Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6938 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6938 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 30762-2011 proposto da:
BALZARINI
LUIGI
BLZLGN33R28M0650,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO
MAGGI, SILVANO VENTURI;
– ricorrente –
2016
607
contro
LANZANI LEONARDO, LNZLRD38E21A569Y, per sé e per lo
studio associato con il fratello GIANCARLO
elettivamente domiciliatO\ in ROMA, VIA AREZZO 38,
Data pubblicazione: 08/04/2016
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TULLIO CASTELLI;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 924/2011 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito
l’Avvocato
con
LUCIANO,
GARATTI
delega
dell’Avvocato GIORGIO MAGGI difensore del ricorrente,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito
l’Avvocato ALESSANDRO
dell’Avvocato
MAURIZIO
TUCCI,
MESSINA
con
delega
difensore
dei
resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.
di BRESCIA, depositata il 02/08/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22.11.1993 Luigi Balzarini proponeva opposizione al di. del
Tribunale di Brescia che gli aveva ingiunto il pagamento di lire 336.265.778 a titolo
di saldo del corrispettivo, al netto di lire 30.000.000 già corrisposte in acconto, per
prestazioni professionali del ragioniere commercialista Leonardo Lanzani per
fratello Emilio.
Il Tribunale respingeva l’opposizione, la Corte di appello respingeva l’appello
mentre questa Corte Suprema, con sentenza 22.7.2004 n. 13777, cassava con rinvio
in relazione al motivo accolto.
Con sentenza 13.7.2011 la Corte di appello di Brescia accoglieva parzialmente il
gravame, revocava il d.i. e condannava l’opponente a pagare lire 336.000.000 con
gli interessi indicati richiamando il principio enunciato dalla Corte rimettente, l’art.
2233 cc cd il parere dell’ordine dei commercialisti 14.10.2009 ritenuto congruo.
Ricorre Balzarini con tre motivi , resiste Larizani.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 2233 cc e vizio di motivazione in
relazione alla quantificazione del compenso sulla sola base del parere richiesto senza
alcuna altra considerazione in punto alla natura dell’incarico ed al contenuto
dell’attività; 2) violazione dell’art. 392 cpc e vizio di motivazione in relazione alla
omessa considerazione di ulteriori circostanze di fatto; 3) vizio di motivazione sulle
spese.
Va preliminarmente accolta la richiesta del P.G. di improcedibilità del ricorso che
indica la data di notifica della sentenza nel 20.10.2011 ma non produce la sentenza
attività di valutazione del patrimonio in particolare societario dell’opponente e del
notificata ma altra copia per uso ricorso per cassazione del 9.9.2011, senza dare
prova della tempestività del ricorso ( S.U. n. 9005 del 2009).
Né si verte nella ipotesi contemplata da Cass. ord. n. 1081 del 2016 perché la
sentenza notificata non è stata prodotta nemmeno da controparte.
In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile con condanna alle spese.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
liquidate in euro 5200 di cui 5000 per compensi, oltre accessori.
Roma 16 marzo 2016
PER QUESTI MOTIVI