Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6935 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33596/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto

l’accoglimento riportandosi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso per cassazione nei confronti di P. M. e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno di imposta 1987 per redditi di partecipazione alla società “Giardinetto di Polletti Maurizio s.a.s.”, la C.T.R. di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

L’avvocatura erariale rileva, di contrario avviso rispetto ai giudici d’appello (e denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c., e art. 2697 c.c.), la piena autonomia del presente dall’altro giudizio tributario promosso dalla società avverso similare accertamento ai fini dell’IVA, escludendo che si sia formato alcun giudicato esterno e che esso possa negativamente influire sull’esistenza del debito d’imposta.

Inoltre, assume (denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) l’autonomia dell’accertamento ai fini delle imposte dirette, di cui l’accertamento ai fini dell’IVA era solo uno degli elementi presi in considerazione dall’Ufficio.

P.M., pur ritualmente evocato, non spiega attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. D’ufficio occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio. Nella specie si controverte su avviso d’accertamento IRPEF concernente reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio ricorrente abbia proposto in prime cure eccezioni di tipo personale.

B. Occorre evidenziare che le Sezioni Unite hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, (art. 5) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni personali.

C. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo tale controversia per oggetto la singola posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (sent. n. 14815 del 2008).

D. Questa Corte ritiene che il rilievo del difetto d’integrità del contraddittorio (per mancata presenza della società e degli altri soci, litisconsorti necessari) debba prevalere sulle censure mosse dall’agenzia alla sentenza impugnata e che tale rilievo, omesso da parte dei giudici di merito, debba essere compiuto pertanto in questa sede, essendo la Corte medesima dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (Sez. V, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).

E. La ritenuta nullità dell’intero giudizio comporta che, pronunziando sul ricorso dell’agenzia, la sentenza impugnata deve essere cassata e resta inoltre travolta anche la sentenza di prime cure, con rinvio alla C.T.P. di Rieti affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

F. Unicità di accertamento, automatica imputazione dei redditi della società ai soci, comunanza di base imponibile tra ILOR societaria e corrispondente IRPEF dei soci, conseguente litisconsorzio necessario originario rispetto alla società e a tutti i soci possono rilevare anche ad altri fini, atteso il legame – peraltro meramente eventuale – con l’accertamento concernente l’imponibile IVA della società per l’anno di riferimento (cfr. Sez. 5^, n.12236 del 2010 e giurisprudenza ivi citata). Una volta ricostituito il litisconsorzio necessario, sarà compito del giudice di rinvio indagare i margini d’interferenza tra la vertenza sull’IRPEF da partecipazione sociale e le vertenze separatamente promosse dalla s.a.s. GIARDINETTO di Polletti Maurizio avverso gli accertamenti ILOR e IVA a carico della società medesima. Di tali ulteriori giudizi, i cui esiti finali allo stato non sono affatto noti, v’è solo frammentaria traccia in atti.

G. L’applicazione del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio in tutti i gradi, tra l’agenzia e il contribuente.

H. Invece, va dichiarata la carenza di legittimazione processuale dell’altro ricorrente per cassazione, il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. Il ricorso ministeriale va, dunque, dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso dell’agenzia, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado; rinvia ad altra sezione della commissione tributaria provinciale di Rieti. Compensa le spese dell’intero processo. Dichiara inammissibile il ricorso ministeriale.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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