Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36541/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini

n. 30, presso lo studio Placidi s.r.l., rappresentato e difeso

dall’Avvocato Claudia Alpagotti giusta procura speciale unita al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3015/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 18/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2020 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 5 maggio 2015, rigettava il ricorso presentato da A.A., cittadino pakistano proveniente dal Punjab, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da A.A., fra l’altro: i) escludeva che nella provincia da cui proveniva il migrante sussistesse una condizione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ritenendo pertanto che non potesse essere riconosciuta all’appellante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ii) negava un effettivo inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, in ragione dell’estrema precarietà del rapporto di lavoro che questi era riuscito a ottenere, rimanendo così pregiudicata la possibilità di compiere una concreta valutazione comparativa tra la condizione vissuta in Italia e quella del contesto sociale di provenienza.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Aqeel Ahmad prospettando due motivi di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e art. 112 c.p.c.: la Corte distrettuale, a fronte del generico richiamo compiuto con i motivi di appello al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avrebbe trascurato di valutare se la condizione personale del migrante integrasse un trattamento inumano o degradante idoneo a giustificare, ai sensi della lett. b) di tale norma, la protezione sussidiaria; oltre a ciò la Corte di merito avrebbe valorizzato rapporti informativi che tendevano a minimizzare i rischi e la situazione di instabilità esistente in Punjab.

4.2 Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

4.2.1 Il ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la Corte territoriale, nel vagliare la domanda di protezione sussidiaria, si sia preoccupata di appurare soltanto il ricorrere dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) trascurando di verificare, pur in presenza di un generale richiamo alla norma piuttosto che alle singole fattispecie in essa contemplate, se potesse ravvisarsi un grave danno in ragione della possibile sottoposizione a trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio.

A tal fine il migrante evidenzia di aver già rappresentato alla commissione territoriale il traumatico suicidio del fratello e il peso opprimente di non riuscire a farsi carico, da solo, delle necessità di tutta la famiglia, situazione che determinerebbe, in caso di rimpatrio, una condizione di drammatica difficoltà psico-fisica.

Una simile critica non è fondata, in quanto le circostanze rappresentante non sono riconducibili ai presupposti in fatto necessari per l’applicazione della norma in parola.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), individua infatti come persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dal successivo art. 14.

Non rientra nel novero del trattamento inumano e degradante previsto dalla lett. b) di tale norma la situazione che il migrante si troverebbe non a subire per l’intervento di terzi nei suoi confronti, ma a sopportare in volontario adempimento di un dovere imposto dal “retaggio culturale della sua comunità di appartenenza” (a cui peraltro egli si è già altrettanto volontariamente sottratto nel momento in cui è espatriato).

4.2.2 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione nella provincia di provenienza del migrante.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal collegio di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

5.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I.: la Corte d’appello avrebbe escluso una condizione di integrazione malgrado la condizione del richiedente fosse in costante miglioramento sotto il profilo socio-economico.

5.2 Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha accertato, in fatto, l’inesistenza di una condizione di integrazione in Italia idonea ad essere apprezzata, in comparazione con la condizione di un eventuale rimpatrio, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

A fronte di tale accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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