Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6931 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6931 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 21742-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GIUSTI ROBERTO, GUADAGNOLI PAOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio
dell’avvocato RAIMONDO ANDREA, rappresentati e difesi
dall’avvocato LEONARDO BIAGI, giusta procura alle liti in calce al
controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 25/03/2014

avverso la sentenza n. 104/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE – Sezione Staccata di LIVORNO
dell’11.5.2011, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

udito per i controricorrenti l’Avvocato Leonardo Biagi che si riporta al
controricorso.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i sigg. Paola Guadagnoli e Roberto Giusti per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
confermando

la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto

dall’Ufficio al condono ex articolo 12 1. 289/02 effettuato dal contribuente in relazione a
carichi tributari iscritti in un ruolo affidato al concessionario per la riscossione in data 25.5.01
(data, quest’ultima, riferita nel ricorso e non contestata nel controricorso) ed ha quindi
annullato le intimazioni di pagamento conseguentemente emesse dal concessionario.
L’Agenzia delle entrate aveva ritenuto inefficace la definizione ex art. 12 1. 289/02 operata
dal contribuente perché quest’ultimo aveva versato il relativo importo (il 25% delle somme
iscritte a ruolo e le spese), in unica soluzione, in data 16.5.03, ossia in epoca in cui nessuna
norma prevedeva la possibilità di condonare carichi iscritti in ruoli affidati ai concessionari
dopo la data del 31.12.00.
La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso la tesi dell’Ufficio sulla scorta di una
duplice ratio decidendi.
La prima ratio decidendi si fonda sui seguenti accertamenti di fatto:
a) il 16/5/2003 i contribuenti avevano versato gli importi previsti per il condono ex art.
12 1. 289/02 “su invito del servizio riscossione e secondo le modalità da questo
indicate” (pagina 2, penultimo capoverso, della sentenza gravata);
b) per i contribuente risultava impossibile “conoscere la data di consegna del ruolo ai
concessionari” (pagina 3, terzo capoverso, della sentenza gravata);
c) il servizio riscossione tributi non aveva informato il contribuente che quanto da lui
versato era stato “imputato solo in acconto delle somme iscritte a ruolo”,

né lo

aveva invitato alla definizione del residuo debito ma anzi aveva provveduto

“allo

Ric. 2012 n. 21742 sez. MT – ud. 19-02-2014
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COSENTINO;

sgravio delle cartelle con imputazione all’avvenuto perfezionamento del condono”
(pagina 3, terzo capoverso, della sentenza gravata).
Sulla scorta di tali accertamenti di fatto, la Commissione Tributaria Regionale afferma che
non si può censurare il comportamento dei ricorrenti avendo costoro operato “in assoluta
buona fede e nel rispetto del principio sancito dall’articolo 10, comma P’, dello statuto del
contribuente secondo il quale i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e buona fede” (pagina 2, ultimo capoverso, della

sentenza gravata).
La seconda ratio decidendi si fonda sull’assunto che la disposizione che estende la procedura
di definizione dei carichi di ruolo pregressi anche ai ruoli affidati al concessionario nel
periodo dall’i gennaio al 30 giugno 2001 (introdotta dal decreto legge n. 143 del 24.6.03,
mediante l’inserimento del comma 2 ter nel testo dell’articolo 12 1. 289/02) opererebbe anche a
favore dei contribuenti che già prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 143/03
avessero condonato carichi iscritti in ruoli affidati al concessionario nel periodo dall’I gennaio
al 30 giugno 2001; e ciò in considerazione della disposizione, contenuta nel decreto legge
143/03 (recte: nella legge 212/03, di conversione del decreto legge n. 143/03) che recita
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli
effetti prodotti sulla base del decreto legge 59/2003″.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 12 I. 289/02, come modificato dal decreto legge n. 143/03, convertito con
modificazioni nella legge n. 212/03. Secondo la difesa erariale nel momento in cui i
contribuente effettuarono il condono non vigeva alcuna norma che prevedesse la possibilità di
definire i ruoli affidati al concessionario dopo il 30.12.00 e pertanto il giudice territoriale
avrebbe errato nel ritenere valida tale definizione.
I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
Il ricorso appare inammissibile perché l’unico motivo su cui esso si basa attinge soltanto la
seconda delle due ragioni che sorreggono la decisione della sentenza gravata, vale a dire
l’affermazione in diritto secondo la quale un condono ex articolo 12 1. 289/02 effettuato prima
dell’entrata in vigore del decreto legge n. 143/03 sarebbe idoneo ad estinguere i carichi iscritti
in un ruolo affidato al concessionario nel primo semestre 2001 per effetto della disposizione
di salvaguardia degli effetti giuridici del decreto legge n. 59/03 contenuta nella legge n. 212/03
(di conversione in legge del decreto legge n. 143/03).
Nel ricorso non si propone, invece, alcuna censura nei confronti della prima ratio decidendi
della sentenza gravata, cioè quella secondo la quale – poiché i contribuenti si erano adeguati
alle indicazioni dell’esattore e non potevano avere conoscenza della data in cui a quest’ultimo
era stato affidato il ruolo di cui si tratta – la procedura di definizione dei carichi pregressi da
loro posta in essere dovrebbe ritenersi validamente perfezionata in applicazione del principio

Ric. 2012 n. 21742 sez. MT – ud. 19-02-2014
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o

di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria
fissato dall’articolo 10, primo comma, della legge n. 212/00. Poiché tale ratio decidendi risulta
autonomamente idonea a sorreggere la decisione adottata con la sentenza gravata, il ricorso
della difesa erariale sembra da giudicare inammissibile per carenza di interesse, giacché esso
non potrebbe condurre alla cassazione la sentenza gravata nemmeno se il motivo che lo
sorregge fosse giudicato fondato.

che i contribuenti intimati si sono costituiti con controricorso;
che la relazione è stata notificata alla parti costituite;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con condanna
della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai
controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.300 oltre
100 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014.

Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»

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