Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6936 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 22/03/2010), n.6936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE PONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del Procuratore speciale e

Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., G.C., L.S., P.

S., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMILIO ALBERTARIO 21, presso lo studio dell’avvocato DAVOLI VINCENZO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIMAR GIOVANNI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 693/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

29/05/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

udito l’Avvocato Davoli Vincenzo, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 693/2008 depositata il 4.6.2008, accogliendo l’appello, ha condannato l’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita erogata a C.G. e ad altri lavoratori, da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e quindi al pagamento di somme varie per ciascuno di essi indicate, a titolo di differenze di detta indennita’, oltre rivalutazione e interessi dalla data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro al saldo. Ha altresi’ condannato IPOST alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte ha ritenuto di condividere, perche’ conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equita’, il principio secondo cui l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione con due motivi.

I lavoratori resistono con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se l’indennita’ di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. ((OMISSIS)) deve essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data.”.

Il motivo e’ manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008 nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto e’ stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, e’ stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e’ quella del (OMISSIS), momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu’ detta indennita’ ma il tfr. In particolare, e’ stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., n. 11647/1993 e n. 8682/1995), ai dipendenti postali spetta il tfr, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente. L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al (OMISSIS) deriva anche dal fatto che da tale data non sono piu’ dovuti contributi dal datore di lavoro (art 53, comma 6, cit), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31.12.2002 (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), non sono piu’ correlati all’ammontare della indennita’ (Corte Cost. n. 259/2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, quando la svalutazione monetaria non abbia raggiunto livelli inconsueti, come e’ accaduto negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a..

Ad analoghe conclusioni e’ pervenuta la sentenza di questa Corte n. 17987/2009. Il secondo motivo, con il quale l’Istituto ricorrente lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunciata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140, e’ assorbito.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

L’onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna in solido C.G., G. C., L.S., P.S. e G.A. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo, in complessivi Euro 1133,00, di cui Euro 258,00 per diritti e Euro 865,00 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 1474,00 di cui Euro 258,00 per diritti e Euro 1206,00 per onorario, e per il giudizio di legittimita’ in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 605,00 per onorario; oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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