Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6931 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23415/2020 proposto da:

V.T.R., rappresentato e difeso dall’avv. ALFONSO ALIPERTA,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da V.T.R. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.T.R., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi, nessuno dei quali indica, nell’epigrafe, le norme che si assumono violate, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, rispettivamente, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, sia in relazione alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, sia con riferimento alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, si limita a tratteggiare i presupposti per il riconoscimento dei tre diversi istituti, senza in alcun modo affrontare la sua condizione individuale, né con riguardo alla situazione esistente nel suo Paese di origine, né con riferimento al contenuto della sua storia personale. Le doglianze, dunque, sono del tutto astratte e sganciate da qualsiasi riscontro concreto attinente alla vicenda del richiedente asilo.

Soltanto nel terzo motivo il ricorrente deduce di essere affetto da epatite cronica (cfr. pag. 4 del ricorso) e lamenta la mancata considerazione di tale elemento da parte del Tribunale, richiamando tuttavia, in modo generico, la “documentazione medica” asseritamente allegata agli atti del giudizio di merito. In proposito, occorre ribadire che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006, Rv. 591899; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007, Rv. 600199 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996). Il motivo di ricorso in cassazione, infatti, deve porre il Collegio in condizioni di verificare che il documento del quale si lamenta il mancato esame sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, chiarendo il momento e la modalità con cui tale acquisizione è stata assicurata.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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