Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6931 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15931 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Immobiliare Il Borgo Braia, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sezione 8, depositata in data 26 maggio

2011, n. 47;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 febbraio 2017;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente, dedita ad attività di costruzione di edifici, fu sottoposta a verifica, la quale evidenziò che nel periodo relativo alla verifica essa aveva proceduto soltanto a compravendite di immobili e di terreni e puntò su una fattura emessa nei confronti della s.r.l. Parfid relativa alla vendita di immobili siti in (OMISSIS), per un imponibile di Euro 2.500.000, nonchè su una fattura ricevuta dalla medesima società, concernente un acconto per vendita d’immobili sempre siti in (OMISSIS), non altrimenti specificati, per un imponibile di Euro 2.400.000, che la contribuente aveva utilizzato per portarsi in detrazione l’iva relativa. Ne seguì la rettifica della dichiarazione modello unico presentata per l’anno d’imposta 2003 ai fini dell’irpeg, dell’iva e dell’irap. In particolare, per quanto ancora d’interesse, l’Ufficio contestò, in relazione alla prima fattura, che maggiore fosse in realtà il corrispettivo convenuto, che ragguagliò all’ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione, la sistemazione e la ristrutturazione dell’immobile, che comprendeva dodici appartamenti, altrettanti box auto e quattro magazzini, situati in zona di pregio di località ad alta vocazione turistica; quanto alla seconda, affermò l’inesistenza oggettiva dell’operazione che documentava, desumibile dalla circostanza che la previsione dell’acconto non era stato seguito dal trasferimento immobiliare e che non emergeva l’effettività della corresponsione della somma oggetto della fattura. La contribuente impugnò l’avviso, senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale, di contro, ha accolto l’appello della società, reputando che essa avesse addotto adeguate spiegazioni dell’antieconomicità dell’operazione. L’Agenzia delle entrate propone ricorso contro questa sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, erroneamente numerati come sette, cui la contribuente non replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza in ordine al rilievo concernente la detrazione dell’iva concernente la fattura ricevuta dalla s.r.l. Parfid a titolo di acconto, è fondato, in quanto il giudice d’appello non spende parola in argomento, benchè, come riprodotto in ricorso, la società con l’appello si fosse doluta del rigetto del primo giudice del proprio ricorso avverso questa ripresa. Ne derivano l’assorbimento del secondo motivo, che concerne la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19 in relazione all’operazione in oggetto e la cassazione della sentenza in relazione al profilo in esame.

3.- Con gli ulteriori quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115c.p.c., là dove il giudice d’appello ha ritenuto esonerata la contribuente dalla prova delle circostanze addotte a giustificazione della propria condotta antieconomica per il solo fatto che l’Agenzia non le abbia negate; denuncia i vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’ammissione da parte dell’Ufficio delle circostanze addotte a giustificazione della condotta anteconomica, al fatto che l’Ufficio avrebbe dedotto che tali circostanze fossero prive di rilievo probatorio ed in relazione alle circostanze in sè considerate, genericamente indicate e prive di dimostrazione.

3.1.- L’operatività del principio di non contestazione, il quale, relativamente al processo tributario, riguarda i soli profili probatori (tra varie, Cass. 6 febbraio 2015, n. 2196) e che è invocato dal giudice d’appello allorquando espone che “nessuna contestazione viene dall’Ufficio svolta per confutare le argomentazioni addotte dalla parte…”, postula che la mancata contestazione sia inequivoca.

3.2.- Nel caso in esame, l’Agenzia ha dato conto delle contestazioni svolte sia nelle controdeduzioni del primo grado, sia in quelle dell’appello, in relazione alla mancanza di “alcun sostegno probatorio” delle asserzioni della società, volte a far emergere il bisogno di liquidità che per essa sarebbe insorto a seguito dell’instaurazione di contenziosi civili promossi da promissari acquirenti di alcune unità immobiliari promesse in vendita. E tali contestazioni, che rendevano i fatti bisognosi di prova, evidenziano l’insufficienza della motivazione, che su essi si basa per spiegare la condotta della società e, in definitiva, ritenere genuino il prezzo indicato, che entrambe le parti ricononoscono in atti essere ampiamente sottocosto. La condotta della società, se non adeguatamente giustificata, si presta ad essere qualificata come irragionevole, potendo per conseguenza ingenerare l’innesco del ragionamento presuntivo impiegato dall’Ufficio per la ricostruzione in via induttiva di un diverso ricavo.

4. – Per conseguenza, la complessa censura va accolta e la sentenza cassata anche per quest’aspetto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda e regoli le spese.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, accoglie gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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