Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6935 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35681/2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana n. 48,

presso lo studio dell’Avvocato Silvio Bozzi, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’Avvocato Fabrizio Giordano, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3309/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 30/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 7 febbraio 2017, rigettava il ricorso presentato da D.S., cittadino senegalese, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da D.S.: i) rilevava che l’atto di appello non muoveva specifiche critiche alla sentenza di primo grado, circostanza di per sè sufficiente per la pronuncia di inammissibilità del gravame; ii) aggiungeva che, anche a voler esaminare il merito, l’istante non aveva riferito nulla di specifico che consentisse la sussunzione della sua situazione nell’ambito dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria; iii) riteneva infine che non vi fosse spazio neppure per la protezione umanitaria, poichè, pur risultando documentata una certa integrazione in Italia, si doveva escludere che il migrante fosse esposto a rischi in caso di rimpatrio.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 30 giugno 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.S. prospettando tre motivi di doglianza.

Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, in quanto la sentenza impugnata non poteva non tenere conto di tale norma con riferimento al rispetto della vita privata e familiare, dato che il migrante aveva dovuto abbandonare il paese di origine per un’infondata accusa mossagli dai suoi familiari, circostanza che rendeva impossibile il reinserimento nella famiglia di origine.

4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 CEDU in relazione all’art. 2 Cost., in quanto la sentenza impugnata farebbe malgoverno del principio giuridico relativo alla valorizzazione dell’integrazione sociale come fattore utile ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo anche di considerare che l’espulsione dello straniero potrebbe costituire un’indebita ingerenza nella sua vita familiare.

4.3 Il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 8 CEDU, artt. 3, 29 e 30 Cost.: la sentenza impugnata sarebbe lacunosa nella mancata valutazione delle specifiche doglianze mosse dal ricorrente all’interno del giudizio di appello, in quanto la Corte di merito, benchè il ricorrente avesse evidenziato la sua attuale condizione e il proprio inserimento sociale, avrebbe omesso la corretta valutazione di simili circostanze.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili.

5.1 La Corte di merito ha posto a base della propria decisione due ordini di argomenti, costituiti il primo (di per sè “sufficiente per la pronuncia di inammissibilità”) dalla mancanza di specificità delle critiche mosse alla sentenza di primo grado, il secondo (“anche a voler esaminare il merito”) dal fatto che le vicende genericamente narrate non potevano porsi a fondamento delle tutele richieste, neppure al fine di riconoscere la protezione umanitaria, dovendosi escludere che il migrante, pur vantando una certa integrazione in Italia, potesse essere esposto a rischi in caso di rimpatrio.

La decisione impugnata si fonda perciò su tali duplici ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali è logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

5.2 Rispetto al primo ordine di argomenti il ricorrente assume che la Corte distrettuale avrebbe mancato di valutare le specifiche doglianze da lui mosse invece nell’atto di appello.

La critica manca, all’evidenza, di autosufficienza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dato che omette alcun riferimento al contenuto dell’atto di appello e non spiega con la necessaria precisione perchè lo stesso dovesse considerarsi specifico. Il ricorrente, nel caso in cui censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha infatti l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può omettere alcun riferimento o limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 22880/2017).

Ciò in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di precisare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 5.3 Ne discende l’inammissibilità delle critiche rivolte alla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.

In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA