Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6935 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6935 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 380-2011 proposto da:
TURLI FILIPPO TRLFPP39L28H501P, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato DI
MATTIA GIANCARLO, che lo rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584 – Agente per la Riscossione
per la Provincia di Roma in persona dell’Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D,
presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 25/03/2014

avverso la sentenza n. 115/9/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 9.7.09, depositata il 02/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giancarlo Di Mattia che si riporta

agli scritti.

Ric. 2011 n. 00380 sez. MT – ud. 05-03-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: iscrizione ipoteca
Reg. Gen. 380/2011
RICORRENTE: Filippo Turli INTIMATO: Equitalia Gerit spa

2. L’ Equitalia Gerit spa si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere essendo stato disposto lo
sgravio delle somme richieste con il provvedimento che ha determinato la iscrizione della ipoteca.
Appare opportuno disporre la compensazione delle spese.
p.q.m.
La Corte 4ipIy dichiara cessatala materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del
presente grado di giudizio,
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 marzo 2014

Il presidente e relatore

1. Il sig. Filippo Turli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 115/09 /09 del 2 novembre 2009 che accoglieva l’appello dell’Ufficio
affermando la legittimità dell’ipoteca iscritta su immobile di proprietà del contribuente.

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