Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6935 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23014 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dagli avvocati Sandro De Vecchi e Maria

Cristina Calamani, presso lo studio dei quali in Roma alla via

Buccari, n. 11, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 14, depositata in data 1 luglio 2009,

n. 44/14/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Giancarlo

Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha rettificato, per l’anno d’imposta 2002, il reddito d’impresa dell’allora s.n.c. Costruzioni S. di S. Geom. S. & C., utilizzando le risultanze dello studio di settore SG69U, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e dei contributi previdenziali. Ne è scaturito un avviso di accertamento a carico del socio S.G. del conseguente maggior reddito di partecipazione, che il contribuente ha impugnato, senza successo, nè in primo grado, nè in secondo; in particolare, il giudice d’appello ha fatto leva sull’esito della sentenza nei confronti della società. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente, che affida a due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Va preliminarmente preso atto della violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio in tema di Irpef di un socio di società di persone, in relazione alla quale questa Corte, con sentenza n. 26071/15, ha già dichiarato la nullità del giudizio, rimettendo gli atti al primo giudice.

Analoga sorte deve subire l’odierno giudizio. Si compensano le spese, considerato l’andamento processuale.

PQM

la Corte:

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Belluno. Compensa integralmente tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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