Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6933 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9582-2020 proposto da:
W.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. r.g. 2232/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositato il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro del 4 ottobre 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a W.A. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – In via preliminare il ricorrente solleva una questione di costituzionalità con riguardo al D.L. n. 13 del 2017, per la violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, in violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.
Il ricorrente non fornisce precise indicazioni quanto alla rilevanza della detta questione: in particolare, non lega la medesima al tema della applicazione, alla vicenda processuale, di una delle norme introdotte col D.L. n. 13 del 2017.
In ogni caso, la questione è manifestamente infondata.
La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Corte Cost., sentenza n. 5 del 2018; Corte Cost., sentenza n. 16 del 2017). Questa stessa Corte ha poi specificamente evidenziato, con riguardo al decreto legge sospettato di incostituzionalità, che il difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza non può prospettarsi nemmeno ove si abbia riguardo alla disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito: previsione, questa, che è da ritenere connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).
2. – Con l’unico motivo di ricorso è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), e artt. 7 e 14. E’ dedotto che il giudice del merito avrebbe dovuto concedere la protezione sussidiaria in presenza della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha verificato, sulla scorta di precise fonti informative, citate nel corpo del provvedimento impugnato, che la regione del Punjab, da cui proviene il ricorrente, non è interessata alla situazione di violenza generalizzata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Detto accertamento è rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064) ed è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): censure – queste ultime – che il ricorrente non ha sollevato.
3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. – Nulla è da statuire in punto di spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021