Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6934 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20580/2020 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1866/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 17.10.2018 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da E.E. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso detta decisione l’ E. e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.E., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la protezione sussidiaria, ritenendo insussistente il rischio generalizzato in Nigeria, Paese di origine del richiedente asilo, senza indicare le fonti internazionali consultate.

La censura è infondata.

La Corte di Appello indica effettivamente in modo non completo le fonti informative consultate per la verifica delle condizioni esistenti nel Paese di origine del richiedente asilo. In particolare, il giudice di merito non indica l’anno nel quale esse sarebbero state diffuse, non consentendo, in tal modo, il controllo sul requisito dell’aggiornamento delle C.O.I., espressamente indicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria perché ricercato dalla polizia quale presunto responsabile di un sinistro stradale; tale racconto non presenta alcun riferimento, neanche a livello potenziale, con una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, o condizione assimilabile, e dunque si colloca al di fuori del perimetro delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sul punto, va ribadito che se da un lato la protezione internazionale costituisce una domanda a struttura unitaria, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza, in concreto, dei presupposti di tutte le sue diverse forme ed articolazioni, anche a prescindere dalla specifica richiesta del richiedente asilo, quest’ultimo e’, dall’altro lato, comunque tenuto quantomeno a rispettare l’onere di deduzione dell’esistenza degli specifici presupposti previsti dalla normativa, interna ed internazionale. Nel caso di specie, la storia narrata dallo straniero non soltanto non presentava alcun aggancio, neanche a livello di mera possibilità, con una condizione di violenza indiscriminata esistente nel Paese di provenienza, ma – al contrario – presupponeva una certa stabilità del sistema giudiziario e di prevenzione ivi esistente. Lo scrutinio finalizzato alla verifica dell’esistenza di una condizione di violenza generalizzata, dunque, non è necessario, laddove manchi addirittura la deduzione dell’esistenza di detta situazione.

Il ricorso, dunque, va ritenuto infondato.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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