Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6938 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 30762-2011 proposto da:
BALZARINI

LUIGI

BLZLGN33R28M0650,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO
MAGGI, SILVANO VENTURI;
– ricorrente –

2016
607

contro

LANZANI LEONARDO, LNZLRD38E21A569Y, per sé e per lo
studio associato con il fratello GIANCARLO
elettivamente domiciliatO\ in ROMA, VIA AREZZO 38,

Data pubblicazione: 08/04/2016

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TULLIO CASTELLI;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 924/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato

con

LUCIANO,

GARATTI

delega

dell’Avvocato GIORGIO MAGGI difensore del ricorrente,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato ALESSANDRO

dell’Avvocato

MAURIZIO

TUCCI,

MESSINA

con

delega

difensore

dei

resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

di BRESCIA, depositata il 02/08/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22.11.1993 Luigi Balzarini proponeva opposizione al di. del
Tribunale di Brescia che gli aveva ingiunto il pagamento di lire 336.265.778 a titolo
di saldo del corrispettivo, al netto di lire 30.000.000 già corrisposte in acconto, per
prestazioni professionali del ragioniere commercialista Leonardo Lanzani per

fratello Emilio.
Il Tribunale respingeva l’opposizione, la Corte di appello respingeva l’appello
mentre questa Corte Suprema, con sentenza 22.7.2004 n. 13777, cassava con rinvio
in relazione al motivo accolto.
Con sentenza 13.7.2011 la Corte di appello di Brescia accoglieva parzialmente il
gravame, revocava il d.i. e condannava l’opponente a pagare lire 336.000.000 con
gli interessi indicati richiamando il principio enunciato dalla Corte rimettente, l’art.
2233 cc cd il parere dell’ordine dei commercialisti 14.10.2009 ritenuto congruo.
Ricorre Balzarini con tre motivi , resiste Larizani.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 2233 cc e vizio di motivazione in
relazione alla quantificazione del compenso sulla sola base del parere richiesto senza
alcuna altra considerazione in punto alla natura dell’incarico ed al contenuto
dell’attività; 2) violazione dell’art. 392 cpc e vizio di motivazione in relazione alla
omessa considerazione di ulteriori circostanze di fatto; 3) vizio di motivazione sulle
spese.
Va preliminarmente accolta la richiesta del P.G. di improcedibilità del ricorso che
indica la data di notifica della sentenza nel 20.10.2011 ma non produce la sentenza

attività di valutazione del patrimonio in particolare societario dell’opponente e del

notificata ma altra copia per uso ricorso per cassazione del 9.9.2011, senza dare
prova della tempestività del ricorso ( S.U. n. 9005 del 2009).
Né si verte nella ipotesi contemplata da Cass. ord. n. 1081 del 2016 perché la
sentenza notificata non è stata prodotta nemmeno da controparte.
In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile con condanna alle spese.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
liquidate in euro 5200 di cui 5000 per compensi, oltre accessori.
Roma 16 marzo 2016

PER QUESTI MOTIVI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA