Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.20/03/2018),  n. 6937

Fatto

 

1. N.G., dipendente della SATA s.p.a con mansioni di operaio addetto alla verniciatura, premesso di essere stato tratto in arresto dalla Polstrada in data 19.6.2005 e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per circa un mese, poi collocato agli arresti domiciliari, esponeva in ricorso che, autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare per svolgere attività lavorativa, era tornato al lavoro il 26.9.2005 e che l’azienda, presso cui il, rapporto di lavoro era proseguito per oltre sei anni, aveva considerato il periodo di assenza dovuto alla limitazione della libertà personale come “permesso personale non retribuito”. Esponeva che in data 12.3.2010 era intervenuta a suo carico sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (138 involucri di plastica del peso complessivo di gr. 163,50 contenenti eroina) e che, dopo avergli contestato il 28.4.2011 il comportamento per cui era stato condannato, oltre alla recidiva derivante da altre due lievi violazioni infrabiennali già sanzionate, l’azienda l’aveva licenziato il 5.5.2011;

2. sul rilievo che l’esercizio del potere disciplinare doveva considerarsi tardivo ed immotivato sia in relazione alla ritenuta lesione del vincolo fiduciario, sia in rapporto al principio della proporzionalità della sanzione irrogatagli, il N. impugnava il licenziamento e la pronunzia di rigetto del ricorso del Tribunale di Potenza era impugnata dinanzi alla Corte di appello distrettuale, che confermava la decisione sul rilievo che la contestazione era da considerarsi tempestiva, stante l’avvenuta conoscenza del fatto, da riferire – in relazione al fatto di rilevanza disciplinare addebitato al lavoratore – non all’illecito penale, bensì alla condanna con sentenza passata in giudicato, conoscenza acquisita il 20.4.2011, seguita da contestazione disciplinare del 28.4.2011 e da comminatoria del licenziamento del 5.5.2011. La Corte territoriale osservava che l’attesa della definizione del procedimento penale era giustificata da un’esigenza di maggior favore e di garanzia per il lavoratore stesso, cui era stato consentito di difendersi compiutamente nella sede naturale prima di subire qualsiasi provvedimento disciplinare;

3. quanto alla natura del licenziamento, ne veniva rimarcato il carattere tipicamente disciplinare in linea con la previsione di specifica ipotesi contrattuale riferita a “condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che leda la figura morale del lavoratore” e veniva osservato che le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 183 del 2010, art. 30, avevano ridotto gli spazi valutativi riservati al giudice proprio in ipotesi di licenziamento tipicamente disciplinare, sicchè il giudice avrebbe potuto discostarsi dalla tipizzazione delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo di recesso individuate dalle parti contraenti solo ove il fatto, pur rientrante in una delle condotte tipiche, fosse stato ritenuto di tale ridotta gravità da non potere attentare al rapporto di fiducia e da non potere giustificare la massima sanzione espulsiva, in virtù della forza vincolante anche se non tassativa delle previsioni collettive;

4. il giudice del gravame rilevava che non erano stati dedotti dal lavoratore elementi idonei a far ritenere che il fatto addebitatogli fosse privo dei tratti di gravità tali da sconsigliare un’utile prosecuzione del rapporto e, quanto alla proporzionalità della misura, riteneva che, in mancanza di allegazioni che comportassero una diversa possibilità di valutazione giudiziale della condotta già tipizzata dalle parti contrattuali, dovesse essere respinto ogni rilievo mosso sul punto dall’appellante, evidenziando poi, in ordine alla dedotta mancata affissione del codice disciplinare, che la circostanza non poteva essere invocata in relazione al comportamento contestato, per il quale era intervenuta sentenza penale di condanna che non consentiva l’accesso a misure alternative alla detenzione;

5. di tale decisione domanda la cassazione il N., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese la società, rimasta intimata;

6. il Procuratore Generale ha redatto requisitoria scritta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. viene denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 10 lett. A del c.c.n.l. Industria metalmeccanica privata, dell’art. 2118 c.c., della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, dell’art. 2106 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sostenendosi che la deliberata decisione del datore di non interessarsi ai fatti costituenti illeciti commessi dal lavoratore, per assumere la diversa scelta di aiutare il proprio dipendente, fosse stata espressione di assoluta fiducia che impediva di ritenere integrata una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento.

1.2. si contesta, poi, l’interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, fornita dalla Corte, ritenendosi che l’espressione “tener conto” autorizzasse ad attribuire valenza al principio di proporzionalità ed al comportamento delle parti anche prima del licenziamento e si osserva che non era stato attribuito rilievo alla circostanza che per sei anni dopo l’episodio l’azienda aveva mostrato fiducia nel lavoratore, mantenendolo in servizio e mostrando in tal modo indifferenza alla vicenda penale, il che supportava adeguatamente, a dire del ricorrente, la denunciata tardività del provvedimento espulsivo;

2. prescindendosi dalla valutazione di evidenti profili di improcedibilità del ricorso, connessi al mancato deposito del CCNL in relazione a deduzioni riferite alla violazione di norme dello stesso, nonchè di profili di inammissibilità conseguenti alla indistinta e non puntuale formulazione delle censure, il ricorso non merita accoglimento;

3. non è, infatti, configurabile acquiescente rinuncia allo strumento disciplinare da parte datoriale, non imponendo nè la legge, nè il C.C.N.L. di riferimento immediatezza di reazione, pur sempre nella ragionevole plausibilità del differimento di quest’ultima, plausibilità che nella specie deriva dal dovere considerare, in relazione alla condotta disciplinarmente sanzionata, ai fini della tempestività del provvedimento, il lasso di tempo intercorrente tra passaggio in giudicato della sentenza di condanna del lavoratore e reazione datoriale, essendo la condotta tipizzata, idonea a giustificare la sanzione espulsiva posta a fondamento del licenziamento intimato al N., quella riferita a “condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore”. Ciò implica che, ai fini della valutazione della tempestività della sanzione disciplinare, deve aversi riguardo alla condanna in sede penale ed al relativo passaggio in giudicato, dovendo poi osservarsi che la circostanza che la condotta attenesse a fatti estranei al rapporto lavorativo è stata implicitamente e correttamente valorizzata dal giudice del merito per ritenere che la stessa non avesse incidenza determinante ai fini del venir meno della fiducia del datore al corretto temporaneo espletamento del rapporto lavorativo fino alla decisione di condanna con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. 4.2.1992 n. 1165).

Ciò non toglie, tuttavia, che, se i fatti commessi fossero stati per loro natura di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, il datore di lavoro avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. avesse previsto, come nella specie, la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza, essendo stato rilevato che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato (cfr. Cass. 21.9.2016 n. 18513, Cass. 19.6.2014 n. 13955) e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato;

4. le considerazioni svolte nel paragrafo precedente circa l’idoneità della suddetta condanna penale ad integrare giusta causa di licenziamento assorbono ogni altro discorso relativo alla dedotta violazione della L. n. 183 del 2010, art. 30;

5. alla stregua delle svolte considerazione il ricorso deve essere complessivamente respinto;

6. nulla deve statuirsi per le spese del presente giudizio di legittimità, essendo la società rimasta intimata;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA