Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6937 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16673/2020 proposto da:
K.A.A., rappresentato e difeso dall’avv. ORNELLA FIORE,
e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
PUBBLICO MINISTERO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da K.A.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.A.A., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale dà atto delle incongruenze riscontrate nel racconto, sia a livello temporale, sia in relazione al suo rientro in patria, tentato nel 2016, sia con riguardo al merito della narrazione (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato). Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la motivazione resa dal giudice di merito, ma si limita ad invocare un inammissibile riesame del merito, estraneo a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Occorre infatti ribadire che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237). Nel caso in cui il racconto non sia ritenuto credibile, è esclusa la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura è inammissibile.
Il decreto impugnato evidenzia che le condizioni di salute del richiedente asilo erano migliorate durante il soggiorno in Italia, ma indica anche che il livello di integrazione socio-economica conseguito non gli consentiva il minimo di stabilità finanziaria necessaria (cfr. pagg. 12 e 13). Tale motivazione non viene attinta dalla censura, con la quale il ricorrente invoca, analogamente a quanto fatto con la prima doglianza, un puro e semplice riesame del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022