Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6932 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16597/2006 proposto da:

D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA

56 presso lo studio dell’avvocato GALOPPI Giovanni, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LILLO ANTONELLA, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SIMONA TORRINI per delega Avv.

GALOPPI GIOVANNI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.E. propose ricorso contro il provvedimento di rigetto di variazione catastale, da lei richiesto con procedura DOCFA per variazione della consistenza da 4,5 a 3,5 vani, eccependo la mancanza di motivazione e l’infondatezza del provvedimento. L’agenzia resisteva rilevando che la denuncia di variazione proponeva lo stesso classamento già in atti e la stessa sostanziale distribuzione dello spazio, salvo i vani che scendevano da 4,5 a 3,5 in quanto il vano cucina veniva riportato come “sbratta” e non considerato.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dalla contribuente che ribadiva le proprie doglianze La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

Contro tale sentenza la contribuente ricorre con quadruplice motivo;

l’Agenzia del Territorio deposita controricorso notificato tardivamente.

Diritto

MOTIVAZIONE

1.1 La contribuente, con il primo motivo, ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 octies, oltre vizi della motivazione per non avere l’impugnata sentenza, pur riconoscendo la carenza di motivazione dell’atto impugnato, ritenuto di annullarlo; rileva che detto atto non può ritenersi “atto vincolato” – implicando la definizione di cucina di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, una valutazione caratterizzata da discrezionalità -, e che da tanto consegue l’inapplicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, norma invece applicata dall’impugnata sentenza.

1.2 La censura è manifestamente inammissibile in virtù di consolidati principi già enucleati da questa Corte (n. 15867/2004;

13007/2007; 12786/2006) secondo i quali, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell’atto impositivo impugnato – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.

Alla luce di tale principio il motivo del ricorso in esame deve considerarsi non autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stesso e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della censura).

2.1 Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza affermato che il vano cucina in questione fosse fornito “degli ordinari impianti tecnici” di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, pur non essendo stata fornita dall’ufficio una prova sul punto e pur avendo essa ricorrente dichiarato nell’atto di appello che la suddetta cucina “è dotata esclusivamente del minimo indispensabile per essere considerata tale(un lavello ed un fornello)”.

2.2 La censura è palesemente infondata.

Quanto al denunciato vizio di legge si rileva che, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 4891/2000; n. 2446/2000), spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto, idoneamente motivandolo, che “risulta dalla planimetrie agli atti che non vi è in effetti nella denuncia di variazione presentata all’ufficio una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto alla situazione descritta in Catasto, ma solo la modifica della dicitura da “cucina” a “sbratta” e la indicazione di un’altezza minore di una parte del vano”. Tanto, unito alle affermazioni della stessa ricorrente circa l’esistenza di un lavello e di un fornello – cioè di ciò che distingue il vano cucina dagli altri vani a causa della necessità di installazione di impianti ad hoc (idraulico e del gas)- rende non pertinente il richiamo all’art. 2697 c.c..

2.3 Ugualmente è da ritenersi infondata la censura di vizio di motivazione, denunciata sia con riferimento al riparto dell’onere della prova di cui al secondo motivo che, con il terzo motivo, con riferimento al mancato o insufficiente esame delle argomentazioni svolte nell’atto di appello sulle dimensioni della cucina funzionali al concetto di “adeguata fornitura di impianti”. Va richiamato sul punto il pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. Nel caso di specie il giudice a quo, con motivazione sintetica ma logica e sufficiente, ha ritenuto non accoglibile il nuovo classamento proposto per mancanza di variazione della consistenza dell’immobile e per essere il vano destinato a cucina rimasto sostanzialmente immutato (a prescindere dalla diversa denominazione) con i medesimi impianti dichiarati dalla ricorrente.

3. Da quanto detto consegue il rigetto de secondo motivo del ricorso con l’assorbimento del terzo (di cui sopra) e del quarto (con il quale si denuncia – nell’ipotesi in cui il giudice a quo abbia affermato che il classamento originario sia divenuto incontrovertibile perchè non impugnato nei termini – vizio di legge e di motivazione).

4. Non vi è materia per provvedere sulle spese stante la tardività de controricorso con conseguente mancata resistenza dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo ed il quarto motivo.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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