Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.17/03/2017), n. 6938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25487/2012 R.G. proposto da:
ASD Città di Montesilvano C/5, rappresentata e difesa dall’Avv.
Marcello Cordoma, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Piediluco n. 9 presso lo studio dell’Avv. Paolo Di Gravio, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
EQUITALIA Centro s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo n. 224/10/12 depositata il 20 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Uditi gli Avv.ti Marcello Cordoma per la ricorrente e Barbara Tidore
per la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara respingeva l’impugnazione proposta dalla ASD Città di Montesilvano C/5 avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa su controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2004.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello dell’associazione, con aggravio di spese del grado.
La soccombente ricorre per cassazione sulla base di un indistinto motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
L’agente della riscossione EQUITALIA Centro resta intimata.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso sembra denunciare che il giudice d’appello abbia omesso pronuncia, e tuttavia la domanda pretermessa viene riferita ora all'”annullabilità del ruolo” (pag. 2-3), ora all'”annullabilità della cartella esattoriale” (pag. 3).
Di fronte a una sentenza che affronta le questioni dell’avviso bonario e dell’indicazione del responsabile di procedimento, non è dato intendere di cosa la ricorrente si dolga e perchè.
Il ricorso per cassazione deve enunciare a pena di inammissibilità motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata (Cass. 6 giugno 2006, n. 13259, Rv. 591111; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952, Rv. 598504; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652, Rv. 609721).
Privo di specificità, completezza e riferibilità dei motivi, l’odierno ricorso è inammissibile.
L’inammissibilità non verrebbe meno neppure ove si attribuisse al ricorso lo scopo di evocare la dialettica tra nullità e annullabilità della cartella per omessa indicazione del responsabile di procedimento: non riproducendo i passi dei ricorsi di merito, il ricorso odierno non è autosufficiente, dacchè non permette alla Corte di stabilire se il petitum fosse la declaratoria di nullità o l’annullamento.
2. Il ricorso incidentale è assorbito, riproponendo eccezioni di inammissibilità dell’appello; invero, il ricorso incidentale per cassazione diretto alla pronuncia di inammissibilità dell’altrui domanda è assorbito qualora sia dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso il rigetto nel merito, giacchè non è configurabile l’interesse a ricorrere per ottenere un minus o una semplice modifica argomentativa (Cass. 14 ottobre 2014, n. 21652, Rv. 632653).
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la ASD Città di Montesilvano C/5 a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017