Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6936 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14088-2020 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLUCCI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 53259/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a E.N. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’istante denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. La censura investe la decisione del Tribunale con riguardo al tema del diniego della protezione umanitaria. E’ spiegato che “l’onere di allegazione della vulnerabilità del ricorrente era stato senz’altro assolto mediante la produzione in giudizio delle certificazioni mediche attestanti ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica e frattura scomposta alla mano destra”. Rileva chi impugna che a fronte di tali condizioni di vulnerabilità il giudice era tenuto a operare un accertamento sulla base di cognizioni mediche notorie o avvalendosi di un consulente tecnico.

2. – Il motivo appare fondato.

Il Tribunale ha rilevato come la certificazione medica prodotta, che evidenziava l’esistenza delle richiamate patologie, non certificasse “una condizione di acuzie o la necessità immediata di trattamenti sanitari”.

Come è noto, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente (per tutte: Cass. 15 maggio 2019, n. 13088; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990).

Ora, tra le “persone vulnerabili” rientrano, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h) bis – come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) – le persone affette da gravi malattie.

Ove, dunque, il richiedente documenti una data patologia, il giudice del merito deve apprezzarne la gravità, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità. Tale accertamento deve poi estendersi alla verifica delle cure che l’interessato possa ricevere in caso di rimpatrio, giacchè ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria rileva la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, dovendosi verificare se il ritorno in quel paese possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). In altri termini, quel che conta – per quanto qui interessa – è la presenza di una condizione patologica che possa definirsi grave anche per l’impossibilità di accedere in patria a idonee forme di trattamento terapeutico: situazione, questa, che ridonderebbe in danno del fondamentale diritto alla salute (nel senso che la condizione di vulnerabilità per motivi di salute impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio: Cass. 17 luglio 2020, n. 15322).

Deve allora ritenersi che, a fronte della documentazione di una malattia che determini il declino di una fondamentale funzione organica (quale, nella specie, quella renale), il giudice del merito sia tenuto a eseguire i pertinenti approfondimenti istruttori officiosi, diretti alla miglior verifica dell’effettivo grado di avanzamento della patologia e all’accertamento circa la concreta possibilità, da parte del richiedente, di accedere, in patria, a cure idonee.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di precisare che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice operi anche con riguardo alla domanda di protezione umanitaria (Cass. 21 aprile 2020, n. 7985; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922) e, nello specifico, che esso debba trovare applicazione quando detta forma di protezione sia correlata a motivi di salute (Cass. 9 luglio 2020, n. 14548).

3. – Il decreto deve essere quindi cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è devoluta la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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