Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6931 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5841/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli, 62

presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri e rappresentato e

difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1202/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 03.07.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 14/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, l’impugnazione proposta da O.S., avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione del primo avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La Corte di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto il racconto generico e contraddittorio e quindi l’impossibilità di ricondurre a tutela la situazione dedotta non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alle condizioni generali del Paese di provenienza.

O.S., ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, cittadino nigeriano del Delta State – che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio Paese per sfamare la propria famiglia dapprima raggiungendo la Libia, dopo aver perso i propri beni a causa di soprusi subiti e rimasti impuniti e dopo che il Governo aveva requisito la sua terra per il passaggio di linee elettriche ed il suo negozio era stato incendiato, e successivamente spingendosi verso l’Italia per lo shock subito per la morte dei propri congiunti rimasti vittime di attentato loro occorso a Borno State – deduce il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata tautologica, apodittica e meramente apparente nel valutare il fatto controverso decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

1.1. Il motivo è generico e non autosufficiente, non indicando il fatto controverso e decisivo che sarebbe mancato nella valutazione dei giudici di appello e tale da consentire la conoscenza del ragionamento osservato dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

1.2. Il vizio dedotto deve invero rispettare il principio per il quale, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e art. 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11, e vizio di motivazione.

La vicenda personale narrata dal ricorrente, semplice e lineare, era stata svalutata e la Corte dorica aveva erroneamente escluso nella prima i presupposti per la configurazione della persecuzione e del danno grave, rispettivamente legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La Corte di merito non avrebbe esaminato autonomamente i parametri normativi della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbe fatto ogni sforzo nel circostanziare il racconto e contestualizzare la vicenda narrata rispetto alla situazione nel paese di origine.

I giudici di appello avrebbero altresì omesso di verificare, al fine di scrutinare l’esistenza della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), se in concreto gli episodi di violenza riferiti avessero assunto il livello di intollerabilità denunciato a causa del conflitto etnico religioso in atto in Nigeria come riferito da fonti specialistiche e dai “media” con rischio di grave compromissione dei diritti umani fondamentali del richiedente, quali il diritto alla vita, quello alla salute ed al lavoro, in caso di rientro suo forzoso.

Gli attacchi terroristici di Boko Haram avrebbero potuto registrarsi ovunque e tanto avrebbe imposto particolare cautela per

le zone, tra le altre, poste nel centro-sud e sud-est del Paese ed in particolare nella zona del Delta del Niger e quindi nell’Edo State, area a sud del Delta del Niger, secondo quanto riportato dal rapporto “Nigeria Security Situation” pubblicato sul sito “ecoi.net” in cui si rilevava, dal 2009 al 2016, l’aumento di morti durante i conflitti e di episodi di violenza politica, proteste e dispute sulla terra e di violenza legata al cultismo anche nel Delta State.

I giudici di appello avrebbero altresì respinto la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c), omettendo ogni disamina necessaria e senza aver acquisito le informazioni necessarie sulla situazione del paese di provenienza.

Nonostante la Corte di merito avesse citato le fonti rilevando l’esistenza di una situazione di violenza diffusa ne avrebbe tratto conclusioni opposte da quelle che dovevano essere all’evidenza le risultanze ed avrebbe mancato all’onere di informarsi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, attraverso l’acquisizione dei dati elaborati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo secondo quanto fornito dall’ACNUR e dal M.A.E..

2.1. Il motivo è inammissibile là dove le contestazioni portate in ricorso sul giudizio di credibilità del racconto reso non colgono la ratio della decisione che è, come espressamente indicato nell’impugnata sentenza, quello della non riconducibilità della situazione denunciata, di cui non viene posto in dubbio la credibilità, alla protezione riservata ai rifugiati ed a quella prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sulla tutela sussidiaria.

2.2. Nel resto il motivo è ancora inammissibile.

Come correttamente ritenuto dalla Corte di merito i fatti narrati non sono capaci di sostenere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato che, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, ex lettera e), compete al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di tale timore o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, prevede che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave debbano essere lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; è anche possibile che la minaccia possa provenire da soggetti non statuali, ma solo se le autorità o i soggetti che controllano il paese non possono o non vogliono fornire protezione.

La Corte ha sul punto evidenziato le ragioni economiche dell’allontanamento del richiedente dal paese di origine per una scelta personale rispetto alla quale, peraltro, l’atto terroristico che avrebbe attinto i congiunti nel Borno State, paese in cui si trovavano per far visita ad uno zio, non è significativo di quel grado di violenza indiscriminata dei territori in cui il ricorrente verrebbe rimpatriato, integrativo dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Vale, per vero, sul punto il principio di allegazione; la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare tempestivamente i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 29/10/2018; Cass. n. 3016 del 31/01/2019).

Nel resto il motivo propone una mera contrapposizione della interpretazione del dato informativo attinto dalle fonti che non comprova della versione dedotta in ricorso la logica preferibilità, in applicazione di quelli che si vorrebbero, nelle deduzioni difensive, criteri di corretta esegesi.

I giudici di appello hanno ritenuto l’esistenza nel Delta State di attività criminali ai danni di stranieri e di aziende petrolifere correttamente escludendo gli estremi della violenza generalizzata di cui all’art. 14, lett. c).

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. L’accertamento delle condizioni della Nigeria, Paese in una attuale situazione di grave instabilità politico sociale determinata dalle condizioni delle carceri, dalla presenza di sfollati all’interno dei sui territori, dal conflitto armato portato dal gruppo terroristico di Boko Haram, dalla condizione delle donne, dalla violazione del diritto all’alloggio, dalla repressione della libertà di espressione e di associazione, dal Pil pro-capite, che lo avrebbe reso uno dei Paesi più poveri al mondo, sarebbe stato necessario per scrutinare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali del richiedente ed al grado di integrazione raggiunto in Italia, in cui egli lavorava ed aveva appreso la lingua.

Va anzitutto rilevato che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte, come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate in base alla disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019), in forza della quale il motivo è infondato.

Nel resto, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio; là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Con il motivo il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto una siffatta situazione che, pur atipica e riconducibile ad un catalogo aperto e non standardizzato, ex art. 10 Cost., ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, deve pur sempre essere oggetto di allegazione.

L’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia viene peraltro genericamente richiamata per una evocata buona integrazione per conoscenza della lingua italiana e svolgimento di generica attività lavorativa non capace di dare conto di uno degli imprescindibili termini del raffronto cui è chiamato in materia il giudice del merito.

Come infatti precisato da questa Corte di legittimità, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese in ragione della natura formale dell’intervenuta costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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