Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6936 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35720/2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Cansacchi n.

11, presso lo studio dell’Avvocato Valentina Caporilli, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Erica Scalco, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2612/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 1/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2020 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 27 novembre 2016, rigettava il ricorso presentato da A.S., cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da A.S., fra l’altro: i) condivideva la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese di origine per le minacce ricevute dal titolare del negozio accanto a quello a cui lavorava, da ricollegare a un pregresso conflitto con la sua famiglia a causa del quale il padre e lo zio sarebbero stati in passato uccisi); ii) riteneva che non potesse essere concessa la protezione sussidiaria, giacchè non erano stati forniti nè erano emersi elementi che, in relazione alla situazione dell’interessato e a quella socio/politica del paese di origine, consentissero di ravvisare i relativi presupposti, tenuto conto peraltro che il conflitto armato in corso in Pakistan non interessava la zona del Punjab ed aveva registrato attacchi, agli inizi del 2015, nei confronti di chiese cristiane e non dei musulmani sunniti; iii) concludeva, con sentenza del 1 giugno 2018, per la reiezione dell’appello, in adesione, anche rispetto alla richiesta protezione umanitaria, alle motivazioni di diniego già espresse dal primo giudice.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.S. prospettando cinque motivi di doglianza.

Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in quanto la Corte d’appello avrebbe ravvisato la non credibilità delle dichiarazioni del migrante discostandosi dall’iter logico da questi prospettato e basandosi su opinioni personali piuttosto che sui criteri di legge da applicare al fine di effettuare una simile valutazione.

4.2 Il motivo è inammissibile.

In materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 15794/2019).

La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno dell’art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico (e dunque non adeguatamente circostanziato) e contraddittorio e non risultava plausibile sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito.

Censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

5.1 Il secondo motivo, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan, in ordine agli scontri etnici e religiosi, e per non aver acquisito le informazioni ricavabili dal MAE e rapporti di organizzazioni e istituzioni internazionali”, assume che la Corte di merito abbia rigettato la domanda di protezione sussidiaria con una motivazione apparente e sostanzialmente inesistente, tralasciando di pronunciarsi sulla doglianza con cui si era lamentato l’omesso accertamento sulle condizioni attuali del paese di provenienza del richiedente asilo.

5.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. A), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan, in ordine agli scontri etnici e religiosi, e per non aver acquisito le informazioni ricavabili dal sito del MAE e rapporti di organizzazioni o istituzioni internazionali”, lamenta che la Corte di merito abbia omesso di effettuare un esame aggiornato al momento della decisione delle condizioni socio-politiche del paese di origine, tralasciando di acquisire le informazioni necessarie a una simile indagine.

5.3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi volti a lamentare, sotto differenti profili, la mancata acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del migrante, sono fondati. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il riferimento operato dalla norma alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

La Corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri sia quando ha rappresentato che “il conflitto armato tuttora in corso non coinvolge in modo generalizzato il territorio del Pakistan e non interessa, in particolare, la zona del Punjab”, sia laddove ha escluso il verificarsi di attacchi nei confronti dei musulmani sunniti, in quanto tali valutazioni, di tenore del tutto generico, sono state compiute in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alle parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità.

6.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e art. 3, comma 3, lett. a) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto la Corte di merito non avrebbe acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio politica del Pakistan e sul suo sistema giudiziario, ritenendo i fatti narrati di natura esclusivamente privata ed irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria; al contrario, posto che il danno grave può provenire anche da soggetti non statuali, se Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato e il territorio non possono o non vogliono fornire protezione, sarebbe stato dovere della Corte d’appello accertare, avvalendosi dei propri poteri istruttori, se le autorità pakistane fossero effettivamente in grado di offrire protezione al migrante in relazione alle minacce ricevute.

6.2 La corte distrettuale ha rilevato che il migrante, “stando alle dichiarazioni rese, non ha richiesto l’intervento delle autorità del Paese di provenienza a fronte di detta lite”.

Il motivo risulta così inammissibile (prima ancora che infondato, dato che la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 rendeva inutile un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione personale nel paese di origine; Cass. 16925/2018) sia perchè censura valutazioni di irrilevanza che la Corte di merito in realtà non ha compiuto e non contesta invece la ragione espressamente offerta, sia perchè il migrante non ha neppure allegato la presentazione di una richiesta di intervento alla autorità statuale che costituisce il presupposto in fatto perchè possa trovare applicazione il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 di modo che nessuna indagine doveva essere compiuta su una circostanza rimasta estranea ai fatti posti a base della domanda di asilo.

7.1 Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 8, comma 3: la Corte d’appello avrebbe rigettato la richiesta di protezione umanitaria limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice di prime cure e omettendo invece di valutare tutte le deduzioni e le allegazioni compiute con il terzo motivo di appello, tanto in ordine alle condizioni di vulnerabilità di tipo soggettivo e oggettivo che caratterizzavano la situazione del migrante, quanto rispetto allo stato di occupazione che egli aveva raggiunto in Italia.

7.2 La censura è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017).

Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello, nel trascurare le proprie deduzioni in merito alle condizioni del paese di origine ed al proprio stato di occupazione, avrebbe violato la normativa in materia di protezione umanitaria.

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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