Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di

ROMA, con ordinanza n. R.G.9298/2020 del 17/7/2020 nel procedimento

vertente tra:

A.A.B. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LONOCE da una parte e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.A.B. riassumeva innanzi al Tribunale di Roma il procedimento giurisdizionale introdotto avanti al Tribunale di Lecce dopo che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno aveva disposto il suo trasferimento in Svizzera.

Il Tribunale pugliese aveva dichiarato l’incompetenza territoriale prestando osservanza a una giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale l’unico giudice territorialmente competente a decidere D.L. n. 13 del 2017 ex art. 4, comma 2 bis, sarebbe il Tribunale di Roma.

Quest’ultimo, tuttavia, rilevava che ove il ricorrente si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio alla data del deposito del ricorso giurisdizionale, non deve considerarsi territorialmente competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bensì la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato: ciò a norma del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3. Osservava, richiamando giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, che una tale lettura della disciplina era maggiormente rispondente alla lettera della norma e più rispettosa delle esigenze difensive assicurate all’interessato dall’art. 24 Cost.. Il Tribunale di Roma, pertanto, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.

2. – Hanno depositato scritture difensive sia A.A.B. che il Ministero dell’interno; il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Lecce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istanza di regolamento è fondata.

La questione posta dal Tribunale di Roma attiene all’individuazione della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale competente nel caso di controversia D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 4, comma 3 bis – avente ad oggetto la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del reg. (UE) n. 604/2013 – di cui sia parte lo straniero che si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione o che infine sia trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 14.

Sul punto, occorre dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in base a una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, è necessario “tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimita”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″ (Cass. 28 novembre 2019, n. 31127; in senso conforme: Cass. 18 giugno 2020, n. 11873; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23108).

2. – Va quindi affermata la competenza territoriale del Tribunale di Lecce, avanti al quale le parti devono essere rimesse.

3. – Non deve disporsi sulle spese processuali: infatti, la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale, avanti al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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