Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6934 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8356/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli,

62 presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri e rappresentato

e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1567/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 30.07.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 14/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 l’impugnazione proposta da B.M. avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il diniego frapposto dalla competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

B.M. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, si è costituito tardivamente nella indicata finalità di partecipare alla discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, originario della Regione del Casamance, nel Senegal – che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese in seguito ad un episodio intervenuto nel 2013, nel corso del quale, nel tentativo di pulire un terreno da lui coltivato, il richiedente causava un incendio di enormi proporzioni in esito al quale venivano distrutte due scuole coraniche e morivano due bambini, ragione per la quale temeva per la propria incolumità in ragione della reazione del maestro e del capo villaggio dei bambini uccisi – deduce vizio di motivazione per apparenza ed apoditticità della motivazione su fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello avrebbe fondato il diniego della protezione invocata senza prendere in esame le contestazioni e le allegazioni dell’appellante e quindi senza formarsi un proprio convincimento in ragione di informazioni attuali ed aggiornate della situazione del dichiarante.

2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè vizio di motivazione.

Con motivazione generica di conferma di quella del Tribunale, e prima ancora del provvedimento della Commissione amministrativa, la Corte di merito avrebbe escluso la protezione internazionale anche nella forma di quella sussidiaria. Il racconto del richiedente aveva rispettato i contenuti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 fornendo gli elementi rilevanti nell’esercizio del dovere di cooperazione nell’allegazione e deduzione richiesto.

La Corte era incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 pervenendo in modo approssimativo all’esame delle fonti e non sulla base di informazioni aggiornate e precise.

La vicenda narrata si sarebbe inserita nel contesto dei territori di provenienza, in cui i diritti di libertà erano limitati, i processi iniqui e disumana la detenzione nelle carceri, cui seguiva il decesso delle persone ristrette, le persone gay ed i transgender erano discriminate, i minori costretti all’accattonaggio, l’impunità era presente rispetto a persone forzatamente scomparse, come confermato dal Report A.I. 2017-2018 sulla situazione del Senegal.

Siffatta situazione era stata erroneamente interpretata dalla Corte dorica che aveva escluso nella prima i presupposti per la configurazione della persecuzione e del danno grave rispettivamente legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

L’accertamento delle attuali condizioni del Senegal sarebbe poi stato necessario per scrutinare la sussistenza delle condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali del richiedente ed al grado di integrazione dal medesimo raggiunto in Italia ove aveva appreso la lingua e si era reso indipendente “cercando di cogliere ogni opportunità lavorativa”.

3. I motivi sono inammissibili.

3.1. Sul primo motivo.

Il motivo è generico e non autosufficiente, non indicando il fatto controverso e decisivo che sarebbe mancato nella valutazione dei giudici di appello, destinato a far conoscere il ragionamento osservato dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Il vizio dedotto è invero figura in ragione della quale, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).

Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico che poi non provvede a definire dinanzi a questa Corte di legittimità nei termini indicati.

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

3.2.1. Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro i allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purchè però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

In materia di protezione internazionale, il principio per il quale le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va congruamente declinato con la precisazione che tanto è destinato a valere per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, destinata a rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e che, invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria permane, una volta che la parte richiedente la protezione abbia assolto l’onere di allegazione su di lui gravante, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile là dove a venire in valutazione sia la diversa fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 31/1/2019 n. 3016).

3.2.2. Resta fermo altresì l’ulteriore principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

3.2.3. Nella fattispecie la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria o, ancora, di motivazione in relazione alle fattispecie di aiuto reclamate.

La Corte di merito ha innanzitutto ritenuto che il richiedente non abbia superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto.

Le dichiarazioni per le quali il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese sono state ritenute non credibili, non lineari ed incongruenti dalla Corte di appello che ha delle prime rilevato la genericità in merito alle modalità dell’accaduto ed alla invasività del procurato incendio, tenuto conto delle proporzioni del terreno interessato e delle distanze tra il luogo di trasmissione e le aree scolastiche, e, ancora, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese là dove il richiedente aveva dapprima escluso che fosse stata sporta denuncia nei suoi confronti per poi affermare che la prima sarebbe stata inoltrata per telefono.

Per gli indicati passaggi trova soddisfazione l’obbligo di motivazione che non si espone a censura di apparenza per assertività o apoditticità come denunciata in questa sede e restano, d’altro canto, osservati i criteri, definiti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sul giudizio di stima della credibilità soggettiva del dichiarante e del correlato obbligo di esercizio in via ufficiosa della collaborazione istruttoria.

Nè i fatti narrati sono capaci di sostenere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato che, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, ex lett. e) compete al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di tale timore o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 prevede che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave debbano essere lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; è anche possibile che la minaccia possa provenire da soggetti non statuali, ma solo se le autorità o i soggetti che controllano il paese non possono o non vogliono fornire protezione.

3.3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

3.3.1. Il giudizio sulla inattendibilità del racconto del richiedente asilo sostiene anche il rifiuto al riconoscimento della protezione sussidiaria che compete al cittadino straniero che non possegga i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)).

3.3.2. Il profilo del motivo relativo poi alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) legittimante il riconoscimento di protezione sussidiaria, sulle condizioni del Senegal, regione del Casamance, resta sostenuto nell’impugnato provvedimento dal richiamo alle fonti riportate nell’atto di appello, secondo il principio per I quale, in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, – è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Si tratta di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale (Cass. n. 11103 del 19/04/2019).

La medesima fonte come riportata in ricorso non vale a denunciare l’omissione, ma solo a dare una inammissibile nuova e contrapposta lettura alla prima ritenuta dai giudici di appello come di sostegno ad una situazione di “criticità” del Paese e non di violenza indiscriminata integrante la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Resta in ogni caso fermo in materia il principio per il quale, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

3.4. Quanto poi alla protezione umanitaria ed alla denuncia della mancata valutazione delle situazioni di vulnerabilità soggettiva anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, il motivo è infondato in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito – non censurabile per le ragioni esposte in questa sede – sulla inattendibilità del racconto che quelle situazioni descrive.

Va anzitutto rilevato che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte, come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate in base alla disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019).

Ciò posto, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio; là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Con il motivo il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto una siffatta situazione che, pur atipica e riconducibile ad un catalogo aperto e non standardizzato, ex art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 deve pur sempre essere oggetto di allegazione.

L’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia viene peraltro genericamente richiamata, come rilevato dalla Corte di merito, per un suo inserimento nel tessuto sociale italiano per conoscenza della lingua italiana e per un comportamento “rispettoso delle regole”, con cui ha cercato “di cogliere ogni opportunità lavorativa”.

Come infatti precisato da questa Corte di legittimità, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nel carattere meramente formale dell’intervenuta costituzione dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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