Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6933 del 25/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6933 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25973-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
DANIELE COSTRUZIONI SRL,
SPA EQUITALIA ETR – Esazione Tributi;
– intimate avverso la sentenza n. 46/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 14.6.2011, depositata il 27/09/2011;

Data pubblicazione: 25/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:

EquiItalia E.Tr per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, accogliendo l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado, ha
annullato due cartelle di pagamento notificate a seguito del diniego opposto dall’Ufficio alle
due richieste di sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 avanzate dal contribuente in relazione,
rispettivamente, agli anni 1995/2001 ed agli anni 2002/2003.
Il suddetto diniego si fondava, in relazione ad entrambe le istanze di condono, sul rilievo della
mancanza dell’integrale e tempestivo pagamento di tutte le relative rate.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato le cartelle esattoriali sul rilievo che i
provvedimenti di diniego di condono da cui le stesse derivavano erano stati annullati con la
sentenza n. 5/3/10 della stessa Commissione Tributaria Regionale della Puglia e che tale
sentenza di secondo grado doveva ritenersi idonea, pur se non passata in giudicato, a far venir
meno, anche solo transitoriamente, il titolo su cui si fondava la pretesa azionata con le cartelle
impugnate.
L’Agenzia delle Entrate – dopo aver precisato che la sentenza n. 5/3/10 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, menzionata nella sentenza gravata, era stata impugnata
davanti a questa Corte con ricorso iscritto al Ruolo Generale con il numero 10080/11 – censura
con tre motivi la sentenza qui gravata.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 295 c.p.c., lamentando come la
Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di sospendere il giudizio sulle cartelle
esattoriali in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio sulla
legittimità del diniego di condono.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs.
546/92, lamentando come la sentenza gravata abbia annullato le cartelle impugnate non solo
per gli importi relativi alle sanzioni (implicitamente ritenute condonate in ragione
dell’annullamento giudiziale, con la sentenza di secondo grado n. 5/3/10, del diniego di
condono) ma per l’intero, senza tuttavia motivare sulle ragioni dell’annullamento della pretesa
relativa al tributo.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 9 bis I. 289/02 in cui la sentenza gravata
sarebbe incorsa annullando cartelle esattoriali emesse a seguito di diniego di condono fondato
sul mancato pagamento di tutte le relative rate.
Ric. 2012 n. 25973 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Daniele Costruzioni srl e nei confronti di

Né la società contribuente, né Equitalia E.Tr si sono costituiti.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento per l’assorbente considerazione che in questa sede
si deve rilevare d’ufficio il giudicato esterno formatosi sulla legittimità del diniego di condono
a seguito della pronuncia dell’ordinanza n. 22318/12 della Sesta sezione civile di questa
Corte, depositata il 7 dicembre 2012 (e dunque nella pendenza del presente giudizio di
legittimità, introdotto con ricorso notificato il 15 novembre 2012 ), della quale il Collegio

l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio
anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la
cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni,
massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso
deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in
coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti,
nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica
di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario.”).
Con detta ordinanza questa Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate n.
10080/11 RG, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
5/3/10 depositata il 25/2/2010 (espressamente richiamata a pagina 3, rigo 4, della sentenza qui
gravata, che sull’autorità di tale sentenza fonda la propria ratio decidendi), che, in riforma
della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 290 10/07, aveva accolto
il ricorso della contribuente avverso i provvedimenti di diniego di condono alla stessa opposti
dall’Ufficio; con la medesima ordinanza n. 22318/12, inoltre, questa Corte ha deciso nel
merito ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, cpc ed ha direttamente rigettato il ricorso
introduttivo della contribuente.
Si deve quindi prendere atto dell’annullamento della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 5/3/10, sulla cui autorità si basa la sentenza qui gravata, e del
giudicato esterno formatosi con l’ordinanza di questa Corte n. 22318/12 sulla legittimità del
diniego di condono.
Si propone quindi di cassare la sentenza qui gravata e rinviare la causa alla stessa
Commissione Tributaria Regionale Puglia perché questa, preso a propria volta atto del
giudicato esterno formatosi sulla legittimità del diniego di condono con l’ordinanza di questa
Corte n. 22318/12, si adegui a tale giudicato ed eventualmente proceda all’esame degli altri
motivi, implicitamente ritenuti assorbiti nella sentenza gravata, dell’appello della
contribuente avverso la sentenza di primo grado (nullità della notifica delle cartelle
impugnate, nullità di tali cartelle per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del
responsabile del procedimento; vedi pag.1, secondo capoverso, della sentenza gravata).»

Ric. 2012 n. 25973 sez. MT – ud. 19-02-2014
-3-

può prendere cognizione d’ufficio (vedi Cass. 30780/11: “Nel giudizio di cassazione,

che le parti intimate non si sono costituite;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

la sentenza gravata va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che si atterrà ai suesposti
principi e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014.

che, pertanto, preso atto del giudicato esterno formatosi sul diniego di condono,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA