Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6930 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2018, (ud. 06/12/2017, dep.20/03/2018),  n. 6930

Fatto

Con sentenza 31 luglio 2012, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore del dipendente B.F. a titolo risarcitorio, di cinque mensilità di retribuzione di apprendista portalettere, oltre accessori di legge.

A motivo della decisione, la Corte territoriale negava la coerenza delle censure della società appellante rispetto alla condivisa valutazione del primo giudice, che (esclusa la ricorrenza di un diritto del lavoratore all’assunzione per il superamento delle prove e della visita medica, in esito ad avviso di selezione di una società specializzata per conto di Poste Italiane s.p.a., siccome non integrante un vero bando di concorso, nè pertanto essa equivalendo ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.) aveva accertato la violazione dei canoni di trasparenza e di buona fede, in ordine alle modalità dell’invito a contrarre (così da privare la controparte delle informazioni minime esigibili), causando ad essa un danno risarcibile (liquidato in via equitativa nella misura suindicata), non già in relazione alla mancata assunzione, ma all’impiego di mezzi e tempo per l’espletamento dell’iter processuale.

Con atto notificato il 23 settembre 2013, in esito a tempestiva riattivazione (in esito al constatato trasferimento altrove del destinatario) del procedimento notificatorio avviato con richiesta del 29 luglio 2013, Poste Italiane s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 41 Cost., e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per inosservanza di canoni di correttezza e buona fede che la società non era tenuta a rispettare, avendo incaricato una società specializzata della comunicazione di un avviso di selezione, non integrante, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, un vero bando di concorso nè pertanto equivalente ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c..

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1337 c.c., per erroneo rigetto del motivo di appello censurante l’accoglimento della pretesa risarcitoria sul presupposto della sua non pertinenza, invece correttamente calibrato sulla pronuncia del primo giudice, anche per la contestata prova dell’esistenza di alcun danno asseritamente subito da controparte.

3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 41 Cost., e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per inosservanza di canoni di correttezza e buona fede, è fondato.

3.1. La denunciata violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, avendo un carattere strumentale in quanto accedente ad altra obbligazione, di fonte contrattuale o legislativa, che definisca i contenuti dell’esatto adempimento, deve essere esclusa: in assenza di alcun vincolo giuridico che la società si sia posta, così delimitando la propria sfera di autonomia e discrezionalità (Cass. 26 maggio 2003, n. 8350; Cass. 10 gennaio 2012, n. 99; Cass. 1 marzo 2016, n. 4031).

Ed infatti, in assenza di bandi o di atti equiparati, la decisione organizzativa di Poste Italiane s.p.a. di avvalersi dell’opera di una società tecnicamente specializzata in materia di selezione di personale è rimasta relegata al piano puramente interno, di ricorso ad un ausilio agli organi competenti per le nomine: con la conseguente esclusione di qualunque impegno negoziale, neppure assunto con comportamenti concludenti, a rispettare almeno in parte i risultati dell’operato del terzo (Cass. 5 aprile 2007, n. 8593).

3.2. E ciò tanto più nel caso di specie, nel quale è stata esclusa la natura di offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., della comunicazione di selezione di apprendisti (come trascritta nel testo integrale a pg. 10 del ricorso), avente natura di mero invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico comportante obblighi di osservanza. Al contrario invece dell’offerta al pubblico, giuridicamente obbligante, che sussiste nell’ipotesi di una manifestazione della volontà del datore di lavoro di procedere, per la copertura di posti di una determinata qualifica, mediante un concorso interno: a tal fine pubblicando un bando contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli) e prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale sia destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, così impegnandosi ad adempiere le obbligazioni assunte (Cass. 21 agosto 2004, n. 16501; Cass. 24 giugno 2014, n. 14275; Cass. 22 settembre 2015, n. 18685).

3.3. Per tale ragione, non sussistono gli obblighi di trasparenza e di buona fede, erroneamente individuati (agli ultimi tre capoversi di pg. 2 della sentenza), sotto i profili informativo, di contenuto della missiva di mancata assunzione e di comportamento anteriore alla “offerta di un contratto di apprendistato… basata su procedura di selezione… secondo lo schema di offerta al pubblico”, pure contraddittoria con la condivisa esclusione dal Tribunale della sua equivalenza ad essa (al primo capoverso di pg. 2 della sentenza).

4. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1337 c.c., per difetto di prova di danni risarcibili, è assorbito.

5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA