Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio

Barone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino,

alla via Tranquillino Benigni n. 10.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata il

14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A.F., nativo del Ghana, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 giugno 2018, che, previo annullamento dell’ordinanza del 15 marzo 2017 resa dal tribunale di quella stessa città (che, erroneamente, aveva ritenuto inammissibile, perchè tardivo, il ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 dal primo promosso contro il diniego di riconoscimento di protezione internazionale oppostogli dalla competente Commissione Territoriale), ha respinto il merito del suo gravame volto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, la corte partenopea ha considerato: i) insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per difetto di specificità dei motivi di impugnazione circa la situazione politico-sociale in Ghana; ii) parimenti insussistenti, alla stregua degli accertamenti istruttori svolti di ufficio, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del menzionato D.Lgs.; iii) il carattere strettamente privato che aveva indotto il migrante all’espatrio, con conseguente impossibilità di riconoscere, peraltro in assenza di dimostrazione di qualsivoglia situazione di cd. vulnerabilità, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Le formulate doglianze prospettano la violazione e/o falsa applicazione di varie norme della disciplina sulla protezione internazionale, in particolare lamentando la mancata collaborazione col richiedente e la ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione di una delle forme di protezione richiesta.

3. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di idonea procura speciale.

3.1. Va osservato, infatti, che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (cfr. Cass. n. 7084 del 2006, nonchè, ex multis, Cass. n. 32008 del 2019, resa in controversia affatto analoga a quella oggi in esame e con medesimo difensore della parte ricorrente; Cass. n. 27540 del 2017; Cass. n. 8741 del 2017; Cass. n. 7014 del 2017).

3.1.1. Al contrario, la procura spillata all’odierno ricorso difetta di tali requisiti, non solo mancando ivi ogni riferimento alla sentenza oggi impugnata, ma, soprattutto, perchè quest’ultima reca una data di pubblicazione (14 giugno 2018) addirittura successiva a quella (1.6.2018) rinvenibile nella procura suddetta.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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