03/2009; depositata il 24/03/2009;

R.G.N. 971/2008; 974/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato FRANCESCO GIORGIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che si riporta alla relazione del Relatore.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il notaio I.R. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 158 ter, comma 2, (nel testo risultante dall’inserimento disposto dal D.Lgs. n. 249 del 2006) avverso la sentenza del 24 marzo 2009, notificatagli il 6 aprile successivo, con la quale la Corte d’Appello di Milano, provvedendo ai sensi dell’art. 158 bis della stessa legge (come inserito dal citato D.Lgs.) ha rigettato il reclamo principale da lui proposto avverso la decisione n. 18 del 24 giugno 2008 (a quel che si dice nel ricorso depositata il 23 luglio successivo) della Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia, che su richiesta del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 14 febbraio 2008, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi quattro dalla professione e, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile di Milano, gli ha irrogato, in luogo di quella di mesi quattro, quella di anni uno.

La decisione e’ stata resa in un giudizio nel quale si trovavano riuniti il reclamo principale – proposto separatamente – del notaio C.M. e quello incidentale dello stesso Consiglio, traenti origine dalla stessa vicenda sostanziale determinativa del procedimento disciplinare.

Il ricorso prospetta quattro motivi ed e’ stato proposto contro il detto Consiglio Notarile, ma e’ stato notificato – senza, peraltro, che si fornissero spiegazioni sulla ragione della vocatio – anche alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, al notaio C.M. ed al notaio D.M.R., altro professionista interessato alla vicenda che ha occasionato il procedimento disciplinare ed attinto da esso, ma rimasto fuori dai processi riuniti.

1.1. Ha svolto attivita’ difensiva con controricorso soltanto il Consiglio Notarile.

3. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2), si sono ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. e si e’ redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte i rilievi che di seguito di riportano:

“… 3. Preliminarmente va rilevato che la notificazione del ricorso al C. deve reputarsi effettuata soltanto agli effetti dell’art. 332 c.p.c., atteso che i due processi riuniti nei confronti del medesimo e del qui ricorrente sono del tutto distinti e, quindi, fra di essi sussiste scindibilita’.

Non essendo stati parti del giudizio a quo gli altri due intimati nei loro confronti il ricorso appare inammissibile.

4. – Il ricorso appare inammissibile nei confronti dell’unica parte legittimata.

Queste le ragioni.

4.1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere reso una motivazione insufficiente e, comunque, contraddittoria sul seguente fatto controverso: il diverso disvalore delle condotte tenute dai notai I.R., C.M. e D.M.R. avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello ad infliggere al notaio I. R. una sanzione meno afflittiva della sospensione ad un anno e, comunque, a rinvenire ragioni sufficienti per concedere al medesimo le circostanze attenuanti.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non contiene ne’ si conclude con la formulazione del momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (in proposito gia’ Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, anteriormente Cass. (ord.) n. 16002 del 2007, e, successivamente, la consolidata giurisprudenza della Corte). E’ da rilevare che, se nelle intenzioni del ricorrente dovesse ritenersi assolto l’onere di cui all’art. 366 bis c.p.c., con l’enunciazione del preteso fatto controverso contenuta nella stessa intestazione del motivo appena riportata, si dovrebbe rilevare non solo che essa e’, in realta’, inidonea ad individuare un fatto, atteso che si riferisce al disvalore di condotte e, quindi, al risultato dell’apprezzamento comparativo di fatti ascritti ai diversi notai, ma anche che, in ogni caso, sarebbe del tutto insufficiente a quell’assolvimento, perche’ risultano del tutto omesse le indicazioni riassuntive della insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione.

4.2. – Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. Notarile, art. 147 e art. 156 bis, comma 9 e art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata violato il principio di eguaglianza.

Il motivo e’ concluso dai seguenti quesiti di diritto: se al procedimento innanzi alle Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina istituite ai sensi del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 si applichi il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., principio che regola i procedimenti amministrativi; se in applicazione del principio di uguaglianza sia giustificato un diverso trattamento sanzionatorio in presenza di condotte identiche e se, sempre in applicazione del suddetto principio, sia giustificato un trattamento sanzionatorio identico in presenza di condotte diverse.

Il motivo appare inammissibile perche’ i due quesiti non sembrano idonei ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., perche’ espressi in modo del tutto astratto e privo di carattere conclusivo, cioe’ senza l’indicazione di alcun riferimento alla vicenda oggetto del processo ed alla decisione impugnata, alla quale non si fa alcun pur riassuntivo riferimento.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensi’ evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, si’ che risulti evidenziato – ancorche’ succintamente – perche’ l’interrogativo astratto e’ giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008).

Viene, in particolare, in rilievo il principio di diritto, secondo cui Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. sez. un. n. 26020 del 2008).

4.3. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aere la sentenza impugnata ritenuto valida e ammissibile l’impugnazione proposta in via incidentale contravvenendo al divieto della reformatio in peius.

La sua illustrazione e’ conclusa dalla formulazione dei seguenti quesiti: se il reclamo incidentale proposto innanzi alla corte d’appello ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 debba osservare il requisito della specificita’ dei motivi, cosi’ come richiesto dall’art. 342 c.p.c., se la violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c. integri nullita’ del reclamo incidentale proposto innanzi alla corte d’appello ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 e se tale nullita’ determini l’inammissibilita’ dell’impugnazione; se la corte d’appello chiamata a pronunciarsi ai sensi della L. 16 gennaio 1913, n. 89, art. 158 possa riformare la decisione di primo grado accogliendo un reclamo incidentale proposto senza osservare il requisito della specificita’ dei motivi richiesto dall’art. 342 c.p.c..

Fermo che il motivo, pur dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 si riferisce a violazione di norma sul procedimento e, dunque, e’ da intendersi proposto ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 4 e rilevato che ai vizi ai sensi di tale norma deve correlarsi un quesito di diritto, se del caso, quando l’individuazione della violazione suppone riferimenti al “fatto processuale” con l’opportuna riassuntiva enunciazione di essi (Cass. (ord.) n. 13194 del 2008), nella specie i tre quesiti ancora una volta sono formulati in modo del tutto astratto, in quanto non forniscono alcuna riassuntiva specificazione delle ragioni della pretesa violazione dell’onere di specificita’, rinviando completamente ed inammissibilmente all’integrale lettura del motivo.

Sembra, dunque, trattarsi di quesiti inidonei ad integrare il requisito dell’art. 366 bis c.p.c..

4.4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c., comma 1, dell’art. 331 c.p.c., dell’art. 350 c.p.c., dell’art. 69 c.p.c., della Legge Notarile, art. 158, comma 1, dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, dell’art. 71 c.p.c., dell’art. 72 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omesso ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, per omessa comunicazione degli atti al procuratore generale, per violazione del diritto di intervento del procuratore generale con conseguente nullita’ del procedimento e della sentenza impugnata ex art. 101 c.p.c. e ex art. 161 c.p.c. In chiusura dell’esposizione del motivo sono formulati i seguenti quesiti di diritto: se il reclamo incidentale, proposto innanzi alla corte d’appello ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 debba essere notificato al procuratore generale cosi’ come richiesto dall’art. 292 c.p.c., comma 1, dall’art. 331 c.p.c., dall’art. 350 c.p.c., dall’art. 69 c.p.c., dalla Legge Notarile, art. 158, comma 1, dall’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, dall’art. 71 c.p.c., dall’art. 72 c.p.c.; se l’omesso ordine del giudice di integrazione del contraddittorio mediante la notifica al procuratore generale della memoria di risposta con gravame incidentale, proposto innanzi alla corte d’appello ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 costituisca violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, con conseguente nullita’ del procedimento e della sentenza impugnata ex art. 101 c.p.c.; se l’omessa comunicazione al procuratore generale degli atti ed in particolare del gravame incidentale proposto innanzi alla corte d’appello ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 158 costituisca violazione del diritto di intervento, con conseguente nullita’ del procedimento e della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c..

Anche tale motivo e’ inammissibile. In disparte il rilievo che ancora una volta esso va apprezzato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ed in disparte l’ulteriore rilievo che la stessa intestazione, alludendo a norme disciplinataci di istituti diversi e, quindi, a posizioni del procuratore generale diverse, palesa che, in realta’, ci si trova di fronte ad un motivo che espone diverse censure, se non ad una pluralita’ di motivi, con la conseguenza che difetterebbe l’espressa e necessaria correlazione dei tre quesiti a ciascuna censura o a ciascun motivo, di deve nuovamente rilevare che i tre quesiti sono del tutto astratti e privi di conclusivita’, difettando, in particolare, della indicazione dei cesari riferimenti alla vicenda processuale e, quindi, al fatto processuale, esplicativi – sia pure in modo riassuntivo – della veste assunta nel processo dal procuratore generale. Riferimenti che sarebbero stati necessari, perche’ il richiamo all’art. 292 c.p.c. suppone che egli fosse stato evocato in giudizio in appello e fosse rimasto contumace, quello all’art. 331 c.p.c. suggerisce che non lo fosse stato (ed implicherebbe l’attribuzione al procedimento davanti alla Commissione Regionale di natura giurisdizionale, ma allora supporrebbe che egli sia stato parte in esso, perche’ altrimenti sarebbe stato evocabile l’art. 102 c.p.c.), e quello all’art. 70 c.p.c., che la sua posizione fosse quella di interventore necessario.

Il lettore del quesito in tale situazione e’ posto nella condizione di non poter percepire la questione o le questioni effettivamente illustrate dal o dai motivi.

5. – Peraltro, l’intero ricorso presenta un’ulteriore causa di inammissibilita’, rappresentata dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso, infatti, si fonda sulle emergenze sia della richiesta di procedere del Presidente del Consiglio Notarile del 14 febbraio 2008 sia sulle emergenze della deliberazione n. 18 della Commissione Regionale, ma non indica se e dove in questa sede di legittimita’ tali atti sarebbero esaminabili dalla Corte, ove prodotti nel rispetto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. In particolare, non si dice se detti atti siano stati prodotti in questa sede – evidentemente in copia – dallo stesso ricorrente oppure in quanto risultino inseriti nei fascicoli di parte del procedimento dinanzi alla Commissione e dinanzi alla Corte d’Appello (che si dicono prodotti in chiusura del ricorso) oppure se ad essi si sia inteso fare riferimento in quanto presenti nel fascicolo d’ufficio della Corte territoriale, della cui trasmissione si e’ fatta richiesta (in entrambi questi casi sarebbe stato necessario specificare dove gli atti sarebbero stati rinvenibili).

Ora, la norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6 prevede che il ricorso per Cassazione debba contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che tra i contenuti nei quali si deve esprimere l’onere di indicazione specifica rientra anche l’individuazione della sede processuale nella quale l’atto o il documento in sede di legittimita’ e’ esaminabile, in quanto vi sia stata prodotto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (che prescrive il diverso onere di produzione a pena di improcedibilita’). Si vedano, ormai ex multis: per i documenti Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; per gli atti processuali, particolarmente per la consulenza tecnica: Cass. n. 26266 del 2008.

6. – Il terzo motivo e’ anche carente di autosufficienza sotto il profilo che, pure dando atto dell’udienza in cui venne eccepita la violazione dell’art. 342 c.p.c., non riproduce le espressioni con le quali l’eccezione sarebbe stata formulata, in al modo demandando alla Corte di ricercarle con possibile soggettivismo (in termini Cass. n. 20405 del 2006).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo incrinate dalle pur ampie ragioni esposte dal ricorrente nella memoria.

2.1. Quanto al primo motivo la memoria in disparte l’assunto che la c.d. “chiara indicazione” puo’ avere liberta’ di collocazione, affermazione che non e’ stata affatto disattesa dalla relazione, che anzi ha richiamato la giurisprudenza delle SS.UU. che esige che l’illustrazione del motivo “contenga” un momento di sintesi – postula in sostanza che infondatamente la memoria avrebbe escluso che ad integrare il requisito sia sufficiente l’enunciazione del preteso fatto controverso contenta nella intestazione del motivo. Ma lo fa senza rispondere ai rilievi della relazione, cioe’ senza spiegare come e perche’ quello che e’ stato indicato come un “fatto” lo sia e come e perche’ le indicazioni del tutto generiche che evocano le condotte di altri notai avrebbero assolto all’onere di indicazione delle ragioni di decisivita’ della insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione, che avrebbero dovuto rappresentare elementi di integrazione del requisito di cui si discorre (al riguardo, si rinvia ai precedenti gia’ citati dalla relazione).

2.2. Con riferimento al secondo motivo, si sostiene che il secondo interrogativo espresso dal preteso quesito esprimerebbe “attinenza al decisum dell’impugnata sentenza”, onde sarebbe superato il rilievo di difetto di conclusivita’. Ma nessuna spiegazione di tale attinenza, o meglio di come l’interrogativo de quo evochi il decisum della sentenza stessa:

il riferimento al “diverso trattamento sanzionatorio in presenza di condotte identiche” e a “un trattamento sanzionatorio identico in presenza di condotte diverse” non esprimono la benche’ minima enunciazione che raccordi gli interrogativi con la sentenza. In particolare, nemmeno si dice se e, in caso positivo, come le condotte diverse siano state apprezzata insieme.

2.3. Con riguardo al terzo motivo, si sostiene in primo luogo che erroneamente nella relazione si sarebbe sostenuto che il motivo andava riferito al n. 4 e non al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ma non viene spiegato perche’. E’ sufficiente osservare che l’art. 342 c.p.c. e’ certamente norma del procedimento di appello. Nel mentre, comunque, la relazione non ha tratto alcuna conseguenza dalla prospettata qualificazione dovuta al motivo.

In secondo luogo, si contesta la valutazione di astrattezza, ma lo si fa senza porsi a confronto con il precedente richiamato (cui adde Cass. (ord.) n. 4329 del 2009) e con il rilievo che si e’ rinviato all’illustrazione del motivo. Quanto poi al rilievo che sarebbe infondata la valutazione di difetto di autosufficienza, tenuto contro che la Corte potrebbe essa sessa rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 342 c.p.c., il Collegio, premesso che e’ pacifica l’applicabilita’ del principio di autosufficienza anche ai motivi relativi a norme del procedimento, rileva che la circostanza che il motivo afferisca a vizio che la Corte potrebbe rilevare anche d’ufficio, non toglie che, per potersi esercitare tale potere da parte della Corte, e’ necessario che il ricorso sia ammissibile e, dunque, non certo se un motivo di violazione dell’art. 342 c.p.c. difetta di autosufficienza: l’esercizio del potere di rilevazione, sempre che non si configuri l’esistenza di un giudicato interno sul punto, suppone, in realta’ che la Corte, scrutinando un motivo ammissibile correlato ad un motivo di appello, si imbatta in una situazione riconducibile all’art. 342 c.p.c. In proposito puo’ rinviarsi alle osservazioni fatte a proposito del quesito di diritto riguardo al regolamento di competenza ed all’ininfluenza dell’esistenza del potere officioso della Corte di statuire sulla competenza: Cass. (ord.) n. 17536 del 2008; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 17974 del 2009.

2.4. In riferimento al quarto motivo il Collegio osserva che le deduzioni della memoria non si fanno carico in alcun modo del rilievo di astrattezza e difetto di conclusivita’, tant’e’ che, nel richiamare la motivazione della relazione, riportano solo un passo successivo a tale rilievo. Onde dette deduzioni restano irrilevanti per tale ragione e comunque – ferma l’assorbenza del rilievo – si risolvono in riferimenti che vorrebbero individuare quale sarebbe stata la questione prospettata con apporti estranei al quesito (vedi l’evocazione dello svolgimento dell’udienza camerale del 26 novembre 2008.

Non e’ inopportuno, poi, rilevare che, se si fosse affrontato l’esame del motivo, si sarebbe dovuto spiegare come e perche’ dell’omessa notifica del reclamo incidentale si possa dolere il ricorrente.

2.5. A questo punto sarebbe superfluo farsi carico dei rilievi rivolti alla valutazione di inammissibilita’ ai sensi del n. 366 c.p.c., n. 6, ma, comunque, si rileva che non e’ dato comprendere come il ricorrente possa sostenere che gli atti indicati nella relazione non sia tali da “fondare” il ricorso, bensi’ soltanto “i fatti processuali sui quali si e’ innestata la pronuncia impugnata” e pretendere di inferire che l’una e l’altra espressione indichi qualcosa di diverso, mentre, per il resto, e’ sufficiente osservare che la memoria omette di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte richiamata nella relazione.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile, in quanto la valutazione di inammissibilita’ prospettata con la relazione dev’essere confermata.

Le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente e resistente seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, liquidate in Euro cinquemiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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