Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6937 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 30726-2011 proposto da:
COSMI S.r.l. già WORLD FOOTBALL CLUB S.r.l., c.f.
03051050759, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA
SERAFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
2016

MAZZEO;
– ricorrenti –

606
contro

MARGIOTTA STEFANO MRGSFN65L19E506Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CIVININI 85, presso lo

Data pubblicazione: 08/04/2016

studio dell’avvocato DOMENICO MARIANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARTINO;
– controricorrenti nonchè contro

NEGRO LUCIA, INGROSSO PIERPAOLO, RIZZO SANTO, QUARTA

– intimati –

avverso la sentenza n. 436/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

IVANA;

FATTO E DIRITTO
Con distinte citazioni Cosmi srl proponeva opposizione a tre di. del Tribunale di
.#
Lecce che le avevaringiunto il pagamento di curo 6522,08 in favore di Margiotta
Stefano, di euro 7424,06 in favore di Negro Lucia e di euro 6197,48 in favore di
Ingrosso Pierpaolo quali componenti il collegio sindacale della società deducendo la

Dopo la riunione dei giudizi il Tribunale revocava i d.i. ma condannava la società ad
importi inferiori, decisione confermata dalla Corte di appello che escludeva la
alterazione e contraffazione dei provvedimenti giudiziali e statuiva che gli onorari
dei commercialisti per l’attività di componenti il collegio sindacale non possono
essere preconcordati.
Ricorre Cosmi con quattro motivi, resiste Margiotta, che ha anche presentato
memoria.
Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 46 disp. att. e 112 cpc e vizio di
motivazione per avere la Corte omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dei
d.i. in quanto alterati o contraffatti; 2) violazione degli artt. 1326, 1362 cc, 115, 116
cpc e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo dell’esistenza di un
accordo sulla determinazione del compenso; 3) violazione dell’art. 37 t.p.
commercialisti, dell’art. 116 cpc in relazione all’ammontare del compenso; 4)
violazione dell’art. 91 cpc e vizio di motivazione in relazione al carico delle spese di
ct alla sola ricorrente.
Le censure non meritano accoglimento.
Come dedotto, la sentenza ha escluso

alterazione e contraffazione dei

provvedimenti giudiziali e statuito che gli onorari dei commercialisti per l’attività di
componenti il collegio sindacale non possono essere preconcordati.

non tenutezza attesa la proposizione di azione di responsabilità.

Ciò premesso, la prima censura omette di considerare che la sentenza a pagina sei ha
esaminato il relativo motivo di appello ed escluso alterazioni o contraffazioni ed in
ogni caso, a seguito dell’opposizione, si instaura un ordinario giudizio di cognizione
che deve riscontrare i fatti costitutivi del diritto, ciò che è avvenuto (Cass. 16.3.2006
n. 5844).

sindacale a norma dell’art. 37 comma 9 dpr 645/94 non possono essere
preconcordati.
Il terzo motivo è generico, contraddittorio e non autosufficiente perché deduce un
errore di calcolo del ctu ma riporta sul punto la sentenza che confuta analiticamente
il motivo di appello ed invoca verbali di assemblea e ctu non riportati, senza
dimostrare la violazione delle tariffe.
Il quarto motivo è infondato attesa la soccombenza per cui potevano essere poste a
carico le spese di ctu nonostante la compensazione delle altre ( Cass. n.
14925/2010).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 1700
di cui 1500 per compensi, oltre accessori.
Roma 16 marzo 2016
Ti consigliere estensore

il Presidente

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Dott.

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La seconda non impugna la ratio decidendi secondo la quale i compensi del collegio

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