Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6934 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Responsabile della Direzione
Affari Legali della Societa’, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali della Societa’,
rappresentata e difesa dall’avvocato LIBRERA MARIAROSARIA, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Carrozza
Domenico, con domicilio eletto in CASERTA, VIA CESARE BATTISTI 103,
come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1029/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
13/02/08, depositata il 06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1195/2008 depositata il 3.3.2008 la Corte d’appello di Napoli, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da L.P. contro la datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a. per il pagamento dell’indennita’ c.d. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltreche’ di autista, stabilita dall’accordo sindacale in data (OMISSIS) e non piu’ corrisposta a partire dall’1 gennaio 1998.
La Corte d’appello ha affermato la natura retributiva, e non solo di incentivo, della indennita’, in quanto diretta a compensare una prestazione aggiuntiva del conducente del mezzo di trasporto degli effetti postali. Ha rilevato che l’accordo che ha introdotto l’incentivo non ha previsto alcun termine finale. Ha disatteso la tesi secondo cui l’impegno di rivedere la materia dopo il 31 dicembre 1997 significasse che la mancata revisione dell’accordo avrebbe comportato la soppressione dell’indennita’, ed ha accolto la tesi del lavoratore secondo cui la prevista revisione avrebbe riguardato esclusivamente l’ammontare del beneficio, che pertanto ne restava implicitamente confermato anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1997, permanendo l’obbligo della prestazione aggiuntiva.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Poste Italiane.
L.P. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione ad una circolare del 1995, ad una serie di accordi collettivi e ad un contratto collettivo per il biennio 1996 – 1997, violazione dei predetti contratti ed accordi, violazione degli art. 2074 e 2099 c.c., dell’art. 36 Cost., nonche’ vizi della motivazione, sostenendo, in sintesi, che la finalita’ soltanto incentivante dell’indennita’ in questione, istituita nel primo accordo regionale del (OMISSIS), ne giustificava la temporaneita’ ossia l’erogazione fino al dicembre 1997; che diversi accordi a livello nazionale avevano determinato il superamento di quelli raggiunti a livello locale; che la sopravvivenza dell’indennita’ era concordata nei limiti di persistenza delle risorse finanziarie costituenti la provvista; che l’accordo collettivo per l’agente unico era stato comunque denunciato nel 1998 dalle organizzazioni sindacali.
Il motivo non e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di occuparsi della questione con argomentazioni che, seppure formulate in un diverso contesto normativo (anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3 introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006), restano tuttavia valide e da confermare.
Essa ha osservato, in sintesi, che l’emolumento in questione, inteso a compensare (anche) il maggiore aggravio di lavoro (cumulo delle mansioni di autista e scambista prima affidate a due operatori), non poteva essere sospeso unilateralmente dall’azienda sebbene questa continuasse a richiedere e a ottenere l’ulteriore prestazione che quella indennita’ era destinata a remunerare (v. sentenze 14 settembre 2006 n. 19706, 1 marzo 2007 n. 4821, 25 gennaio 2008 n. 1660 e numerose altre conformi; da ultimo n. 9457/2009).
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, da distrarsi.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Domenico Carozza, dichiaratosi antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010